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Locandina Sabaudia 11 13 Maggio 2007
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 • Accordi Regionali

Il presente accordo intende non soltanto ridefinire il ruolo e la funzione del pediatra di libera scelta (PLS) ma contestualmente tende a corresponsabilizzare la Aziende sanitarie verso un impegno forte finalizzato a potenziare e qualificare gli interventi di assistenza territoriale, con interventi mirati anche a razionalizzare la spesa sanitaria.
Per tale motivo occorre dare precise indicazioni sui possibili cambi in cui devono attuarsi i progetti per l’area della Pediatria convenzionata.
Il DPR 613/96, al capo IV, definisce a grande linee le aree di attività a livello regionale del PLS e fornisce gli strumenti contrattuali per l’attuazione di tali progetti, in rapporto a:
- livelli di assistenza ;
- modelli organizzativi ;
- modelli funzionali.
Al fine di dare attuazione a tali norme e a quanto indicato nel Piano Sanitario regionale, occorre una iniziativa progettuale da parte dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie atta a coinvolgere i PLS nella gestione del processo di miglioramento dell' assistenza territoriale.

A TAL FINE SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
TAVOLO A LIVELLO REGIONALE:

1.1. Per agevolare l'attuazione dei progetti viene attivato un tavolo di raccordo Regione-Direttori generali - OO.SS. della categoria maggiormente rappresentative, con il compito di :
- definire la destinazione di eventuali risorse disponibili a livello regionale;
- definire i criteri di riferimento per l’individuazione dei livelli di spesa programmata e per le forme di incentivazione dei medici, sia in termini di tipologia che di entità,
- dare impulso alle sperimentazioni aziendali di progetti per l’area di pediatria convenzionata;
- individuare le iniziative utili a fini degli accordi regionali di cui al capo IV dello A.C.N. 613/96,
mantenere a livello regionale un costante quadro conoscitivo di tutte le sperimentazioni in atto e dei risultati perseguiti;
- 1.2 Vengono stipulati tra Regione, Aziende Sanitarie e OO.SS. di categoria gli accordi regionali contrattualmente previsti dall’art. 55 anche a ratifica delle progettazioni definite a livello aziendale.

2. PROGETTI A LIVELLO AZIENDALE:

Il Direttore Generale, una volta individuata la problematica su cui intende intervenire, per la definizione dei progetti e la loro implementazione si avvale di :

2.1 Un gruppo paritetico con funzioni di progettazione, coordinamento e verifica, operante in raccordo con il Comitato Consultivo Aziendale, formato da esperti di settore e da pediatri di libera scelta nominati dal Comitato Consultivo Aziendale.

2.2 Un tavolo contrattuale tra l’Azienda e le OO.SS. maggiormente rappresentative per le determinazioni di massima sui progetti attuabili nell’Azienda e sui criteri per:
- la definizione degli standard di spesa e degli indicatori di verifica;
- la destinazione delle risorse liberabili mediante l’impegno della componente medica;
- le forme e modalità di incentivazioni.

2.3 Definizione progetti. I progetti definiti a livello aziendale devono contenere, chiaramente individuati, obiettivi, indicatori, iniziative formative, risorse destinate e incentivazioni previste.
Ogni progetto, con i conseguenti dati di verifica finale sul perseguimento degli obiettivi, deve essere portato al tavolo regionale.

3. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SPESA PROGRAM- MATI E PER LE MODALITA’ DI INCENTIVAZIONE DEI PEDIATRI DI LS

3.1 Le componenti della spesa. Per la valutazione in modo equo ed efficace della spesa sanitaria indotta dai PLS occorre analizzare i seguenti componenti di spesa:
- spesa farmaceutica,
- spesa per attività diagnostiche;
- spesa per attività specialistiche;
- spesa per ricoveri ospedalieri.
L’analisi complessiva della spesa nei suddetti componenti, da aggregarsi per ogni assistito sul PLS che lo ha in carico, consente di delineare più correttamente il profilo prescrittivo del medico, e dei conseguenti costi allo stesso imputabili. Qualora non sia possibile, per iniziali limiti nel sistema di raccolta dei dati dell’Azienda, abbracciare più elementi possibili , possono essere prese in considerazione solo alcune voci ed in particolare la spesa farmaceutica, correlandola e rapportandola alla spesa dei ricoveri ospedalieri.
3.2 Gli standard di spesa. Considerata la estrema complessità di valutazione, ai fini della spesa, del carico assistenziale del singolo medico in relazione non solo alle caratteristiche demografiche della popolazione assistita (approssimativamente quantificabile e pesabile) ma anche alla tipologia e alla gravità delle patologie in cura, la determinazione di budget virtuali e di standard di spesa deve essere effettuata con riferimento a gruppi di pediatri di libera scelta.

La definizione di obiettivi di spesa a livello collettivo consente infatti:

- di poter correttamente individuare un livello medio di carico assistenziale (su cui poter definire standard di spesa) data l’ampiezza del numero di assistiti in carico e quindi la maggior rappresentatività della realtà sociale;
- di poter demandare alla stessa componente medica individuata - una volta definiti gli obiettivi da conseguire da parte del gruppo - la valutazione e l’intervento nei confronti dei componenti prescrittivi dei singoli medici.

3.4 Forme di aggregazione dei medici.

L'individuazione del gruppo dei medici può essere effettuata con riferimento ai medici operanti in un intero distretto o, soprattutto nelle realtà di grandi comuni, ad associazioni di medici con, di norma, almeno 10 componenti.
L’aggregazione dei medici per distretto è soluzione preferenziale in quanto coincidente con l’indirizzo dato dalla Regione acchè l’attività del medico venga svolta in tale contesto, al fine di pervenire non solo ad una sua maggiore corresponsabilizzazione nello uso delle risorse disponibili ma anche ad una migliore possibilità di raccordo con i servizi distrettuali e di intervento propositivo.

3.5 Le forme di incentivazione. Fermo restando che l’obiettivo di razionalizzazione dell’uso delle risorse disponibili è volto non solo al rispetto dei tetti di spesa ma anche alla qualità dell’assistenza erogata, una volta definito per il gruppo dei medici il budget virtuale di spesa, con riferimento alle componenti della spesa prese in considerazione, i risparmi da parte dei PLS nel rispetto dei livelli di spesa programmata devono essere utilizzati per:

- investire in progetti assistenziali al cui interno remunerare, mediante compensi aggiuntivi, i medici che si impegnano negli obiettivi prefissati;
- finanziare iniziative formative ai medici o di qualificazione dei loro strumenti operativi volte al miglioramento della performance del medico;
- mettere a disposizione dei medici risorse in termini di personale o di locali e attrezzature;
- erogare a singoli medici premi incentivanti collegati a risultati aziendali conseguiti, anche tramite progetti interdisciplinari aziendali.
- 3.6 Finalità delle incentivazioni. Poiché è obiettivo comune dell’Azienda sanitaria e i pediatri di libera scelta tendere al potenziamento e alla qualificazione dei servizi distrettuali nel loro insieme, di cui i pediatri costituiscono parte fondamentale, l’incentiva-zione economica del medico deve pertanto essere essenzialmente volta, a verifica di un buon risultato conseguito, a remunerare:
- la partecipazione a progetti assistenziali che comportano un maggiore impegno rispetto ai suoi normali obblighi convenzionali e professionali;
- la qualificazione professionale del medico e dei suoi strumenti operativi, ai fini del miglioramento del livello assistenziale erogato nel distretto di cui il medico è parte;
- l’apporto a iniziative connesse all’attuazione nell’Azienda sanitaria della “Carta dei Servizi”, per una maggiore tutela dei diritti e della qualità dell’assistenza.

Indirizzi per la predisposizione e attuazione dei progetti relativi ad alcune prestazioni ed attività aggiuntive - art. 51 DPR 613/96.

A. Vaccinazioni non obbligatorie:

La vigente normativa, nell’ambito delle attività preventive delle malattie infettive, individua alcune particolari vaccinazioni considerandole obbligatorie.

Oggi, però, in tutto il mondo scientifico vengono consigliate altre vaccinazioni, considerate non obbligatorie dal SSN, praticando le quali in età utile possono essere limitati i danni derivanti da alcune patologie che determinano sovente gravi postumi invalidanti. Esse sono: vaccinazione anti-pertosse, anti-morbillo.parotite.rosolia (MMR), contro le malattie da Hemofilus influentiae , anti-varicella e anti-influenzale.
Nell’ambito di un progetto aziendale finalizzato alla erogazione delle vaccinazioni non obbliga- torie agli utenti del SSN, anche in forma gratuita, il PLS può aderire all’iniziativa inserendosi nell’attività aziendale programmata, finalizzata alla prevenzione collettiva verso le suddette patologie infettive.
Il progetto deve prevedere le modalità di somministrazione da parte del pediatra convenzionato dei vaccini, della loro conservazione e del relativo approvvigionamento.

Il progetto deve prevedere l’esenzione dalla partecipazione alla spese sanitaria di tutte le sud- dette vaccinazioni. Il costo dei vaccini è inserito nell'ordinaria quota di spesa farmaceutica, con documentabile risparmio di farmaci altrimenti necessari per la cura delle malattie prevenute. Per l’esecuzione della vaccinazione non obbligatoria, il progetto deve prevedere la corresponsione al pediatra di libera scelta, che abbia preventivamente comunicato all’Azienda sanitaria la propria disponibilità ad eseguire le vaccinazioni predette, di un compenso di Lire 11.500 a prestazione.

B. Libretto sanitario pediatrico unico.

L’art. 32 del DPR 613/96 individua, all’interno delle prestazioni dei pediatri remunerate con una quota aggiuntiva, la compilazione del libretto sanitario, il quale è finalizzato a conoscere la storia naturale del bambino, le patologie, gli interventi curativi nell’ambito della funzione globale dell'assistenza al bambino. Tale documento, una volta istituito, viene distribuito dalle Aziende sanitarie al rappresentante legale del bambino al momento della scelta del pediatra e dal pediatra stesso per i nati tra il primo gennaio 94 e la data di distribuzione, è periodicamente aggiornato dal pediatra medesimo nel corso degli interventi sanitari esercitati sul bambino.

L’aggiornamento del libretto produce il vantaggio di contenere la storia del bambino.
Viene conservato a cura del legale rappresentante del bambino e verrà consegnato al medico di medicina generale all’epoca del superamento dell’età di competenza pediatrica. La bozza del libretto unico allegato al presente accordo rappresenta il testo elaborato dalla Regione Calabria - Assessorato alla sanità, di intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative e verrà stampato a cura delle Aziende sanitarie.
Al pediatra di libera scelta viene, per tale attività aggiuntiva, corrisposto un compenso forfetario annuo di Lire 30.000 per ogni libretto sanitario.

C. Bilanci di salute.

L’art. 32, comma 2, lett. H, individua quale compito del pediatra da remunerare con quota aggiuntiva il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale, e ricerca di fattori a rischio, con particolare riguardo all’individuazione precoce dei soggetti affetti da handicap neuro-sensoriali e psichici.
Tale attività è definita con la denominazione di “bilancio di salute”.

Il pediatra di base è tenuto ad eseguire n° 7 bilanci di salute per ogni assistito nella fascia di età 0-6 anni , nonché uno nella fascia di età 12-14 anni per i nati dopo l’1.1.84, con l’osservanza delle modalità, delle prestazioni e dei tempi indicati nell’allegato L del DPR 613/96 e nel protocollo operativo allegato al DPR medesimo.

Al pediatra spetta per ognuno di essi un compenso lordo di Lire 24.000, da cui va detratta la quota ENPAM a carico dell’Azienda sanitaria.

Per la liquidazione dei compensi si applicano le modalità e i termini di cui all’art. 6 dell’allegato E, con la specificazione che il pediatra deve allegare al riepilogo mensile delle prestazioni, per ogni bilancio di salute, copia dell’apposita scheda, la quale, una volta istituito il libretto sanitario, ne sarà parte integrante.

D. Test cutanei e spirometrici.

Al fine di individuare in maniera precoce le patologie allergiche, i pediatri di base potranno eseguire test cutanei nonché test spirometrici in favore di pazienti che presentino fenomeni di allergia e patologie respiratorie croniche.
Tali prestazioni vengono eseguite dopo la verifica del possesso della idonea strumentazione da parte della competente Azienda sanitaria. Il relativo compenso è quello individuato dal tariffario regionale per le prestazioni specialistiche siffatte e viene rogato con le modalità previste dall'art. 43 lett. F del DPR 613/96.
Inoltre, al fine della liquidazione del compenso, il pediatra deve allegare al riepilogo mensile previsto dall’allegato B comma 4, la distinta per ogni singola prestazione eseguita sulla quale deve far apporre la firma del genitore, o di chi ne fa le veci, dello assistito che ne ha beneficiato. Tale modalità si riconosce valida anche per le prestazioni aggiuntive previste dal punto B del nomenclatore tariffario delle prestazioni professionali aggiuntive.

E. Prestazioni informatiche.


Al fine di facilitare alle Aziende l’analisi del comportamento prescrittivo dei pediatri di libera scelta in relazione ai livelli programmati di spesa ed incentivare l’informatizzazione degli studi medici, le Aziende sanitarie attivano iniziative finalizzate allo svolgimento delle seguenti prestazioni:
a) la gestione delle schede sanitarie individuali con mezzi informatici;
b) la memorizzazione e stampa su modulario SSN delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di consulenza e/o di esami strumentali e di laboratorio e/o di terapie riabilitative;
c) la redazione di statistiche relative ai dati registrati di tipo epidemiologico;
d) la redazione di statistiche relative ai dati registrati della prescrizione farmaceutica;
e) la redazione di statistiche relative registrati dalle richieste di esame;
f) la compilazione di liste di pazienti selezionati per specifiche caratteristiche (età, sesso, fattori di rischio );
g) la partecipazione a procedure di posta elettronica con le diverse strutture della Azienda sanitaria;
h) l'incorporazione dei referti nelle cartelle cliniche informatiche;
i) lo smistamento dei referti dai servizi ai pazienti:
j) le procedure burocratiche di teleprenotazione.

Le prestazioni di cui ai punti a) e b) sono liberamente attuate dai singoli medici che dovranno notificarle all'Azienda sanitaria, la quale dovrà procedere alla verifica degli esiti esibiti.
Il compenso forfetario annuo per assistibile è rispettivamente di Lire 1.000 per le prestazioni di cui ai punti a) e ). Le prestazioni di cui ai punti c), d), e), f) saranno facoltativamente fornite dal medico di base su richiesta dell'organo competente dell'Azienda sanitaria, per la definizione dei livelli di spesa programmata.

Il compenso è fissato rispettivamente in Lire 500 annue forfetarie per assistibile. Le prestazioni di cui ai punti g), h), i), l) saranno attivate previa sperimentazione delle stesse nell'ambito di una o più Aziende sanitarie e previa sottoscrizione di apposito protocollo redatto di intesa dalle parti interessate, sentito il Comitato Consultivo Regionale ex art. 12 del DPR 613/96.

MEDICINA DI GRUPPO - ART, 54.

1 Obiettivi. Al fine di conseguire una maggiore disponibilità del servizio di assistenza pediatrica, con una più pronta e continua risposta ai bisogni dell'utente e con la possibilità di conseguire anche un più elevato ed articolato livello di prestazioni mediche, PLS possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo anche al fine di erogare assistenza volta al raggiungimento di determinati obiettivi preventivamente individuati.
Sono finalità della medicina di gruppo:

- innalzare il livello qualitativo delle prestazioni;
- aumentare il potenziale diagnostico clinico e strumentale;
- facilitare il rapporto tra assistito e pediatra di base;
- aumentare la disponibilità del pediatra di libera scelta incrementando le attività del servizio ambulatoriale;
- favorire la soluzione dei problemi sanitari che possono essere risolti a livello territoriale.

2 Caratteristiche. L'associazione tra i PLS deve essere libera, volontaria, paritetica. Essa può essere costituita solo tra medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività di pediatra convenzionato.
Restando salva la responsabilità disciplinare conseguente ad eventuali infrazioni, le Aziende sanitarie sottopongono al Comitato Consultivo ex art. 11 DPR 613/96 i casi che possono contrastare con la normativa vigente. Il medico pediatra può far parte di una sola associazione.
3 Numero degli associati. Il gruppo deve essere costituito da un minimo di due medici pediatri fino ad un massimo di quattro. Il numero delle scelte in carico ad ognuno ed il numero complessivo delle scelte in carico al gruppo è irrilevante agli effetti della costituzione del gruppo stesso.
4 Sede. La sede della medicina di gruppo è unica ed articolata in più studi medici.
5 Orario di erogazione. La distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili, ecc., altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana. In ogni caso l'assistenza ambulatoriale deve essere assicurata nella sede della medicina di gruppo per cinque giorni la settimana e per almeno cinque ore complessive distribuite nel mattino e nel pomeriggio, determinate autonomamente dai medici, tenendo conto delle esigenze degli assistiti.

Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di segreteria telefonica. L'orario di apertura della sede unica e l'orario di funzionamento degli ambulatori dei singoli devono essere, ai sensi dell'art. 22, comunicati al medico responsabile delle attività sanitarie del distretto in cui si trova la sede della medicina di gruppo ed esposti nella sala di aspetto della sede a all'ingresso dell'ambulatorio.
Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate all'Azienda sanitaria.
6 Modalità di erogazione. Fermo restando il rapporto di fiducia tra assistito e medico scelto e la responsabilità individuale del medico nei confronti dei propri pazienti, ogni medico deve essere disponibile a prestare la propria opera nei confronti degli assistiti dagli altri medici del gruppo. Lo schedario sanitario comune è utilizzato da ciascun medico anche relativamente agli assistiti che hanno scelto gli altri medici del gruppo nello scrupoloso rispetto delle norme deontologiche
7 Titolarità delle scelte. Ogni medico facente parte del gruppo conserva la titolarità delle scelte in carico. Non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione scritta del medico già titolare della scelta a convalida della richiesta dell'assistito. Ad ogni membro del gruppo vengono corrisposti gli emolumenti spettanti per le sue scelte in carico.
8 Responsabilità. La gestione del gruppo è collegiale, fatte salve le responsabilità dei singoli verso gli assistiti. Non è prevista alcuna forma di rappresentanza.

Nel gruppo ogni singolo professionista mantiene la responsabilità civile, penale, deontologica degli atti compiuti nei confronti dei singoli assistiti.

Il gruppo è iscritto in un apposito registro tenuto presso l'Ordine dei Medici competente per territorio.
Il gruppo non ha denominazione sociale ma espone i nomi dei singoli componenti.
Le forme di pubblicità del gruppo, comunque autorizzate dall'Ordine dei Medici competente, sono consentite nell'ambito della normativa vigente.

9 Incentivi. A ciasun ped, del gruppo vengono corrisposte le competenze relative alle scelte di cui è titolare, secondo quanto previsto dai punti A1, D2, e E2 dell'art. 43.

10 Prestazioni incentivanti. Le prestazioni aggiuntive previste dall'allegato B della convenzione possono essere notulate da ciascun medico anche se eseguite a favore di assistiti degli altri componenti del gruppo secondo modalità di avvicendamento stabilite all'interno del gruppo.

11 Regolamento interno. Ogni gruppo deve stabilire il proprio regolamento interno in conformità ai principi fissati dal presente regolamento generale.

Il regolamento interno deve in ogni caso prevedere:

a) la sede del gruppo;
b) lo schedario sanitario comune;
c) l'orario di apertura degli ambulatori;
d) l'orario di presenza dei singoli membri del gruppo
e) le modalità di rotazione dei compiti all'interno del gruppo;

La disciplina dei rapporti e delle attività contenute nel regolamento interno non deve essere in contrasto con le finalità della medicina di gruppo per come regolate dal presente dispositivo.
12 Sostituzioni. Fermo restando l'obbligo di presenza come stabilito dalla norma, all'interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per le sostituzioni concernenti la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e di formazione permanente, allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità.

I periodi di ferie devono essere concordati preventivamente fra i membri del gruppo in maniera tale da garantire comunque la presenza di un titolare.

Il gruppo può ricorrere a sostituti esterni per i quali vige la normativa contenuta nell'allegato F dell'accordo nazionale.

13 Durata dell'accordo. Il contratto di costituzione del gruppo ha la durata corrispondente a quella dell'accordo collettivo nazionale vigente. Il gruppo può, per decisione unanime dei suoi componenti, rescindere il contratto in qualsiasi momento.

Uno o più membri possono rescindere il contratto dando un preavviso di almeno due mesi.
14 Riconoscimento ed effetti, L'accordo che costituisce la medicina di gruppo, redatto secondo quando prescritto dal presente regolamento e dalle norme di cui all'art. 54 del DPR 613/96, è depositato presso l'Azienda sanitaria territorialmente competente individuata sulla base della sede della medicina di gruppo e presso l'Ordine Provinciale dei Medici.

L'Azienda sanitaria, verificata la corrispondenza dell'accordo alle norme di cui all'art. 54 del DPR 613/96 e al presente regolamento d'attuazione, riconosce formalmente con apposita deliberazione la costituzione del gruppo per l'esercizio della medicina pediatrica.

Gli effetti economici della costituzione del gruppo per l'esercizio della medicina pediatrica decorrono dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento, che deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica da parte dei medici, altrimenti si intende riconosciuto.

Eventuali controversie sono sottoposte all'esame del Comitato Consultivo ex art. 11 del DPR 613/96 prima dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'Azienda sanitaria.

INDENNITA' DI COLLABORZIONE INFORMATICA. Art. 43- comma 3 - lett. "I".

Ai fini del conferimento della indennità di collaborazione informatica prevista dall'art. 43 ,c 3, lett. I :
- i medici interessati, che si trovano in possesso delle apparecchiature e dei programmi informatici con le caratteristiche specificate dalla suddetta lett. "I", possono avanzare istanza all'Azienda sanitaria per la corresponsione della indennità;
- L'Azienda sanitaria verifica il possesso delle apparecchiature e dei programmi informatici e la loro corrispondenza alle caratteristiche indicate dalla lett. "I";
- l'Azienda sanitaria corrisponde l'indennità mensile di Lire 100.000 agli aventi diritto, previo accertamento della realizzazione del debito informativo.

INDENNITA' DI COLLABORAZIONE DI STUDIO MEDICO. ART.43-COMMA 3-lett. L.

Ai fini del conferimento in favore dei medici pediatri di LS dell'indennità di collaborazione di studio medico:
- i medici interessati possono avanzare istanza alla Azienda sanitari per la corresponsione delle indennità di collaboratore di studio medico allegando il contratto individuale di lavoro del collaboratore di studio assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV, oppure il contratto dal quale risulti la fornitura del servizio da parte di società, cooperative o associazioni: da detti contratti deve risultare l'orario di attività della collaborazione e l'importo del corrispettivo;

- Le Aziende corrispondono mensilmente l'indennità, il cui ammontare è quello fissato dall'accordo nazionale.

EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI NON DIFFERIBILI.

Sono definite prestazioni non differibili quelle che vengono erogate dal SSN, richieste dall'utenza, che non rientrano tra le urgenze o emergenze, ma che comunque necessitano di intervento medico non differibile entro un certo numero di ore.

Per tali prestazioni, in orari in cui la risposta assistenziale presso il proprio pediatra è difficile, l'utenza si rivolge ai servizi di pronto soccorso o di emergenza, determinando un uso improprio di questi servizi e strutture. Tali prestazioni, sovente, si concludono con ricoveri in reparti di degenza. Di questi una grossa percentuale non risulta, poi, essere necessaria. Si deduce da ciò che la mancanza di un filtro territoriale, capace di individuare la vera urgenza - emergenza, finisce per ripercuetersi negativamente sull'efficienza di tali servizi, determinando una inutile spesa ( ricoveri impropri).

Al fine di evitare ciò viene auspicata dalla regione il ricorso da parte delle Aziende sanitarie e dei pediatri di libera scelta a forme di attività associata, finalizzata all'erogazione di prestazioni non differibili.

DIRETTIVEE INTRPRETATIVEE DI ALCUNI ARTIVOLI DEL DPR 613/96.
Art. 19 - Rapporto ottimale.

Il comma 2 dell'art. 19 sancisce che la pediatria convenzionata è organizzata, in via prioritaria, per ambiti comunali, ovvero, per come prescrive il successivo comma 3, per gruppi di comuni o distretti, sulla base delle indicazioni delle determinazioni regionali. L'ambito territoriale all'interno del quale viene operata la scelta del pediatra di LS corrisponde a quello che definisce l'Azienda sanitaria. Per età compresa tra 0 e 6 anni, si intende l'età compresa tra 0 e 5 anni + 364 giorni.

Art. 20 - Copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica.

In sede di deliberazione della zone carenti, l'Azienda sanitaria deve indicare il comune di ubicazione dello studio del pediatra.

Art. 22 - Requisiti di apertura degli studi medici.

Il pediatra di LS, qualora valuti l'opportunità, può aprire , previa autorizzazione da parte della Azienda Sanitaria per come previsto dall'art. 22, comma 7, altro studio professionale per esercitare l'attività convenzionata, solo ed esclusivamente nell'ambito territoriale che definisce la propria zona carente.
Art. 26 Scelta del pediatra.

L'obiettivo del legislatore è quello di offrire assistenza specialistica ai bambini. Pertanto l'attribuzione dei soggetti tra 0 e 6 anni al medico di medicina generale si deve intendere temporanea ed eccezionale, in quegli ambiti dove gli assistibili non raggiungono un numero sufficiente a determinare la zona carente. In virtù del comma 5, le scelte devono essere attribuite ai pediatri compresi nella lettera a) e, solo in carenza o indisponibilità o inadeguatezza dei rimedi, possono essere attribuiti temporaneamente al medico di medicina generale. Ne consegue che in un ambito come da comma 5, prioritariamente vengono informati i pediatri degli ambiti limitrofi, quindi, nell'impossibilità di assegnare i bambini ad essi, è consentita la scelta temporanea del medico di medicina generale.

Art. 29- Scelta e revoca.

Al fine di rendere operativa l'assistenza pediatrica di base sin dalla nascita, le Aziende sanitarie, attraverso apposita circolare indirizzata ai punti nascita della regione, potranno invitare i genitori del neonato ad esprimere la scelta del pediatra di fiducia.

Art.32 - lett. D - Assistenza in zone disagiate.

Si dichiarano zone disagiate quelle previste dall'allegato 4 ( zone scoperte da oltre un anno ) nonché quelle che presentano un ambito territoriale ampio, montuoso e con popolazione rarefatta, o che abbiano particolare difficoltà nella rete viaria e che presentino particolare lontananza da un presidio ospedaliero con reparto di pediatria. L'insediamento del pediatra in tali zone viene incentivato con quanto previsto all'allegato G.

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE Art. 8.

Il DPR 613/96 all'art. 8 prevede l'aggiornamento obbligatorio e facoltativo del Pediatra di LS.
L'organizzazione dei corsi di aggiornamento avviene secondo quanto prescritto dall'art 8 predetto.
A cura della Regione - Assessorato alla Sanità - gli animatori di formazione sono iscritti in apposito albo regionale tenuto Cal comitato Consultivo Regionale ex art. 12.

Possono essere iscritti agli albi i Pediatri di LS iscritti negli elenchi della Calabria, che abbiano almeno 5 anni di esercizio della PLS.
Accordo sottoscritto il 30.12.97.

L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA' Dott. Pietro Aiello
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