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Il presente accordo intende non soltanto ridefinire il ruolo e la funzione del pediatra
di libera scelta (PLS) ma contestualmente tende a corresponsabilizzare la Aziende
sanitarie verso un impegno forte finalizzato a potenziare e qualificare gli interventi
di assistenza territoriale, con interventi mirati anche a razionalizzare la spesa
sanitaria.
Per tale motivo occorre dare precise indicazioni sui possibili cambi in cui devono
attuarsi i progetti per l’area della Pediatria convenzionata.
Il DPR 613/96, al capo IV, definisce a grande linee le aree di attività a livello
regionale del PLS e fornisce gli strumenti contrattuali per l’attuazione di tali
progetti, in rapporto a:
- livelli di assistenza ;
- modelli organizzativi ;
- modelli funzionali.
Al fine di dare attuazione a tali norme e a quanto indicato nel Piano Sanitario
regionale, occorre una iniziativa progettuale da parte dei Direttori generali delle
Aziende Sanitarie atta a coinvolgere i PLS nella gestione del processo di miglioramento
dell' assistenza territoriale.
A TAL FINE SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
TAVOLO A LIVELLO REGIONALE:
1.1. Per agevolare l'attuazione dei progetti viene attivato un tavolo di raccordo
Regione-Direttori generali - OO.SS. della categoria maggiormente rappresentative,
con il compito di :
- definire la destinazione di eventuali risorse disponibili a livello regionale;
- definire i criteri di riferimento per l’individuazione dei livelli di spesa programmata
e per le forme di incentivazione dei medici, sia in termini di tipologia che di
entità,
- dare impulso alle sperimentazioni aziendali di progetti per l’area di pediatria
convenzionata;
- individuare le iniziative utili a fini degli accordi regionali di cui al capo
IV dello A.C.N. 613/96,
mantenere a livello regionale un costante quadro conoscitivo di tutte le sperimentazioni
in atto e dei risultati perseguiti;
- 1.2 Vengono stipulati tra Regione, Aziende Sanitarie e OO.SS. di categoria gli
accordi regionali contrattualmente previsti dall’art. 55 anche a ratifica delle
progettazioni definite a livello aziendale.
2. PROGETTI A LIVELLO AZIENDALE:
Il Direttore Generale, una volta individuata la problematica su cui intende intervenire,
per la definizione dei progetti e la loro implementazione si avvale di :
2.1 Un gruppo paritetico con funzioni di progettazione, coordinamento e verifica,
operante in raccordo con il Comitato Consultivo Aziendale, formato da esperti di
settore e da pediatri di libera scelta nominati dal Comitato Consultivo Aziendale.
2.2 Un tavolo contrattuale tra l’Azienda e le OO.SS. maggiormente rappresentative
per le determinazioni di massima sui progetti attuabili nell’Azienda e sui criteri
per:
- la definizione degli standard di spesa e degli indicatori di verifica;
- la destinazione delle risorse liberabili mediante l’impegno della componente medica;
- le forme e modalità di incentivazioni.
2.3 Definizione progetti. I progetti definiti a livello aziendale devono contenere,
chiaramente individuati, obiettivi, indicatori, iniziative formative, risorse destinate
e incentivazioni previste.
Ogni progetto, con i conseguenti dati di verifica finale sul perseguimento degli
obiettivi, deve essere portato al tavolo regionale.
3. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SPESA PROGRAM- MATI E PER LE MODALITA’
DI INCENTIVAZIONE DEI PEDIATRI DI LS
3.1 Le componenti della spesa. Per la valutazione in modo equo ed efficace della
spesa sanitaria indotta dai PLS occorre analizzare i seguenti componenti di spesa:
- spesa farmaceutica,
- spesa per attività diagnostiche;
- spesa per attività specialistiche;
- spesa per ricoveri ospedalieri.
L’analisi complessiva della spesa nei suddetti componenti, da aggregarsi per ogni
assistito sul PLS che lo ha in carico, consente di delineare più correttamente il
profilo prescrittivo del medico, e dei conseguenti costi allo stesso imputabili.
Qualora non sia possibile, per iniziali limiti nel sistema di raccolta dei dati
dell’Azienda, abbracciare più elementi possibili , possono essere prese in considerazione
solo alcune voci ed in particolare la spesa farmaceutica, correlandola e rapportandola
alla spesa dei ricoveri ospedalieri.
3.2 Gli standard di spesa. Considerata la estrema complessità di valutazione, ai
fini della spesa, del carico assistenziale del singolo medico in relazione non solo
alle caratteristiche demografiche della popolazione assistita (approssimativamente
quantificabile e pesabile) ma anche alla tipologia e alla gravità delle patologie
in cura, la determinazione di budget virtuali e di standard di spesa deve essere
effettuata con riferimento a gruppi di pediatri di libera scelta.
La definizione di obiettivi di spesa a livello collettivo consente infatti:
- di poter correttamente individuare un livello medio di carico assistenziale (su
cui poter definire standard di spesa) data l’ampiezza del numero di assistiti in
carico e quindi la maggior rappresentatività della realtà sociale;
- di poter demandare alla stessa componente medica individuata - una volta definiti
gli obiettivi da conseguire da parte del gruppo - la valutazione e l’intervento
nei confronti dei componenti prescrittivi dei singoli medici.
3.4 Forme di aggregazione dei medici.
L'individuazione del gruppo dei medici può essere effettuata con riferimento ai
medici operanti in un intero distretto o, soprattutto nelle realtà di grandi comuni,
ad associazioni di medici con, di norma, almeno 10 componenti.
L’aggregazione dei medici per distretto è soluzione preferenziale in quanto coincidente
con l’indirizzo dato dalla Regione acchè l’attività del medico venga svolta in tale
contesto, al fine di pervenire non solo ad una sua maggiore corresponsabilizzazione
nello uso delle risorse disponibili ma anche ad una migliore possibilità di raccordo
con i servizi distrettuali e di intervento propositivo.
3.5 Le forme di incentivazione. Fermo restando che l’obiettivo di razionalizzazione
dell’uso delle risorse disponibili è volto non solo al rispetto dei tetti di spesa
ma anche alla qualità dell’assistenza erogata, una volta definito per il gruppo
dei medici il budget virtuale di spesa, con riferimento alle componenti della spesa
prese in considerazione, i risparmi da parte dei PLS nel rispetto dei livelli di
spesa programmata devono essere utilizzati per:
- investire in progetti assistenziali al cui interno remunerare, mediante compensi
aggiuntivi, i medici che si impegnano negli obiettivi prefissati;
- finanziare iniziative formative ai medici o di qualificazione dei loro strumenti
operativi volte al miglioramento della performance del medico;
- mettere a disposizione dei medici risorse in termini di personale o di locali
e attrezzature;
- erogare a singoli medici premi incentivanti collegati a risultati aziendali conseguiti,
anche tramite progetti interdisciplinari aziendali.
- 3.6 Finalità delle incentivazioni. Poiché è obiettivo comune dell’Azienda sanitaria
e i pediatri di libera scelta tendere al potenziamento e alla qualificazione dei
servizi distrettuali nel loro insieme, di cui i pediatri costituiscono parte fondamentale,
l’incentiva-zione economica del medico deve pertanto essere essenzialmente volta,
a verifica di un buon risultato conseguito, a remunerare:
- la partecipazione a progetti assistenziali che comportano un maggiore impegno
rispetto ai suoi normali obblighi convenzionali e professionali;
- la qualificazione professionale del medico e dei suoi strumenti operativi, ai
fini del miglioramento del livello assistenziale erogato nel distretto di cui il
medico è parte;
- l’apporto a iniziative connesse all’attuazione nell’Azienda sanitaria della “Carta
dei Servizi”, per una maggiore tutela dei diritti e della qualità dell’assistenza.
Indirizzi per la predisposizione e attuazione dei progetti relativi ad alcune
prestazioni ed attività aggiuntive - art. 51 DPR 613/96.
A. Vaccinazioni non obbligatorie:
La vigente normativa, nell’ambito delle attività preventive delle malattie infettive,
individua alcune particolari vaccinazioni considerandole obbligatorie.
Oggi, però, in tutto il mondo scientifico vengono consigliate altre vaccinazioni,
considerate non obbligatorie dal SSN, praticando le quali in età utile possono essere
limitati i danni derivanti da alcune patologie che determinano sovente gravi postumi
invalidanti. Esse sono: vaccinazione anti-pertosse, anti-morbillo.parotite.rosolia
(MMR), contro le malattie da Hemofilus influentiae , anti-varicella e anti-influenzale.
Nell’ambito di un progetto aziendale finalizzato alla erogazione delle vaccinazioni
non obbliga- torie agli utenti del SSN, anche in forma gratuita, il PLS può aderire
all’iniziativa inserendosi nell’attività aziendale programmata, finalizzata alla
prevenzione collettiva verso le suddette patologie infettive.
Il progetto deve prevedere le modalità di somministrazione da parte del pediatra
convenzionato dei vaccini, della loro conservazione e del relativo approvvigionamento.
Il progetto deve prevedere l’esenzione dalla partecipazione alla spese sanitaria
di tutte le sud- dette vaccinazioni. Il costo dei vaccini è inserito nell'ordinaria
quota di spesa farmaceutica, con documentabile risparmio di farmaci altrimenti necessari
per la cura delle malattie prevenute. Per l’esecuzione della vaccinazione non obbligatoria,
il progetto deve prevedere la corresponsione al pediatra di libera scelta, che abbia
preventivamente comunicato all’Azienda sanitaria la propria disponibilità ad eseguire
le vaccinazioni predette, di un compenso di Lire 11.500 a prestazione.
B. Libretto sanitario pediatrico unico.
L’art. 32 del DPR 613/96 individua, all’interno delle prestazioni dei pediatri remunerate
con una quota aggiuntiva, la compilazione del libretto sanitario, il quale è finalizzato
a conoscere la storia naturale del bambino, le patologie, gli interventi curativi
nell’ambito della funzione globale dell'assistenza al bambino. Tale documento, una
volta istituito, viene distribuito dalle Aziende sanitarie al rappresentante legale
del bambino al momento della scelta del pediatra e dal pediatra stesso per i nati
tra il primo gennaio 94 e la data di distribuzione, è periodicamente aggiornato
dal pediatra medesimo nel corso degli interventi sanitari esercitati sul bambino.
L’aggiornamento del libretto produce il vantaggio di contenere la storia del bambino.
Viene conservato a cura del legale rappresentante del bambino e verrà consegnato
al medico di medicina generale all’epoca del superamento dell’età di competenza
pediatrica. La bozza del libretto unico allegato al presente accordo rappresenta
il testo elaborato dalla Regione Calabria - Assessorato alla sanità, di intesa con
le OO.SS. maggiormente rappresentative e verrà stampato a cura delle Aziende sanitarie.
Al pediatra di libera scelta viene, per tale attività aggiuntiva, corrisposto un
compenso forfetario annuo di Lire 30.000 per ogni libretto sanitario.
C. Bilanci di salute.
L’art. 32, comma 2, lett. H, individua quale compito del pediatra da remunerare
con quota aggiuntiva il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale,
e ricerca di fattori a rischio, con particolare riguardo all’individuazione precoce
dei soggetti affetti da handicap neuro-sensoriali e psichici.
Tale attività è definita con la denominazione di “bilancio di salute”.
Il pediatra di base è tenuto ad eseguire n° 7 bilanci di salute per ogni assistito
nella fascia di età 0-6 anni , nonché uno nella fascia di età 12-14 anni per i nati
dopo l’1.1.84, con l’osservanza delle modalità, delle prestazioni e dei tempi indicati
nell’allegato L del DPR 613/96 e nel protocollo operativo allegato al DPR medesimo.
Al pediatra spetta per ognuno di essi un compenso lordo di Lire 24.000, da cui va
detratta la quota ENPAM a carico dell’Azienda sanitaria.
Per la liquidazione dei compensi si applicano le modalità e i termini di cui all’art.
6 dell’allegato E, con la specificazione che il pediatra deve allegare al riepilogo
mensile delle prestazioni, per ogni bilancio di salute, copia dell’apposita scheda,
la quale, una volta istituito il libretto sanitario, ne sarà parte integrante.
D. Test cutanei e spirometrici.
Al fine di individuare in maniera precoce le patologie allergiche, i pediatri di
base potranno eseguire test cutanei nonché test spirometrici in favore di pazienti
che presentino fenomeni di allergia e patologie respiratorie croniche.
Tali prestazioni vengono eseguite dopo la verifica del possesso della idonea strumentazione
da parte della competente Azienda sanitaria. Il relativo compenso è quello individuato
dal tariffario regionale per le prestazioni specialistiche siffatte e viene rogato
con le modalità previste dall'art. 43 lett. F del DPR 613/96.
Inoltre, al fine della liquidazione del compenso, il pediatra deve allegare al riepilogo
mensile previsto dall’allegato B comma 4, la distinta per ogni singola prestazione
eseguita sulla quale deve far apporre la firma del genitore, o di chi ne fa le veci,
dello assistito che ne ha beneficiato. Tale modalità si riconosce valida anche per
le prestazioni aggiuntive previste dal punto B del nomenclatore tariffario delle
prestazioni professionali aggiuntive.
E. Prestazioni informatiche.
Al fine di facilitare alle Aziende l’analisi del comportamento prescrittivo dei
pediatri di libera scelta in relazione ai livelli programmati di spesa ed incentivare
l’informatizzazione degli studi medici, le Aziende sanitarie attivano iniziative
finalizzate allo svolgimento delle seguenti prestazioni:
a) la gestione delle schede sanitarie individuali con mezzi informatici;
b) la memorizzazione e stampa su modulario SSN delle prescrizioni farmaceutiche
e delle richieste di consulenza e/o di esami strumentali e di laboratorio e/o di
terapie riabilitative;
c) la redazione di statistiche relative ai dati registrati di tipo epidemiologico;
d) la redazione di statistiche relative ai dati registrati della prescrizione farmaceutica;
e) la redazione di statistiche relative registrati dalle richieste di esame;
f) la compilazione di liste di pazienti selezionati per specifiche caratteristiche
(età, sesso, fattori di rischio );
g) la partecipazione a procedure di posta elettronica con le diverse strutture della
Azienda sanitaria;
h) l'incorporazione dei referti nelle cartelle cliniche informatiche;
i) lo smistamento dei referti dai servizi ai pazienti:
j) le procedure burocratiche di teleprenotazione.
Le prestazioni di cui ai punti a) e b) sono liberamente attuate dai singoli medici
che dovranno notificarle all'Azienda sanitaria, la quale dovrà procedere alla verifica
degli esiti esibiti.
Il compenso forfetario annuo per assistibile è rispettivamente di Lire 1.000 per
le prestazioni di cui ai punti a) e ). Le prestazioni di cui ai punti c), d), e),
f) saranno facoltativamente fornite dal medico di base su richiesta dell'organo
competente dell'Azienda sanitaria, per la definizione dei livelli di spesa programmata.
Il compenso è fissato rispettivamente in Lire 500 annue forfetarie per assistibile.
Le prestazioni di cui ai punti g), h), i), l) saranno attivate previa sperimentazione
delle stesse nell'ambito di una o più Aziende sanitarie e previa sottoscrizione
di apposito protocollo redatto di intesa dalle parti interessate, sentito il Comitato
Consultivo Regionale ex art. 12 del DPR 613/96.
MEDICINA DI GRUPPO - ART, 54.
1 Obiettivi. Al fine di conseguire una maggiore disponibilità del servizio di assistenza
pediatrica, con una più pronta e continua risposta ai bisogni dell'utente e con
la possibilità di conseguire anche un più elevato ed articolato livello di prestazioni
mediche, PLS possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo
anche al fine di erogare assistenza volta al raggiungimento di determinati obiettivi
preventivamente individuati.
Sono finalità della medicina di gruppo:
- innalzare il livello qualitativo delle prestazioni;
- aumentare il potenziale diagnostico clinico e strumentale;
- facilitare il rapporto tra assistito e pediatra di base;
- aumentare la disponibilità del pediatra di libera scelta incrementando le attività
del servizio ambulatoriale;
- favorire la soluzione dei problemi sanitari che possono essere risolti a livello
territoriale.
2 Caratteristiche. L'associazione tra i PLS deve essere libera, volontaria, paritetica.
Essa può essere costituita solo tra medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività
di pediatra convenzionato.
Restando salva la responsabilità disciplinare conseguente ad eventuali infrazioni,
le Aziende sanitarie sottopongono al Comitato Consultivo ex art. 11 DPR 613/96 i
casi che possono contrastare con la normativa vigente. Il medico pediatra può far
parte di una sola associazione.
3 Numero degli associati. Il gruppo deve essere costituito da un minimo di due medici
pediatri fino ad un massimo di quattro. Il numero delle scelte in carico ad ognuno
ed il numero complessivo delle scelte in carico al gruppo è irrilevante agli effetti
della costituzione del gruppo stesso.
4 Sede. La sede della medicina di gruppo è unica ed articolata in più studi medici.
5 Orario di erogazione. La distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici
nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente
per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto giorno sia impegnato in
altre attività previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in
luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili, ecc., altrimenti la presenza
deve essere garantita per cinque giorni la settimana. In ogni caso l'assistenza
ambulatoriale deve essere assicurata nella sede della medicina di gruppo per cinque
giorni la settimana e per almeno cinque ore complessive distribuite nel mattino
e nel pomeriggio, determinate autonomamente dai medici, tenendo conto delle esigenze
degli assistiti.
Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata presso la
sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di
segreteria telefonica. L'orario di apertura della sede unica e l'orario di funzionamento
degli ambulatori dei singoli devono essere, ai sensi dell'art. 22, comunicati al
medico responsabile delle attività sanitarie del distretto in cui si trova la sede
della medicina di gruppo ed esposti nella sala di aspetto della sede a all'ingresso
dell'ambulatorio.
Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate
all'Azienda sanitaria.
6 Modalità di erogazione. Fermo restando il rapporto di fiducia tra assistito e
medico scelto e la responsabilità individuale del medico nei confronti dei propri
pazienti, ogni medico deve essere disponibile a prestare la propria opera nei confronti
degli assistiti dagli altri medici del gruppo. Lo schedario sanitario comune è utilizzato
da ciascun medico anche relativamente agli assistiti che hanno scelto gli altri
medici del gruppo nello scrupoloso rispetto delle norme deontologiche
7 Titolarità delle scelte. Ogni medico facente parte del gruppo conserva la titolarità
delle scelte in carico. Non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno
del gruppo senza l'autorizzazione scritta del medico già titolare della scelta a
convalida della richiesta dell'assistito. Ad ogni membro del gruppo vengono corrisposti
gli emolumenti spettanti per le sue scelte in carico.
8 Responsabilità. La gestione del gruppo è collegiale, fatte salve le responsabilità
dei singoli verso gli assistiti. Non è prevista alcuna forma di rappresentanza.
Nel gruppo ogni singolo professionista mantiene la responsabilità civile, penale,
deontologica degli atti compiuti nei confronti dei singoli assistiti.
Il gruppo è iscritto in un apposito registro tenuto presso l'Ordine dei Medici competente
per territorio.
Il gruppo non ha denominazione sociale ma espone i nomi dei singoli componenti.
Le forme di pubblicità del gruppo, comunque autorizzate dall'Ordine dei Medici competente,
sono consentite nell'ambito della normativa vigente.
9 Incentivi. A ciasun ped, del gruppo vengono corrisposte le competenze relative
alle scelte di cui è titolare, secondo quanto previsto dai punti A1, D2, e E2 dell'art.
43.
10 Prestazioni incentivanti. Le prestazioni aggiuntive previste dall'allegato B
della convenzione possono essere notulate da ciascun medico anche se eseguite a
favore di assistiti degli altri componenti del gruppo secondo modalità di avvicendamento
stabilite all'interno del gruppo.
11 Regolamento interno. Ogni gruppo deve stabilire il proprio regolamento interno
in conformità ai principi fissati dal presente regolamento generale.
Il regolamento interno deve in ogni caso prevedere:
a) la sede del gruppo;
b) lo schedario sanitario comune;
c) l'orario di apertura degli ambulatori;
d) l'orario di presenza dei singoli membri del gruppo
e) le modalità di rotazione dei compiti all'interno del gruppo;
La disciplina dei rapporti e delle attività contenute nel regolamento interno non
deve essere in contrasto con le finalità della medicina di gruppo per come regolate
dal presente dispositivo.
12 Sostituzioni. Fermo restando l'obbligo di presenza come stabilito dalla norma,
all'interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per le
sostituzioni concernenti la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e
di formazione permanente, allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità.
I periodi di ferie devono essere concordati preventivamente fra i membri del gruppo
in maniera tale da garantire comunque la presenza di un titolare.
Il gruppo può ricorrere a sostituti esterni per i quali vige la normativa contenuta
nell'allegato F dell'accordo nazionale.
13 Durata dell'accordo. Il contratto di costituzione del gruppo ha la durata corrispondente
a quella dell'accordo collettivo nazionale vigente. Il gruppo può, per decisione
unanime dei suoi componenti, rescindere il contratto in qualsiasi momento.
Uno o più membri possono rescindere il contratto dando un preavviso di almeno due
mesi.
14 Riconoscimento ed effetti, L'accordo che costituisce la medicina di gruppo, redatto
secondo quando prescritto dal presente regolamento e dalle norme di cui all'art.
54 del DPR 613/96, è depositato presso l'Azienda sanitaria territorialmente competente
individuata sulla base della sede della medicina di gruppo e presso l'Ordine Provinciale
dei Medici.
L'Azienda sanitaria, verificata la corrispondenza dell'accordo alle norme di cui
all'art. 54 del DPR 613/96 e al presente regolamento d'attuazione, riconosce formalmente
con apposita deliberazione la costituzione del gruppo per l'esercizio della medicina
pediatrica.
Gli effetti economici della costituzione del gruppo per l'esercizio della medicina
pediatrica decorrono dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento,
che deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica da parte dei medici, altrimenti
si intende riconosciuto.
Eventuali controversie sono sottoposte all'esame del Comitato Consultivo ex art.
11 del DPR 613/96 prima dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'Azienda
sanitaria.
INDENNITA' DI COLLABORZIONE INFORMATICA. Art. 43- comma 3 - lett. "I".
Ai fini del conferimento della indennità di collaborazione informatica prevista
dall'art. 43 ,c 3, lett. I :
- i medici interessati, che si trovano in possesso delle apparecchiature e dei programmi
informatici con le caratteristiche specificate dalla suddetta lett. "I", possono
avanzare istanza all'Azienda sanitaria per la corresponsione della indennità;
- L'Azienda sanitaria verifica il possesso delle apparecchiature e dei programmi
informatici e la loro corrispondenza alle caratteristiche indicate dalla lett. "I";
- l'Azienda sanitaria corrisponde l'indennità mensile di Lire 100.000 agli aventi
diritto, previo accertamento della realizzazione del debito informativo.
INDENNITA' DI COLLABORAZIONE DI STUDIO MEDICO. ART.43-COMMA 3-lett. L.
Ai fini del conferimento in favore dei medici pediatri di LS dell'indennità di collaborazione
di studio medico:
- i medici interessati possono avanzare istanza alla Azienda sanitari per la corresponsione
delle indennità di collaboratore di studio medico allegando il contratto individuale
di lavoro del collaboratore di studio assunto secondo il contratto nazionale dei
dipendenti degli studi professionali, categoria IV, oppure il contratto dal quale
risulti la fornitura del servizio da parte di società, cooperative o associazioni:
da detti contratti deve risultare l'orario di attività della collaborazione e l'importo
del corrispettivo;
- Le Aziende corrispondono mensilmente l'indennità, il cui ammontare è quello fissato
dall'accordo nazionale.
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI NON DIFFERIBILI.
Sono definite prestazioni non differibili quelle che vengono erogate dal SSN, richieste
dall'utenza, che non rientrano tra le urgenze o emergenze, ma che comunque necessitano
di intervento medico non differibile entro un certo numero di ore.
Per tali prestazioni, in orari in cui la risposta assistenziale presso il proprio
pediatra è difficile, l'utenza si rivolge ai servizi di pronto soccorso o di emergenza,
determinando un uso improprio di questi servizi e strutture. Tali prestazioni, sovente,
si concludono con ricoveri in reparti di degenza. Di questi una grossa percentuale
non risulta, poi, essere necessaria. Si deduce da ciò che la mancanza di un filtro
territoriale, capace di individuare la vera urgenza - emergenza, finisce per ripercuetersi
negativamente sull'efficienza di tali servizi, determinando una inutile spesa (
ricoveri impropri).
Al fine di evitare ciò viene auspicata dalla regione il ricorso da parte delle Aziende
sanitarie e dei pediatri di libera scelta a forme di attività associata, finalizzata
all'erogazione di prestazioni non differibili.
DIRETTIVEE INTRPRETATIVEE DI ALCUNI ARTIVOLI DEL DPR 613/96.
Art. 19 - Rapporto ottimale.
Il comma 2 dell'art. 19 sancisce che la pediatria convenzionata è organizzata, in
via prioritaria, per ambiti comunali, ovvero, per come prescrive il successivo comma
3, per gruppi di comuni o distretti, sulla base delle indicazioni delle determinazioni
regionali. L'ambito territoriale all'interno del quale viene operata la scelta del
pediatra di LS corrisponde a quello che definisce l'Azienda sanitaria. Per età compresa
tra 0 e 6 anni, si intende l'età compresa tra 0 e 5 anni + 364 giorni.
Art. 20 - Copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica.
In sede di deliberazione della zone carenti, l'Azienda sanitaria deve indicare il
comune di ubicazione dello studio del pediatra.
Art. 22 - Requisiti di apertura degli studi medici.
Il pediatra di LS, qualora valuti l'opportunità, può aprire , previa autorizzazione
da parte della Azienda Sanitaria per come previsto dall'art. 22, comma 7, altro
studio professionale per esercitare l'attività convenzionata, solo ed esclusivamente
nell'ambito territoriale che definisce la propria zona carente.
Art. 26 Scelta del pediatra.
L'obiettivo del legislatore è quello di offrire assistenza specialistica ai bambini.
Pertanto l'attribuzione dei soggetti tra 0 e 6 anni al medico di medicina generale
si deve intendere temporanea ed eccezionale, in quegli ambiti dove gli assistibili
non raggiungono un numero sufficiente a determinare la zona carente. In virtù del
comma 5, le scelte devono essere attribuite ai pediatri compresi nella lettera a)
e, solo in carenza o indisponibilità o inadeguatezza dei rimedi, possono essere
attribuiti temporaneamente al medico di medicina generale. Ne consegue che in un
ambito come da comma 5, prioritariamente vengono informati i pediatri degli ambiti
limitrofi, quindi, nell'impossibilità di assegnare i bambini ad essi, è consentita
la scelta temporanea del medico di medicina generale.
Art. 29- Scelta e revoca.
Al fine di rendere operativa l'assistenza pediatrica di base sin dalla nascita,
le Aziende sanitarie, attraverso apposita circolare indirizzata ai punti nascita
della regione, potranno invitare i genitori del neonato ad esprimere la scelta del
pediatra di fiducia.
Art.32 - lett. D - Assistenza in zone disagiate.
Si dichiarano zone disagiate quelle previste dall'allegato 4 ( zone scoperte da
oltre un anno ) nonché quelle che presentano un ambito territoriale ampio, montuoso
e con popolazione rarefatta, o che abbiano particolare difficoltà nella rete viaria
e che presentino particolare lontananza da un presidio ospedaliero con reparto di
pediatria. L'insediamento del pediatra in tali zone viene incentivato con quanto
previsto all'allegato G.
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE Art. 8.
Il DPR 613/96 all'art. 8 prevede l'aggiornamento obbligatorio e facoltativo del
Pediatra di LS.
L'organizzazione dei corsi di aggiornamento avviene secondo quanto prescritto dall'art
8 predetto.
A cura della Regione - Assessorato alla Sanità - gli animatori di formazione sono
iscritti in apposito albo regionale tenuto Cal comitato Consultivo Regionale ex
art. 12.
Possono essere iscritti agli albi i Pediatri di LS iscritti negli elenchi della
Calabria, che abbiano almeno 5 anni di esercizio della PLS.
Accordo sottoscritto il 30.12.97.
L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA' Dott. Pietro Aiello
FIMP________________ CUMI __________CIPE _______________
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