Accordo regionale attuativo dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti
con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo
col D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, modificato ed integrato dall’accordo aggiuntivo
reso esecutivo col D.P.R. 20 agosto 2001, n. 382.
REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA
PREMESSA
L’Accordo collettivo nazionale (di seguito denominato A.C.N.), di cui al D.P.R.
n. 272/2000, adegua la disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale
e i pediatri di famiglia alle specifiche disposizioni, contenute nel decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione
del S.S.N., sottolineando, per quanto qui rileva, il ruolo del pediatra di libera
scelta “parte integrante ed essenziale dell’organizzazione sanitaria complessiva”
nell’ambito della quale egli “opera funzionalmente a livello distrettuale per l’erogazione
delle prestazioni demandategli dal Piano sanitario nazionale, in conformità ai principi
e alle modalità previsti dal Piano sanitario regionale, dai relativi atti programmatori
annuali e dagli accordi regionali attuativi dell’A.C.N.”.
Il coinvolgimento del medico specialista pediatra di libera scelta e degli altri
medici convenzionati (medici di medicina generale e specialisti ambulatoriali interni),
nell’organizzazione distrettuale, va riferito, in relazione al presente Accordo,
oltre che alle previsioni dell’A.C.N., al Piano sanitario regionale 2000-2002 –
coincidente col Piano di intervento a medio termine (P.I.M.T.) per l’assistenza
sanitaria e per le aree ad alta integrazione socio-sanitaria dello stesso triennio
– e, in particolare, alle indicazioni che esso dedica all’assistenza territoriale
distrettuale, considerando, ovviamente, anche l’evolversi della situazione sanitaria
come risultante dalle “Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale”,
relative al triennio considerato, nonché a quelle inerenti al 2003, approvate con
la deliberazione giuntale n. 4502 dd. 30.12.2002.
Il quadro normativo di riferimento, sul quale si basa il P.S.R. 2000-2002, della
Regione Friuli – Venezia Giulia, è costituito da tutte le vigenti leggi regionali,
inerenti alla pianificazione sanitaria e assistenziale, e, in particolare:
- L.R. 30 agosto 1994, n. 12 “Disciplina dell’assetto istituzionale ed organizzativo
del Servizio sanitario regionale (…)”;
- L.R. 27 febbraio 1995, n. 13 “Revisione della rete ospedaliera regionale”;
- L.R. 25 settembre 1996, n. 41 “Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge
5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed
i diritti delle persone handicappate”.”;
- L.R. 9 settembre 1997, n. 32 “Modifica dell’assetto del dipartimento dei servizi
sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia
di sanità ed assistenza.”;
- L.R. 19 maggio 1998, n. 10 “Norme in materia di tutela della salute e di promozione
sociale delle persone anziane, nonché modifiche all’articolo 15 della legge regionale
37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.”.
- L.R. 19 dicembre 1996, n. 49 “Norme in materia di programmazione, contabilità e
controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione
socio-sanitaria”.
Con riferimento all’A.C.N., è da rilevare
che esso contiene numerose disposizioni innovative tra le quali vanno evidenziate,
in quanto connesse col presente Accordo, a scopo esemplificativo, quelle attinenti
alle seguenti materie:
- formazione continua (art. 8): se ne prevede l’obbligatorietà per l’espletamento
dell’attività di PLS e per l’acquisizione dei “crediti formativi”;
- rappresentatività sindacale (art. 10): vengono introdotti dei “paletti” per
garantire che i soggetti trattanti siano, effettivamente, rappresentativi sia a
livello nazionale che regionale e aziendale;
- Comitato aziendale e Comitato regionale (artt. 11 e 12): rivestono un ruolo
ed una funzione diversi e più pregnanti rispetto al passato, essendo preposti, essenzialmente,
alla definizione degli accordi aziendali e regionali, risultando, quindi, “affievolita”
la funzione tecnico-consultiva che, comunque, viene mantenuta in capo a detti organismi;
- programmazione e monitoraggio delle attività – Appropriatezza e uso delle risorse
(artt. 14 bis e 14 quater): in conformità alle previsioni del DLGS n. 502/1992 e
successive modificazioni in materia di attività sanitaria territoriale (artt. 3-quater,
3-quinquies e 3-sexies), il PLS viene coinvolto nelle attività distrettuali, rientranti
nel “Programma delle attività territoriali”, e nel monitoraggio delle iniziative,
previste dal Programma stesso. A tal fine, il PLS è inserito nell’Ufficio di Coordinamento
delle attività distrettuali. L’A.C.N. afferma, per la prima volta, in modo esplicito,
che il medico specialista pediatra di libera scelta assicura l’appropriatezza nell’utilizzo
delle risorse disponibili per l’erogazione dei livelli essenziali ed appropriati
di assistenza, persegue la sistematica riduzione degli sprechi e opera secondo i
principi di efficacia ed appropriatezza degli interventi, in base ai quali le risorse
devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta secondo
le evidenze scientifiche e verso i soggetti che ne possono trarre maggiormente beneficio;
- rapporto ottimale (art. 17, comma 7, secondo periodo): le Regioni
possono definire, nell’ambito degli accordi regionali, una disciplina, diversa da
quella prevista dall’A.C.N., che consenta la piena attuazione del diritto all’assistenza
pediatrica e la libera scelta dell’assistito, prevedendo l’inserimento graduale,
sul territorio, di nuovi pediatri convenzionati. Si tratta di norma di notevole
portata innovativa, dalla cui applicazione può derivare la soluzione dei problemi
che, da tempo, connotano l’assistenza pediatrica convenzionata nella Regione Friuli-Venezia
Giulia;
- compiti del pediatra con compenso a quota fissa (art. 29): i tradizionali
compiti del PLS, derivanti dal suo inserimento negli elenchi della pediatria di
libera scelta per l’erogazione dell’assistenza primaria, vengono ampliati dagli
ulteriori compiti, elencati nel comma 3, dell’art. 29, per il cui espletamento sono
previste due ulteriori quote capitarie annuali per assistito – la prima di Lire
8.000.- connessa agli obblighi e compiti di cui all’art. 29, comma 3, lettere da
a) a e); l’altra, di Lire 4.000.-, connessa alla partecipazione ai programmi di
attività e agli obiettivi di cui all’art. 29, comma 3, lettera f) – la cui corresponsione,
ove necessario, è collegata a modalità da concordarsi a livello regionale;
- assistenza a bambini con patologia cronica (art. 44): la materia viene, dall’A.C.N.,
completamente “ridisciplinata” prevedendo specifiche e distinte modalità
per l’assistenza domiciliare (allegato E) e per quella ambulatoriale (allegato E
bis), demandando: a) l’attivazione della prima, al pediatra, di concerto con il
responsabile dell’assistenza sanitaria del Distretto di residenza del paziente;
b) l’attivazione della seconda ad appositi accordi regionali che devono definirne
le procedure, la determinazione dei compensi e le modalità di pagamento;
- forme associative (art. 52): l’associazionismo viene ridisciplinato in base
alle disposizioni recate dal DLGS n. 502/1992 e successive modificazioni (art. 8),
risultando “rafforzate” le forme associative nell’intento di garantire un più elevato
livello delle prestazioni per facilitare il rapporto tra cittadini e PLS. La percentualizzazione,
prevista dall’A.C.N. (art. 41, commi 7 e 8) per determinare l’entità delle risorse
finalizzate al finanziamento della pediatria associata, comporta che la materia
debba costituire oggetto di apposito accordo regionale, essendo molteplici le scelte
possibili, nonchè necessario stabilire regole e modalità applicative omogenee anche
sull’iter e i contenuti dell’atto costitutivo della forma associativa.
PRINCIPI GENERALI
Il Piano di intervento a medio termine (P.I.M.T.) per l’assistenza sanitaria e per
le aree ad altra integrazione socio-sanitaria per il triennio 2000-2002 (Piano Sanitario
regionale 2000-2002) – approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre
1999, n. 3854 – definisce le linee strategiche della Regione sul distretto e le
cure primarie.
Il P.I.M.T., a proposito dell’assistenza sanitaria di base, dopo aver sottolineato
che: “L’aspetto comune della medicina generale e della pediatria di libera scelta
è la necessità di sviluppo di percorsi di cura, di continuità nelle cure supportati
da standard espliciti e da protocolli concordati. La trasformazione organizzativa
conseguente richiede un distretto altamente integrato e con direzione forte, incentrata
su obiettivi espliciti.”, specifica che: “Il pediatra di libera scelta deve far
parte organica del sistema delle cure del bambino del distretto e dell’azienda.
L’organizzazione deve integrare a livello distrettuale tutti gli aspetti della prevenzione,
cura e riabilitazione. A tal proposito i programmi dei dipartimenti di prevenzione
e delle èquipes multidisciplinari dovranno integrarsi fortemente. E’ inoltre necessario
che si prosegua con la deospedalizzazione pediatrica, attraverso una stretta interazione
con le unità operative di pediatria, in particolare degli ospedali di rete. Dovranno
quindi essere sviluppate le forme organizzative adatte a rendere unitaria l’assistenza
al bambino a livello dell’intero territorio aziendale”.
A proposito della tutela della salute materno-infantile il P.I.M.T. evidenzia come
essa debba attuarsi tramite “una forte integrazione” tra territorio e ospedale “per
consentire la realizzazione di un percorso completo che risponda alle diverse esigenze
di prevenzione, assistenza e riabilitazione”. Di conseguenza “L’assistenza pediatrica
primaria deve essere maggiormente integrata e puntare sulla continuità delle cure
e sui bambini a maggior rischio. All’interno di tale percorso i servizi ospedalieri
e quelli territoriali distrettuali (pediatri di libera scelta, consultori, èquipe
multidisciplinari dell’handicap, servizi per le tossicodipendenze) assumono ruoli
complementari la cui integrazione organizzativa può proficuamente avvenire attraverso
i dipartimenti materno-infantili, da intendersi quali dipartimenti orizzontali (…).”
E’, quindi, indispensabile che i servizi ospedalieri e territoriali coinvolti assumano
“una metodologia di lavoro basata sull’integrazione e sulla costituzione di una
rete di servizi complementari e non alternativi che rispondano ai bisogni delle
fasce di popolazione cui si rivolgono”. In particolare, per quanto riguarda i servizi
consultoriali, vanno, ulteriormente, valorizzate, tra le altre, le azioni rivolte
agli screening in età pediatrica.
L’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri
di libera scelta, reso esecutivo col D.P.R. n. 272/2000, nella “Dichiarazione preliminare”
afferma che “Il pediatra di famiglia è parte integrante ed essenziale dell’organizzazione
sanitaria complessiva e opera funzionalmente a livello distrettuale” in un
contesto di continuità e globalità che lo coinvolge, appunto, nell’organizzazione
distrettuale e nella partecipazione alle attività delle Aziende sanitarie.
L’A.C.N. sottolinea, altresì, l’importanza del ruolo della Regione, alla
quale vengono affidati ampi ed esclusivi spazi di contrattazione su forme e modalità
di organizzazione del lavoro (associazionismo medico, processi assistenziali per
protocolli correlati alle patologie sociali, interventi specifici per la popolazione
pediatrica, ecc.) ed economicità della spesa (modalità per concordare livelli di
spesa programmati e per responsabilizzare il pediatra al loro rispetto). A tale
proposito sono affidati al PLS, compiti di:
- assistenza primaria nell’ambito familiare;
- assistenza programmata a domicilio o ambulatoriale;
- partecipazione al servizio di continuità assistenziale;
- educazione sanitaria e assistenza preventiva individuale;
nell’ambito delle campagne promosse a livello regionale.
Per quanto riguarda la tutela materno-infantile si terrà conto dell’adottando “Progetto
obiettivo materno-infantile e dell’età evolutiva” che, sotto forma di proposta,
è stato approvato, dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. 2588 del 18 luglio
2002. Nelle more della stesura definitiva e dell’approvazione di detto Progetto
valgono le disposizioni contenute nel documento “Linee per la gestione del Servizio
sanitario regionale 2003” approvato con D.G.R. n. 4502 dd. 30.12.2002.
Dall’A.C.N., di cui al su citato D.P.R. n. 272/2000, e dagli atti di programmazione,
triennali ed annuali, inerenti al periodo 2000-2003, derivano gli obiettivi di seguito
indicati.
OBIETTIVI
Gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire in relazione all’assistenza
primaria pediatrica sono:
1. attuazione di programmi di prevenzione primaria e secondaria come da P.I.M.T.,
Piano sanitario nazionale e linee per la gestione del Servizio sanitario regionale
per l’anno 2003;
2. continuità delle cure attraverso la presa in carico, da parte del pediatra di
famiglia e del distretto, di tutto il “percorso” del bambino, con particolare riguardo
ai bambini con patologia cronica, disabilità e fragilità;
3. realizzazione di forme di maggiore e migliore fruibilità e accessibilità, da
parte degli assistiti, di tutti i servizi delle cure primarie, avvalendosi anche
della pediatria associata, così come definita nel presente Accordo;
4. partecipazione dei PLS ai progetti di qualità aziendali e regionali;
5. trasparenza nei confronti del cittadino sulle procedure ed i risultati conseguiti;
6. riduzione delle pratiche e delle procedure amministrative inutili che gravano
sul cittadino e sul PLS (c.d. “deburocratizzazione”);
7. perseguimento dell’uso efficiente delle risorse assegnate;
8. definizione e attuazione di programmi di formazione, coerenti con gli obiettivi
innanzi elencati, anche tramite il Centro Regionale di formazione per le cure primarie,
con sede a Monfalcone;
9. partecipazione attiva del PLS alle attività del distretto;
10. partecipazione del PLS a valutazioni epidemiologiche del S.S.R. a livello regionale,
aziendale o distrettuale.
AZIONI PREVISTE
1. Attuazione di programmi di prevenzione primaria e secondaria come da P.I.M.T.
e Piano sanitario nazionale.
Gli accordi con i PLS devono puntualizzare le modalità attraverso cui gestire le
attività di prevenzione, già individuate nei piani per la salute di loro competenza,
quali:
- il supporto ai programmi di screening in età pediatrica;
- la partecipazione al “Progetto 6 + 1”, promosso nell’ambito del progetto finalizzato,
del Ministero della Salute, “Sviluppo e valutazione di interventi di prevenzione
primaria nel campo della salute infantile” (Progetto inserito al punto 15 dell’allegato
1 “Programma regionale di promozione e valutazione della qualità, dell’appropriatezza
e dei risultati delle cure”, delle linee per la gestione del S.S.R. 2003).
2. Continuità delle cure attraverso la presa in carico, da parte del pediatra di
famiglia e del distretto, di tutto il “percorso” del bambino, con particolare riguardo
ai bambini con patologia cronica, disabilità e fragilità.
La continuità delle cure comporta la presa in carico, unitaria e coordinata, da
parte del distretto e di tutte le figure professionali coinvolte, dei bambini e
delle problematiche più rilevanti e complesse, tra le quali rientrano quelle inerenti
a:
- patologie croniche e/o malformazioni;
- disabilità fisiche e/o psicomotorie;
- assistenza a domicilio o presso strutture territoriali.
La programmazione regionale individua, come prioritarie, nel 2003 (Linee per
la gestione del S.S.R. per il 2003, pagg. 2 e 3 e allegato 2), le progettualità
integrate socio-sanitarie, su bambini ed adolescenti, che le Aziende per i servizi
sanitari devono sviluppare, nelle more dell’adozione del “Progetto obiettivo materno-infantile
e dell’età evolutiva”, per raggiungere, anche predisponendo progetti di intervento
in accordo con i comuni associati nell’Ambito socio-assistenziale, i seguenti obiettivi
integrati:
- aumentare la capacità di tutela nei confronti dei bambini e degli adolescenti in
situazione di abuso e maltrattamento;
- aumentare la capacità di tutela nei confronti dei bambini ed adolescenti in situazione
di disagio psicologico e/o psico-sociale;
- aumentare la capacità di tutela nei confronti del bambino e dell’adolescente nel
nucleo familiare a rischio socio-ambientale o fuori dalla famiglia;
- aumentare la capacità di tutela nei confronti del minore straniero non accompagnato.
3. Realizzazione di forme di maggiore e migliore fruibilità e accessibilità,
da parte degli assistiti, di tutti i servizi delle cure primarie avvalendosi anche
della pediatria associata, così come definita nel presente accordo.
L’incremento dell’accessibilità alle cure primarie e la riduzione dell’uso dell’ospedale
sono obiettivi strategici della Regione. Le cure primarie vengono erogate al domicilio
dell’assistito e presso le strutture ambulatoriali, secondo modalità e cadenze temporali
da definirsi a livello distrettuale.
L’aumento e il miglioramento della “fruibilità” e della “accessibilità” si ottengono
tramite:
- una maggiore disponibilità di prestazioni a domicilio, attraverso l’estensione della
tipologia e dell’orario;
- una maggiore estensione dell’orario di accesso agli studi professionali e alla possibilità
di ottenere visite su appuntamento e/o programmate
- una semplificazione delle procedure per ottenere i servizi (art. 34, commi 2, 3
e 6);
- interventi di miglioramento e riduzione delle liste d’attesa.
Per la pediatria di libera scelta è necessario:
- definire nuove forme per incrementare la disponibilità del PLS alle visite domiciliari;
- aumentare la disponibilità degli studi professionali, soprattutto tramite adeguate
forme di medicina associata;
- definire servizi accessori, di tipo diagnostico e terapeutico, erogabili a livello
ambulatoriale;
- estendere e diffondere le visite nello studio medico tramite un sistema di prenotazione.
4. Partecipazione dei PLS ai progetti di qualità aziendali e regionali.
L’A.C.N., in più punti, sottolinea il dovere e la necessità che il PLS assicuri
la qualità e l’appropriatezza dei propri interventi in base a programmi e strumenti
concordati.
Riferimenti:
- Il Comitato regionale è preposto a collaborare per la costituzione di gruppi di
lavoro, composti da esperti delle aziende e da pediatri di libera scelta, per la
verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità
(art. 12).
- A livello distrettuale, i soggetti, di cui al comma 4, dell’art. 14-bis dell’A.C.N.
(direttore di distretto, propri collaboratori, PLS membro di diritto dell’Ufficio
di coordinamento e un rappresentante dei PLS eletti tra quelli operanti nel distretto),
oltre ad effettuare il monitoraggio delle iniziative previste dal “Programma delle
attività territoriali”, “assumono iniziative per la promozione di momenti di verifica
e revisione di qualità, di conferenze di consenso e per l’applicazione nel distretto
dei programmi di attività finalizzata al rispetto dei livelli di spesa programmati”
(art. 14 cit., comma 6).
- In generale, il PLS concorre a “operare secondo principi di efficacia e di appropriatezza
degli interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso le
prestazioni la cui efficacia è riconosciuta secondo le evidenze scientifiche e verso
i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio” (art. 14-quater).
- Nelle forme associative dell’assistenza pediatrica (art. 51) sono previste:
– la garanzia di un più elevato livello qualitativo e di una
maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate;
– la condivisione e l’implementazione di linee guida diagnostico-terapeutiche
per le patologie a più alta prevalenza e l’attuazione di momenti di verifica periodica;
– la realizzazione di momenti di revisione della qualità delle
attività e della appropriatezza prescrittiva interna all’associazione e per la promozione
di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dall’associazione.
A partire dal 1998, nella Regione Friuli – Venezia Giulia, è stata avviata la programmazione
per obiettivi di salute definiti in base alla rispondenza ad alcuni criteri generali
(rilevanza regionale in termini di morbosità e mortalità, disponibilità di interventi
efficaci utilizzabili e possibilità di effettuare valutazioni oggettive). Gli obiettivi
sono riferiti, in linea generale, alla diminuzione di incidenza, mortalità e disabilità
legate a patologie di primaria importanza, alla diffusione di procedure preventive
efficaci e all’appropriatezza nell’erogazione di prestazioni sanitarie. Sulla base
di tali indicazioni generali sono stati individuati e strutturati una serie di indicatori
poi utilizzati per avviare e consolidare vari progetti tramite i quali si sono poste
le basi per la realizzazione di un sistema di promozione e valutazione della qualità,
mirato ad orientare l’evoluzione del Sistema sanitario regionale verso una sempre
maggiore capacità di valutare le proprie performance e di apportare interventi di
miglioramento, i cui obiettivi possono così sintetizzarsi:
- sviluppare la cultura della valutazione orientata alla qualità, all’appropriatezza
e ai risultati delle cure;
- migliorare ed adeguare lo strumento preposto alla valutazione dei processi sanitari.
A tale scopo, nel 2003, l’azione programmatoria regionale persegue, tra l’altro,
il miglioramento della qualità, anche mediante lo sviluppo delle attività previste
dal “Programma regionale di promozione e valutazione della qualità, dell’appropriatezza
e dei risultati delle cure” (allegato 1 al documento “Linee per la gestione del
S.S.R. per il 2003”); attività che interessano solo o anche l’area pediatrica e,
precisamente:
- Copertura vaccinale antimorbillo e antipertosse;
- Programma regionale per il controllo e l’eliminazione del morbillo;
- Promozione dell’allattamento al seno;
- Prevenzione delle infezioni ospedaliere;
- Promozione dell’appropriatezza dell’uso dell’ospedale;
- Ospedale senza dolore;
- Programma regionale HCV
- Promozione di 6 + 1 semplici azioni per proteggere la salute del bambino:
5. Trasparenza nei confronti del cittadino sulle procedure ed i risultati conseguiti.
L’A.C.N. prevede che le aziende assicurino la predisposizione di appropriati ed
effettivi strumenti di informazione per garantire trasparenza all’attuazione delle
attività territoriali, riguardanti la pediatria di libera scelta, indicate nell’art.
14 bis.
Il P.I.M.T. prevede che debbano essere avviate iniziative volte a migliorare l’informazione
della popolazione anche sui risultati ottenuti dal S.S.R., attraverso rapporti periodici
che conterranno gli aspetti della qualità che il sistema avrà monitorato.
6. Riduzione delle pratiche e delle procedure amministrative inutili che gravano
sul cittadino e sul PLS (c.d. “deburocratizzazione”).
Attualmente permangono incombenze amministrative che appesantiscono, inutilmente,
i compiti dei PLS e creano disagio ai cittadini, sottraendo tempo e risorse ad altre
attività.
L’A.C.N. fornisce alcune indicazioni prevedendo:
a) la possibilità di concordare, a livello regionale, sperimentazioni e procedure,
compresa la multiprescrizione, per snellire gli adempimenti dei pediatri ed alleviare
i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati (art.
34);
b) la necessità di proporre, una sola volta all’anno, l’erogazione di presidi,
siringhe e altri prodotti di assistenza farmaceutica integrativa (art. 34);
c) la possibilità che lo specialista, qualora ritenga necessarie ulteriori indagini
per la risposta al quesito del pediatra curante, possa formulare, direttamente,
le relative richieste (art. 35).
7. Perseguimento dell’uso efficiente delle risorse.
L’A.C.N. prevede, all’art. 14 quater (Appropriatezza e uso risorse), che il pediatra
di libera scelta concorre a:
- assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse;
- perseguire la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili;
- operare secondo principi di efficacia e di appropriatezza.
Tra i compiti del PLS rientra, altresì, “l’adesione ai programmi di attività e agli
obiettivi, finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa,
concordati, a livello regionale e aziendale, con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative (art. 29).”
Per il raggiungimento dell’obiettivo in parola è necessario “in primis”:
- adottare modalità di comportamento omogenee, anche tramite l’utilizzo di linee guida
concordate e condivise;
- razionalizzare l’uso dei farmaci (generici compresi);
- usare, appropriatamente, le prestazioni diagnostiche.
8. Definizione e attuazione di programmi di formazione, coerenti con gli obiettivi
innanzi elencati, anche tramite il Centro regionale di formazione per le cure primarie,
con sede a Monfalcone.
L’A.C.N. demanda, al comitato regionale (art. 12), il compito di “fornire indirizzi
sui temi di formazione di interesse regionale”. La previsione è connessa
alle disposizioni recate dall’Accordo (art. 8) in materia di formazione continua,
dalle quali risulta che:
- la partecipazione del PLS alle iniziative formative, programmate o organizzate dalla
Regione, è obbligatoria e comporta l’assegnazione dei conseguenti “crediti formativi”;
- la partecipazione alle attività di formazione continua è requisito indispensabile
per espletare l’attività di pediatra di libera scelta ai sensi dell’A.C.N.;
- al PLS che, nel triennio, non abbia conseguito il minimo di “crediti formativi”,
stabilito dalla “Commissione nazionale per la formazione continua”, non possono
essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo;
- il mancato rispetto dell’obbligo di frequenza dei corsi di formazione, per due anni
consecutivi, comporta l’attivazione delle procedure previste dall’art. 13 dell’A.C.N.
per l’eventuale adozione di misure sanzionatorie, graduate a seconda della continuità
dell’assenza;
- con accordi, tra Regione e OOSS dei PLS maggiormente rappresentative, sentiti
gli Ordini dei Medici, dovranno essere assunte le iniziative atte a definire le tematiche
di cui all’art. 8, comma 14, dell’A.C.N. (attuazione corsi di formazione
per animatori, fabbisogno regionale di animatori di formazione e di tutor di pediatria,
creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, ecc.).
La formazione dev’essere finalizzata tenendo conto degli obiettivi della medicina
primaria.
9. Partecipazione attiva del PLS alle attività del distretto.
Il “Programma delle attività territoriali” (art. 14 bis), quale strumento
di pianificazione del distretto, rappresenta l’atto esplicito della programmazione
negoziata attuata, con le altre strutture operative dell’azienda, sulla base delle
risorse assegnate, tenuto conto delle priorità stabilite, a livello regionale, dal
P.I.M.T. e dalle linee annuali per la gestione del S.S.R..
Il “Programma delle attività territoriali” definisce i risultati di salute
attesi, le attività previste e le risorse assegnate. Tale programma, elaborato dall’Ufficio
di coordinamento distrettuale ed approvato dal Direttore generale, è sottoposto
a verifica annuale cui concorre il Comitato dei sindaci di distretto.
L’art. 3-sexies del DLGS n. 502/1992 e successive modificazioni prevede la presenza
del PLS (1 medico di medicina generale, 1 pediatra di libera scelta e 1 specialista
ambulatoriale) nell’Ufficio di coordinamento del distretto, come membro di diritto
di tale Ufficio, affinchè partecipi, attivamente, alla definizione degli obiettivi
e dei programmi di attività, nonché alla verifica del loro raggiungimento. La norma
viene ripresa dall’A.C.N. che prevede (art. 14 bis, comma 4) la presenza, nell’Ufficio
anzidetto, di due pediatri di famiglia, uno come membro di diritto e uno come rappresentante
dei PLS, eletti tra quelli operanti nel distretto.
Il “Programma delle attività territoriali” prevede, tra l’altro, la localizzazione
dei servizi rientranti nella funzione di produzione del distretto, definendo, in
tale contesto, i volumi quali-quantitativi dell’assistenza delle cure primarie,
dell’assistenza specialistica e delle prestazioni socio-sanitarie.
Il Programma, nel rispetto delle norme regionali di settore e dei relativi atti
programmatici, deve prevedere:
1. le attività di assistenza primaria di pediatria e il relativo finanziamento
sulla base della quota capitaria di finanziamento erogata all’Azienda dalla Regione;
2. altre attività territoriali inerenti alla pediatria di famiglia,
e attività intersettoriali, cui partecipa la pediatria di famiglia, definite dagli
accordi regionali e aziendali, con l’indicazione dello specifico finanziamento.
Le attività territoriali, relative alla pediatria, di cui sub 2, elencate nel comma
2, dell’art. 14 bis dell’A.C.N., vanno “selezionate” e definite, tenendo conto degli
obiettivi strategici che la Regione intende perseguire, innanzi enunciati, nonché
delle indicazioni contenute nell’elaborato “Linee per la gestione del Servizio sanitario
regionale nel 2003”, approvato con la deliberazione giuntale n. 4502/2002.
NORME DELL’A.C.N. OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO.
Art. 8: formazione continua.
Le parti convengono che, per quanto riguarda la formazione continua dei pediatri
di libera scelta, nelle more dell’approvazione del “Progetto obiettivo materno-infantile
e dell’età evolutiva” (D.G.R. n. 2588 dd. 18.7.2002), non sia possibile individuare
e fornire indirizzi certi e definitivi sugli specifici temi di formazione, attinenti
ai PLS. Tuttavia, la delegazione di parte sindacale ritiene che, nell’elaborare
la versione definitiva dell’anzidetto progetto, si debba tener conto delle perplessità
da essa manifestate, su alcuni dei temi oggetto della formazione (allattamento al
seno). (Verb. 1/2003)
Art. 9, comma 1: misura del compenso per la spesa inerente alle sostituzioni per
la partecipazione dei componenti di parte medica alle riunioni del Comitato regionale
e del Comitato aziendale.
“I membri di parte medica ritengono che l’importo di Lire 200.000 a seduta sia adeguato
per coprire le spese di sostituzione. La delegazione di parte pubblica concorda
sull’entità di tale rimborso. (Verb. 1/2002)
Art. 14 bis, comma 4: pediatra di famiglia membro di diritto dell’Ufficio di Coordinamento
delle attività distrettuali.
Le parti convengono che la nomina del pediatra, membro di diritto dell’Ufficio di
Coordinamento delle attività distrettuali, compete al Direttore Generale che vi
provvede concordandola con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
in ambito aziendale, su proposta di quest’ultime.
I pediatri di libera scelta, facenti parti dell’U.C.A.D., parteciperanno al processo
di gestione del budget di distretto, condividendo le “regole” e gli indicatori concordati
sulla verifica dei risultati, al cui conseguimento il pediatra di libera scelta
concorre anche tramite le attività di cui al comma 1, dell’art. 14 quater, dell’A.C.N..
Il compenso da corrispondere ai PLS, membro eletto e membro di diritto degli UCAD,
è di € 100 per riunione. Nell’ambito delle risorse finanziarie distrettuali, l’Azienda
individuerà il compenso incentivante da assegnare al membro di diritto dell’Ufficio
di Coordinamento, in relazione al ruolo che egli assumerà nell’ambito delle attività
distrettuali e al raggiungimento dei risultati concordati, tenuto conto di quanto
definito nelle Linee di gestione del SSR, annualmente approvate dalla Giunta Regionale.
I pediatri di libera scelta membri dell’Ufficio di Coordinamento delle attività
distrettuali, cooperano, con il direttore di distretto e i suoi collaboratori, al
monitoraggio delle iniziative previste dal “Programma delle attività territoriali”,
concernenti la pediatria di famiglia. (Verb. 1/2003)
Art. 14 ter: Equipes territoriali
Le parti convengono che le Aziende per i servizi sanitari, tramite accordi integrativi
aziendali, possono prevedere, in via sperimentale, l’istituzione di una équipe territoriale,
a composizione variabile (comprendente le varie figure professionali territoriali),
finalizzata all’integrazione dell’attività socio-sanitaria, in modo da fornire risposte
multidisciplinari. (Verb. 1/2003)
Art. 17, comma 7, secondo periodo: criteri applicativi inerenti a situazioni di disagio
e definizione di una disciplina diversa per la piena attuazione del diritto all’assistenza
pediatrica e alla libera scelta dell’assistito.
"CRITERI APPLICATIVI INERENTI A SITUAZIONI DI DISAGIO PER L’ASSISTENZA PEDIATRICA"
Le parti, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 7, del D.P.R.
n. 272/2000, concordano di individuare le seguenti soluzioni delle quali le Aziende
per i servizi sanitari terranno conto, ove necessario, per risolvere eventuali situazioni
di disagio inerenti all’assistenza pediatrica:
1. Aumento temporaneo dei massimali proposto dall’A.S.S., sentito
il Comitato aziendale, in presenza di situazioni che possono risolversi in un lasso
di tempo, verosimilmente breve, da predeterminarsi all’atto dell’autorizzazione
da parte della Regione, eventualmente prorogabile. Un tanto ferma restando l’esigenza
di assicurare, comunque, l’assistenza pediatrica a favore dei neonati, tenendo conto,
prioritariamente, delle disposizioni recate dal comma 7, dell’articolo 23, del D.P.R.
n. 272/2000, e, in subordine, delle opzioni di cui ai successivi punti 2 e 3 del
presente documento.
2. Attribuzione prioritaria ai PLS iscritti nell’elenco dello
stesso ambito territoriale o, in subordine, in un ambito limitrofo, di assistiti
in età pediatrica, anche oltre il massimale.
3. Ricusazione degli assistiti di età superiore ai 12 anni e
iscrizione dei nuovi nati.
4. Modifica dell’ambito territoriale.
5. Individuazione di una nuova zona carente in deroga, in base
al seguente criterio di calcolo:
totale residenti di età compresa tra 0 e 6 anni sommato al totale degli assistiti
di età compresa tra 7 e 14 anni in carico ai PLS, detratto il totale dei massimali
dei PLS già inseriti. I suddetti dati devono risultare alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente, tenendo conto, ovviamente, dei cittadini residenti che hanno
effettuato la scelta a favore di PLS iscritti al di fuori dell’ambito.
Se il risultato è positivo si inserisce 1 pediatra ogni 600 bambini o frazione superiore
a 400.
Le A.S.S. si impegnano, una volta proceduto alla copertura delle zone carenti derivanti
dalla deroga regionale al calcolo del rapporto ottimale, a sollecitare gli assistiti,
che non hanno operato la scelta del medico, ad effettuare la stessa entro 30 giorni.
6. Scelta di pediatri iscritti in elenchi diversi da quelli
propri dell’ambito territoriale di residenza dell’assistito, anche di Aziende per
i servizi sanitari limitrofe, soprattutto quando la scelta risponda all’esigenza
di agevolare la fruibilità e accessibilità dell’utente all’assistenza pediatrica.(Verb.
1/2002)
Fermo restando che la scelta tra il criterio o i criteri, innanzi indicati, deve
essere frutto di attenta valutazione da parte delle Aziende e delle Organizzazioni
sindacali, in sede di Comitato aziendale – che esprime il proprio parere obbligatorio
- le delegazioni trattanti sottolineano come l’applicazione dei criteri in questione
debba tener conto dell’intero contesto di riferimento rapportato e alla situazione
di assistenza pediatrica da risolvere e alle specifiche norme dell’A.C.N. da considerare,
di volta in volta, con particolare riguardo, per quanto concerne il criterio n.
5, all’art. 24, comma 7, che, in relazione alle scelte temporanee, di cui al precedente
comma 6, lettera b), comporta che l’Azienda debba notificare “ai rappresentanti
legali dei bambini in età di esclusiva inseriti nell’elenco e al medico che li assiste,
l’obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando
un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte
in carico al medico decadono.
In ordine all’applicazione del predetto criterio n. 5, le parti precisano, altresì,
che la locuzione “totale dei massimali dei pediatri già inseriti” va riferita al
totale degli assistiti effettivamente in carico a ciascun pediatra. (Verb. n. 3/2003)
“DISCIPLINA DIVERSA PER LA PIENA ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALL’ASSISTENZA PEDIATRICA
E ALLA LIBERA SCELTA DELL’ASSISTITO”
Attesa l’assoluta necessità di dare piena attuazione al diritto all’assistenza pediatrica
e alla libera scelta dell’assistito nell’elenco dei pediatri, trattandosi di garantire
l’esercizio di diritti fondamentali degli assistiti in età esclusiva e di ricondurre
tale utenza nell’ambito dell’assistenza primaria pediatrica, le parti concordano,
ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 7, secondo periodo, del D.P.R.
n. 272/2000 di definire la seguente disciplina:
“La particolare situazione che connota l’assistenza pediatrica di libera scelta,
nella Regione Friuli-Venezia Giulia, fortemente condizionata dalla presenza di zone
carenti di pediatri convenzionati per l’assistenza primaria individuale, deriva
da situazioni di particolare difficoltà orografica e di popolazione pediatrica rarefatta
e sparsa che, obiettivamente, non consentono l’inserimento (di norma) di almeno
due pediatri in ogni ambito (art. 17, comma 5, D.P.R. n. 2727/2000). Di conseguenza,
in attuazione delle disposizioni recate dall’art. 17, comma 7, secondo periodo,
del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, in ciascun comune o altro ambito, individuato
dall’Azienda per i servizi sanitari, in base ai “Criteri applicativi inerenti a
situazioni di disagio per l’assistenza pediatrica” concordati dal Comitato permanente
regionale (riunione dd. 12.3.2002), può essere inserito un solo pediatra di famiglia
per ogni 250 residenti in età compresa fra 0 e 6 anni.
L’inserimento del pediatra comporta, da parte dell’Azienda, gli adempimenti previsti
dall’art. 24, comma 7, del D.P.R. n. 272/2000.
L’Azienda deve, comunque, informare i rappresentanti legali dei bambini, in età
di esclusiva, che la scelta, eventualmente effettuata in favore del medico di medicina
generale, è temporanea in quanto può venir meno nel caso di inserimento di un pediatra
nella zona che, al momento della scelta, era carente.
Identica informazione deve essere fornita, ai rappresentanti legali dei bambini
in età di esclusiva, dal medico di medicina generale al quale i bambini siano stati
temporaneamente assegnati. (Verb. 1/2003)
L’inserimento del pediatra di famiglia nelle zone disagiate viene incentivato mediante:
a) la messa a disposizione, da parte dell’Azienda e/o del Comune
(o dei Comuni) interessati, di una struttura ambulatoriale a costo ridotto o a costo
zero;
b) la corresponsione di un compenso accessorio lordo mensile
di € 516,46 (lire 1.000.000), in relazione alle zone disagiate a popolazione sparsa,
che può raggiungere i 1.032,91 € (lire 2.000.000) nelle zone disagiatissime;
c) l’utilizzazione del pediatra per attività territoriali programmate
nei limiti dell’attività globalmente consentita, anche in deroga al limite temporale
di un anno fissato dall’art. 45, comma 1, del D.P.R. n. 272/2000;
d) partecipazione, da parte dell’Azienda, alla spesa per la
locazione di un alloggio, ad uso abitativo, qualora il pediatra ritenga indispensabile
stabilirsi nella zona disagiatissima. L’entità della spesa, a carico dell’Azienda,
e la sua durata verranno concordate tra le parti.
e) il pediatra, se risiede in comune diverso da quello dell’ambito
territoriale carente, può mantenere tale residenza a condizione che possa raggiungere
la struttura ambulatoriale, di cui sub a), messagli a disposizione dall’Azienda
e/o dal Comune, entro trenta minuti.
La disciplina anzidetta potrà essere modificata qualora dovessero emergere difficoltà
nella sua applicazione; applicazione che, ovviamente, sarà successiva all’adozione,
da parte della Giunta regionale del provvedimento di individuazione delle zone disagiate
pediatriche.” (Verb. 2/2003)
Art. 26, comma2: revoche di ufficio nell’ambito della stessa azienda e tra aziende.
Per quanto riguarda le revoche d’ufficio “nell’ambito della stessa Azienda e tra
Aziende”, le parti convengono che:
I cambiamenti di residenza in Comuni appartenenti ad ambiti diversi, all’interno
della stessa Azienda per i servizi sanitari o tra Aziende diverse, determinano l’automatica
cancellazione, salvo espressa volontà di conferma del cittadino ed accettazione
scritta, da parte del pediatra di libera scelta. Sono demandate alle Aziende per
i servizi sanitari, previo parere del Comitato aziendale, eventuali, diverse determinazioni.(Verb.
2/2003)
Art. 29, comma 3, lettera f), e art. 41, comma 2, A3, lettera b): compiti del pediatra
con compenso a quota fissa.
Per quanto attiene all’ulteriore quota capitaria annuale di L. 4.000 per assistito,
di cui all’art. 41, comma 2, lett. A3, legata alla partecipazione ai programmi di
cui alla lettera f) dell’art. 29, comma 3, concordati con le OO.SS., le parti convengono
che essa venga erogata per il periodo pregresso (1.1.2000-11.3.2002), sulla base
di apposita comunicazione delle rispettive Aziende per i servizi sanitari, dalla
quale risultino le attività e/o i progetti che hanno coinvolto i PLS in tale lasso
di tempo. Dal 12.3.2002, invece, detta quota verrà erogata sulla base dell’adesione
ai progetti ed agli obiettivi indicati nel Piano di intervento a medio termine (PIMT),
relativo al triennio 2000-2002 (punto 5 – Livello assistenziale: assistenza distrettuale),
approvato con D.G.R. n. 3854/1999, e nelle Linee per la gestione del SSR nel 2002
(punto 1.3 – Promozione della qualità), approvate con D.G.R. n. 4462/2001, espressa,
dalla parte sindacale, nell’odierna riunione e formalizzata tramite la sottoscrizione
del presente verbale. (Verb. 1/2002)
Art. 30, comma 1, lettera e): compiti del pediatra con compenso a quota variabile
– Prestazioni aggiuntive di cui all’allegato B: nomenclatore tariffario.
Per quanto riguarda le prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria, di cui
alla lettera A) del Nomenclatore tariffario, le parti convengono che:
In deroga a quanto previsto dal nomenclatore tariffario (allegato B al D.P.R. n.
272/2000) delle prestazioni professionali aggiuntive eseguibili con autorizzazione
sanitaria, il boel test e lo screening dell’ambliopia si intendono eseguibili senza
preventiva autorizzazione sanitaria. E’ fatto obbligo ai PLS di documentare i risultati
dei test al distretto di appartenenza del minore, nel rispetto della normativa sulla
“privacy”.
Le tariffe sono quelle previste dall’allegato B. (Verb. 3/2002)
Per quanto riguarda le vaccinazioni (lettera B) allegato B dell’A.C.N.), le parti
concordano di confermare il precedente accordo regionale del 1998 che prevede: “L’effettuazione
delle vaccinazioni, qualora eseguite dal PLS, in base a programmi aziendali concordati
e autorizzati è compensata con la quota di lire 17.250 nel caso di somministrazione
singola (ad esempio MMR) e di lire 30.000 in caso di somministrazione multipla (ad
esempio DTP, anti-epatite B, anti-Hib, antipolio).”
Con riferimento alle prestazioni di tipo diagnostico, di cui alla lettera C) dell’anzidetto
Nomenclatore tariffario, da definire nell’ambito degli Accordi regionali, la proposta
della delegazione di parte sindacale, inerente alle prestazioni di seguito indicate,
è stata sottoposta al vaglio dell’Agenzia regionale della sanità che l’ha ritenuta
proficua in quanto:
-il potenziamento delle attività ambulatoriali dei medici specialisti pediatri di
libera scelta è coerente con gli indirizzi regionali di contenimento/riduzione del
ricorso alla specialistica ospedaliera;
-la differenziazione dell’offerta ambulatoriale dei medici specialisti pediatri
è, altresì, coerente con le strategie di sviluppo e potenziamento delle cure primarie;
-la valorizzazione economica, proposta dalla parte sindacale, appare, in linea generale,
adeguatamente motivata e condivisibile.
Il Comitato, pertanto, concorda di definire le tariffe, inerenti alle seguenti prestazioni
di tipo diagnostico, indicate alla lettera C) del nomenclatore tariffario allegato
(all. B) al DPR n. 272/2000:
|
Conta leucocitaria (con microscopio e camera di Burker)
|
Lire 10.000
|
€ 5,17
|
|
Esame microscopico urine (con microscopio e camera di Burker)
|
Lire 10.000
|
€ 5,17
|
|
PCR
|
Lire 40.000
|
€ 20,66
|
|
Micro VES
|
Lire 40.000
|
€ 20,66
|
|
Agglutinine a frigore
|
Lire 15.000
|
€ 7,75
|
|
Ricerca SBEGA
|
Lire 30.000
|
€ 15,50
|
|
Prelievo di sangue capillare
|
Lire 5.000
|
€ 2,59
|
|
Prick test
|
Lire 40.000
|
€ 20,66
|
|
Scoliometria
|
Lire 10.000
|
€ 5,17
|
|
Spirometria
|
Lire 40.000
|
€ 20,66
|
|
Terapia aerosolica
|
Lire 10.000
|
€ 5,17
|
Le prestazioni innanzi elencate rappresentano una forma di maggiore e migliore fruibilità
e accessibilità all’assistenza sanitaria, da parte degli utenti, in quanto consentono
di ridurre o, addirittura, eliminare i tempi di attesa connessi all’erogazione delle
medesime prestazioni in ambito ospedaliero.
Le prestazioni “eosinofili fecali” e “eosinofili nasali”, proposte dalla delegazione
sindacale, non sono state considerate in quanto non previste dall’allegato B, lettera
C) del D.P.R. n. 272/2000.(Verb. 2/2003)
Art. 30, comma 1, lett. f), art. 41, comma 3 e allegato G): assistenza in zone disagiatissime
o disagiate a popolazione sparsa.
Il Comitato, considerato che l’identificazione delle zone disagiatissime o disagiate
a popolazione sparsa compete alla Regione (art. 41, comma 3), ritiene di dover indicare
alcuni criteri per agevolare l’Amministrazione regionale nel procedere all’anzidetta
identificazione, trattandosi, peraltro, di argomento di estrema importanza per la
copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica di libera scelta che, da tempo,
connota parte del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Pertanto, il Comitato
regionale, dopo ampia discussione, ritiene di indicare i seguenti criteri per identificare,
rispettivamente, le zone disagiatissime e disagiate a popolazione sparsa:
Zone disagiatissime sono i comuni che rientrano in almeno uno dei seguenti
parametri:
1) comuni montani con popolazione inferiore ai 250 assistiti,
di età compresa tra 0 e 6 anni, per cui l’unico pediatra abbia competenza territoriale
su più comuni;
2) comuni montani comprendenti frazioni per raggiungere le quali
occorrono più di 20 minuti.
Zone disagiate a popolazione sparsa sono i comuni che rientrano nel seguente
parametro:
comuni montani con popolazione compresa tra 251 e 350 abitanti, di età compresa
tra 0 e 6 anni.
Sulla base degli anzidetti parametri, s’inviteranno le ASS a comunicare i comuni
rientranti, rispettivamente, nelle zone disagiatissime e disagiate a popolazione
sparsa, indicando, per ciascuno di essi, i rispettivi parametri di riferimento,
nonché ulteriori parametri ritenuti utili per l’identificazione delle zone in questione.
(Verb. 2/2003)
Art. 30, comma 1, lettere h) e i), art. 41, commi 4,5 e 6: indennità di collaborazione
informatica e indennità di collaboratore di studio professionale.
Le parti, esaminati i dati forniti dalla Direzione regionale della sanità e delle
politiche sociali, rilevano che, per quanto riguarda l’indennità di collaboratore
di studio medico si supera, anche se di poco, il rispettivo tetto di spesa teorica
(10%) , mentre, per l’indennità di collaborazione informatica, l’onere di spesa
è al di sotto del tetto massimo (40%) consentito dall’Accordo collettivo nazionale.
Di conseguenza, si potrebbe operare una sorta di compensazione tra la spesa eccedente
i limiti previsti e quella al di sotto di essi, fermo restando che la spesa complessiva
teorica, risultante dall’anzidetto prospetto, rappresenta il limite entro il quale
deve “contenersi” la trattativa.
Per le indennità di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico
la situazione riportata nei prospetti è riferita al 31.12.2001. Bisogna tener presente
che se, in prosieguo, altri PLS presentassero domanda per ottenere le suddette indennità,
si dovrà decidere se accettare tali istanze, decurtando, quindi, la quota pro-capite
erogata a tutti i PLS o se, piuttosto, rinviarne l’accoglimento in attesa del nuovo
ACN.
Le parti, in base alle anzidette considerazioni, convengono che, per il momento,
si debba provvedere al pagamento:
- dell’indennità di collaborazione informatica in relazione alle domande presentate
a tutto il 31.12.2001 (spesa presunta - periodo 2.10.2000-31.12.2001 - L. 92.250.000);
- dell’indennità di collaboratore di studio medico in relazione alle domande presentate
entro il 31.12.2001 (spesa presunta – periodo 1.1.2000 – 31.12.2001 - L. 304.600.000).
Per quanto riguarda l’indennità di collaboratore di studio medico, si ritiene che
il pagamento possa avvenire entro la percentuale del 12,03%, risultante alla data
del 31.12.2001, anche se superiore a quella prevista dall’A.C.N..
Per quanto riguarda l’eventuale pagamento delle domande presentate dopo l’anzidetto
termine, le parti si riservano di ritornare sull’argomento in quanto occorre, prima,
definire altri istituti economici, senza pregiudicare l’entità delle risorse disponibili.
(Verb. 1/2002)
Art. 41, comma 6: Indennità di collaboratore di studio professionale. Ammontare spettante
a ciascun medico in caso di lavoro associato.
Le parti concordano, in base a quanto previsto dal comma 6, dell’art. 41, dell’A.C.N.,
che qualora i pediatri di libera scelta, che lavorano in forma associativa, si avvalgano
dell’ausilio di uno stesso collaboratore di studio professionale, l’ammontare dell’indennità
annua di lire 10.000 (per assistito in carico fino al massimale o quota individuale)
venga diviso per il numero dei componenti che impiegano lo stesso collaboratore.(Verb.
2/2003)
Art. 43: Continuità assistenziale.
L’A.C.N. estende la continuità assistenziale e l’assistenza ai turisti, disciplinata
dal Capo III dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale (D.P.R.
n. 270/2000), agli assistibili in carico ai pediatri di libera scelta.
La delegazione di parte sindacale rappresenta l’obiettiva difficoltà dei PLS di
provvedere alle attività in questione data l’esiguità del numero dei pediatri di
famiglia presenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
In base alle anzidette considerazioni le parti ritengono che, sull’argomento, non
possano essere assunte determinazioni né fornite indicazioni di sorta, fermo restando,
naturalmente, che le Aziende per i servizi sanitari interessate si adopereranno
per garantire, comunque, la continuità assistenziale e l’assistenza pediatrica nelle
località di notevole afflusso turistico. (Verb. 2/2003)
Art. 44: assistenza a bambini con patologia cronica.
L’A.C.N., inerente al triennio 1998-2000, dedica maggiore spazio e attenzione
del precedente Accordo all’assistenza (domiciliare e ambulatoriale) ai bambini con
patologia cronica, prevedendo che essa si esplica secondo le seguenti modalità:
- assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) – allegato E)
- assistenza domiciliare programmata (A.D.P.) – allegato E)
- assistenza ambulatoriale programmata – allegato E bis)
e stabilendo che le A.S.S. destinino, alle anzidette forme di assistenza, una somma
non superiore al 20% delle retribuzioni mensili di tutti i pediatri convenzionati.
L’Accordo regionale del 5 febbraio 1998 non contiene indicazioni sull’assistenza
ai bambini con patologia cronica.
Le parti prendono atto che sono in corso di valutazione, da parte della Regione,
il funzionamento, il ruolo e l’organizzazione delle équipes multidisciplinari dell’handicap,
previste dalla L.R. n. 41/1996, che hanno il compito di stilare il progetto di vita
delle persone con disabilità, ivi compresi i soggetti in età evolutiva. In tale
contesto, per la revisione del funzionamento e l’eventuale riorganizzazione delle
équipes, è necessario l’attivo coinvolgimento dei PLS.
Le parti convengono, quindi, che il ruolo svolto, dai PLS, nella presa in carico
dei soggetti con disabilità e le conseguenti attività richieste dovranno essere
discussi una volta definito il quadro regionale di applicazione della L.R. n. 41/1996.
Art. 49, comma 1, lettere c) e d) e allegato L): prestazioni e attività aggiuntive
– Bilanci di salute – “Progetto salute infanzia”.
Le parti concordano di approvare il libretto sanitario pediatrico individuale, (..)già
valutato dal gruppo tecnico e sottoposto al vaglio delle ASS, delle cui osservazioni
si è tenuto conto. Esso costituisce uno strumento di lavoro uniforme per tutti i
pediatri di libera scelta e risponde ai seguenti obiettivi:
- raccogliere dati univoci sulla crescita fisica e psicorelazionale del bambino (dati
scelti tra quelli più indicativi di uno sviluppo normale);
- favorire la comunicazione tra il PLS, la famiglia e gli altri operatori sanitari,
di volta in volta, coinvolti;
- fornire, alla famiglia, suggerimenti mirati all’autovalutazione delle fasi di sviluppo
del bambino e indicazioni inerenti al comportamento e all’educazione alla salute;
- creare le premesse per l’informatizzazione delle rilevazioni a scopo statistico-epidemiologico
(informatizzazione delle schede).
I pediatri di libera scelta si impegnano a:
- raccogliere tutte le informazioni previste dalle schede contenute nel libretto
- fornire tutte le informazioni previste dal libretto;
- seguire i protocolli previsti e adeguarsi ad eventuali modifiche concordate;
- informare i genitori sul significato e l’importanza degli esami effettuati;
- promuovere la salute su tutti i temi contenuti nel libretto stesso.
Per gli anzidetti adempimenti, verrà corrisposto un compenso di lire 10.000 (€5,16)
annue a libretto.
Si concorda, altresì, di effettuare un “Progetto salute infanzia”, da realizzare
attraverso i bilanci di salute, nelle età e con i contenuti di cui all’allegata
scheda (all. 2bis). Il bilancio di salute obbligatorio, di cui all’art. 29, comma
3, lettera e) del DPR n. 272/2000, è individuato in quello da effettuarsi all’età
di 6 anni. Per gli altri bilanci verrà corrisposto il compenso lordo di lire 25.000
(€12,91) detratta la quota ENPAM a carico dell’Azienda (all. L-D.P.R. n. 272/2000).
I bilanci di salute, che fanno parte del “Progetto salute infanzia”, e la compilazione
del libretto decorreranno dal 1° settembre 2002, riguarderanno tutti i bambini in
età di esclusiva e saranno effettuati secondo lo schema (7+1), di cui all’allegato
schema (all. 2bis), e saranno effettuati alle età di 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 8 mesi,
12 mesi, 18 mesi, 3 anni e 6 anni .
Ai fini del pagamento del compenso, il pediatra di libera scelta presenta, entro
il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, il riepilogo dei bilanci
di salute e l’elenco dei libretti compilati, utilizzando, a tale scopo, l’unito
facsimile (all.3). La liquidazione, dei compensi, avverrà entro il secondo mese
successivo alla presentazione del riepilogo.
Le parti convengono che il presente Accordo regionale, compresi i suoi allegati,
rimanga in vigore fino alla stipula del nuovo accordo regionale derivante dal prossimo
Accordo collettivo nazionale.”
(verb. 4/2002)
Art. 51: forme associative.
Le parti concordano di approvare il testo dell’atto costitutivo di associazionismo
di pediatria di libera scelta, di seguito riportato.
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
ATTO COSTITUTIVO DI FORMA ASSOCIATIVA ex art.51,
D.P.R. n. 272/2000
NEL COMUNE DI ________________________
VISTI gli articoli 41, commi 7, 8 e 9,
51, 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 272/2000 (Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
dei rapporti con i Medici specialisti pediatri di libera scelta), inerenti alle
forme associative, tra i seguenti medici convenzionati col Servizio sanitario nazionale:
1. dr.________________________________________________ 2.
dr.________________________________________________ 3.
dr.________________________________________________ 4. dr.________________________________________________
5. dr.________________________________________________ meglio
indicati all’art.6, è stipulato il seguente Accordo di lavoro associativo, nella
forma di ___________________ nel rispetto del codice di deontologia professionale
e degli Accordi nazionali e regionali. Art. 1 (Principi generali)
1. L’Associazione è libera, volontaria e paritaria.
2. Qualunque associato può, in ogni momento, recedere, dall’associazione
dando un preavviso di almeno 30 giorni, fatta salva la regolarizzazione di eventuali
pendenze economiche e di adempimenti amministrativi.
3. Ogni variazione, inerente alla composizione dell’associazione
e a sue modifiche, deve essere comunicata, entro 10 giorni, all’Azienda per i servizi
sanitari (di seguito indicata col termine “Azienda”) e all’Ordine provinciale dei
Medici chirurghi e degli odontoiatri (di seguito indicato col termine “Ordine dei
Medici”).
4. Lo scioglimento della forma associativa deve essere reso
noto, con congruo anticipo, agli assistiti, all’Azienda e all’Ordine dei Medici.
5. L’Azienda, ricevuto l’atto costitutivo, verifica se esso
presenta i requisiti, inerenti alla forma associativa scelta, previsti dall’Accordo
collettivo nazionale e dagli articoli 52, 53 e 54.
6. Entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto costitutivo l’Azienda:
a) se la verifica, di cui al comma 5, ha esito positivo, accoglie
l’atto con apposito provvedimento del Direttore Generale o del Dirigente delegato,
competente per materia, corrispondendo, agli associati, il relativo compenso forfetario
annuo;
b) se la verifica anzidetta ha esito negativo, comunica, agli
associati, i motivi che impediscono l’accoglimento dell’atto, invitandoli ad adeguarlo
alle disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale e del presente atto, assegnando
loro un termine, non inferiore a 15 giorni, per ripresentare l’atto costitutivo
modificato, reso conforme a dette disposizioni.
7. Il compenso forfetario annuo:
a) di Lire 10.000, per la pediatria di gruppo, determinato dall’Accordo
regionale, da corrispondere, entro la percentuale massima del 10% degli assistiti,
nell’ambito regionale;
b) di Lire 9.000, per la pediatria in associazione, da corrispondere,
entro la percentuale massima del 25% degli assistiti, nell’ambito regionale;
c) di Lire __________, per la pediatria in rete, determinato
dall’Accordo regionale, da corrispondere, entro la percentuale massima del _____
degli assistiti, nell’ambito regionale;
decorre, per gli atti costitutivi conformi alle disposizioni di cui, rispettivamente,
agli artt. 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 272/2000, nonché alle disposizioni di cui al
presente atto, dalla data di ricevimento, dell’atto costitutivo, da parte dell’Azienda.
Detta decorrenza vale anche per gli atti costitutivi in deroga, accolti dall’Azienda.
8. Per quanto riguarda gli atti costitutivi non conformi alle disposizioni
di cui agli articoli indicati nel comma 7, il compenso forfetario annuo decorre
dalla data di ricevimento, da parte dell’Azienda, dell’atto costitutivo modificato,
reso conforme a dette disposizioni.
Art. 2 (Sede dell’Associazione)
1. L’Associazione ha sede rappresentativa
unica, indicata dai suoi componenti
presso lo studio professionale sito
in _______________________ via_____________________ n. ____ tel.______________
fax _____________ e-mail _______________.
Art. 3
(Compatibilità)
1. Gli associati dichiarano che non sussistono incompatibilità
con lo svolgimento dell’attività nella forma associativa, di cui al presente atto,
tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 40 del D.P.R. n. 272/2000
e delle altre norme che disciplinano la materia.
2. Non sono compatibili con la partecipazione alle forme associative
previste dal D.P.R. n. 272/2000, i pediatri che svolgono “attività libero-professionale
strutturata” pari o superiore a 5 ore settimanali.
Art. 4
(Fini dell’Associazione)
1. Le finalità generali dell’associazione sono quelle del potenziamento
delle prestazioni, della diffusione delle attività integrate, della cultura del
lavoro in team e del potenziamento di percorsi di miglioramento continuo della qualità
e dell’appropriatezza.
2. L’Associazione si propone, in particolare, i seguenti fini:
a) facilitare il rapporto tra cittadino e pediatra di libera
scelta, agevolando “in primis” la contattabilità e l’accessibilità alle sue prestazioni
e servizi, incluso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi
della Azienda;
b) garantire un più elevato livello quanti/qualitativo e una maggiore
appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di ambulatori
dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza, individuate concordemente
a livello aziendale;
c) realizzare adeguate forme di continuità dell'assistenza e
delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici;
d) perseguire il coordinamento funzionale dell'attività dei pediatri
di famiglia nella rete delle cure primarie sanitarie e socio-sanitarie, integrate
nel Distretto, in coerenza con il “Programma delle attività territoriali” secondo
gli orientamenti programmatici fissati dal Piano Sanitario Regionale e dai piani
aziendali, quale parte integrante delle Unità Operative Distrettuali intese come
rete clinica di riferimento territoriale che meglio realizza l’integrazione multiprofessionale
e la continuità delle cure;
e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità,
da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei pediatri di famiglia, anche
prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale gli associati svolgono, a
rotazione, attività concordate;
f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali,
strumentali e di organizzazione dell’attività professionale;
g) condividere ed implementare linee guida diagnostico-terapeutiche
per le patologie a più alta prevalenza, secondo le indicazioni concordate, in sede
regionale e aziendale, ed attuare momenti di verifica periodica al fine di valutarne
l’impatto clinico. In tal senso i componenti dell’associazione si impegnano ad effettuare
verifiche periodiche della loro fattibilità e concreta applicabilità, anche in relazione
ai percorsi diagnostico-terapeutici, disponibili nell’ambito territoriale.
L’associazione si farà inoltre, carico di realizzare, in modo prioritario, le verifiche
in ordine alla qualità dell’assistenza resa, con particolare attenzione all’assistenza
domiciliare, alle dimissioni protette, all’appropriatezza prescrittiva di
procedure diagnostiche e terapeutiche e agli obiettivi previsti dai piani aziendali,
secondo le modalità operative ed i relativi indicatori concordati in sede regionale
e aziendale;
h) definire i temi, le modalità di condivisione e di implementazione
delle linee guida diagnostico-terapeutiche, nonchè le modalità di comunicazione
dei risultati all’Azienda;
i) definire i progetti e le modalità di comunicazione
dei risultati della revisione di qualità e della promozione di comportamenti prescrittivi
uniformi, secondo quanto dichiarato negli obiettivi dell’associazione.
Art. 5
(Soci dell’Associazione)
1. Possono rivestire la qualità di socio dell’associazione:
- Medici Pediatri di libera scelta;
- Medici di medicina generale;
- Medici di continuità assistenziale.
2. Ciascun medico può aderire ad una sola delle forme associative di
cui al comma 2, dell’art. 51 del D.P.R. n. 272/2000.
Art. 6
(Medici aderenti all’Associazione)
1. La forma associativa è costituita dai sottoelencati medici
convenzionati col Servizio sanitario nazionale operanti nel medesimo ambito territoriale:
1. dr. ____________________________ nato a ________________
il ____________, residente a ____________________________, in Via ________________________________________,
- Medico Pediatra di libera scelta,
- Medico di Medicina Generale,
- Medico di Continuità Assistenziale,
C.R.M. ___________________, con studio sito in ______________________________________,
Provincia _____ Via _________________________________________ n. _____;
2. dr. ____________________________ nato a ________________
il ____________, residente a ____________________________, in Via ________________________________________,
- Medico Pediatra di libera scelta,
- Medico di Medicina Generale,
- Medico di Continuità Assistenziale,
C.R.M. ___________________, con studio sito in ______________________________________,
Provincia _____ Via _________________________________________ n. _____;
3. dr. ____________________________ nato a ________________
il ____________, residente a ____________________________, in Via ________________________________________,
- Medico Pediatra di libera scelta,
- Medico di Medicina Generale,
- Medico di Continuità Assistenziale,
C.R.M. ___________________, con studio sito in ______________________________________,
Provincia _____ Via _________________________________________ n. _____;
4. dr. ____________________________ nato a ________________
il ____________, residente a ____________________________, in Via ________________________________________,
- Medico Pediatra di libera scelta,
- Medico di Medicina Generale,
- Medico di Continuità Assistenziale,
C.R.M. ___________________, con studio sito in ______________________________________,
Provincia _____ Via _________________________________________ n. _____;
5. dr. ____________________________ nato a ________________
il ____________, residente a ____________________________, in Via ________________________________________,
- Medico Pediatra di libera scelta,
- Medico di Medicina Generale,
- Medico di Continuità Assistenziale,
C.R.M. ___________________, con studio sito in ______________________________________,
Provincia _____ Via _________________________________________ n. _____;
2. Il numero degli associati non può essere superiore a quello dei
medici che operano all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta,
di cui all'art.17 del D.P.R. n. 272/2000 o in diverso ambito, e, comunque, non può
superare gli medici per la medicina di gruppo e i
medici per la medicina in associazione e in rete. Le Aziende per i
servizi sanitari, nell’individuare gli eventuali diversi ambiti, adotteranno soluzioni
che, tenendo conto delle esigenze degli assistiti, favoriscano l’associazione dei
medici che operano anche in ambiti limitrofi.
3. Il limite di medici, per
la medicina in associazione e in rete, non opera ed è elevato di
unità quando, nell’ambito territoriale di riferimento, una volta
costituita la forma associativa, residui un numero minimo di medici tale da non
consentire di costituire un’altra associazione. 4. In base a
quanto indicato nei commi 2 e 3, si rappresentano, schema-ticamente, le seguenti
situazioni:
- pediatria di gruppo (art. 52) da
a medici - max
- pediatria in associazione (art. 53) da
a medici - max
- pediatria in rete (art. 54) da
a medici - max
5. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, in presenza
di situazioni particolari, connotate da obiettive difficoltà di costituire forme
associative, connesse, ad esempio, alla percorribilità, alla situazione orografica,
alla densità abitativa, al numero dei medici che operano nello stesso ambito, ecc..,
può essere consentita l’associazione tra medici operanti in ambiti limitrofi sempre
che non venga pregiudicata la fruibilità e l’accessibilità degli assistiti agli
studi professionali. A tale scopo, gli interessati presenteranno, all’Azienda, competente
per territorio, una proposta di atto costitutivo specificando i motivi di tale scelta.
L’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto, decide se accoglierlo o meno.
Art. 7
(Caratteristiche organizzative ed erogative
dell’attività professionale svolta in forma Associata)
1. Fatto salvo il principio della libera scelta del medico da
parte dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante
alla forma associativa si impegna a svolgere la propria attività nel suo studio
anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma associativa medesima,
anche mediante l’accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico,
per le prestazioni non differibili.
2. Non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno
della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario
della nuova scelta, salvaguardando, in ogni caso, la possibilità, da parte del cittadino,
di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale.
3. Ciascun medico aderente alla forma associativa, garantisce
la presenza, nel rispettivo studio, per cinque giorni alla settimana. Qualora il
medico sia impegnato in altre attività previste dall'Accordo Nazionale, come consulti
con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili,
partecipazione a incontri o convegni formativi nonché a riunioni programmate e concordate
con i referenti di distretto, tale presenza può essere limitata a quattro giorni
la settimana. In tale caso gli assistiti potranno rivolgersi ad uno degli altri
medici dell’associazione secondo le indicazioni del medico titolare.
4. Nell'ambito della forma associativa devono prevedersi le
modalità di erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da
Accordi nazionali, regionali e/o aziendali.
Art. 8
(Tipologia ed ubicazione delle forme associative)
1. La sede della pediatria di gruppo è unica ed è articolata
in più studi professionali, ferma restando la possibilità che i singoli medici,
nei limiti e alle condizioni previste dall’A.C.N., possano operare in altri studi,
ubicati nel medesimo ambito territoriale, in orari aggiuntivi rispetto a quelli
previsti, nella sede principale, per la pediatria di gruppo. Il numero di studi
disponibili, nella sede unica, dev’essere pari almeno alla metà dei medici associati,
con possibilità di uso promiscuo degli stessi, sia pure in orari differenziati.
2. Il numero degli studi, di cui al comma 1, viene arrotondato
all’unità superiore qualora il calcolo dia un coefficiente inferiore all’unità.
3. I medici del gruppo, per svolgere la propria attività, possono
utilizzare supporti tecnologici e strumentali e comuni, anche di natura specialistica,
per ampliare la gamma delle prestazioni rese.
4. I medici del gruppo possono altresì utilizzare, in maniera
coordinata e concordata, personale di supporto comune:
- si - no
secondo un accordo interno.
5. La pediatria in associazione è connotata dalla distribuzione
territoriale degli studi professionali, non vincolati a sede unica, coerente con
l’articolazione territoriale di riferimento.
6. La pediatria in rete, ferma restando la distribuzione
territoriale degli studi professionali, coerente con l’articolazione territoriale
di riferimento, non vincolata a sede unica, comporta che i medici possano utilizzare,
compatibilmente con lo stato di informatizzazione del sistema sanitario regionale,
sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico, per il collegamento con
i Centri Unici di Prenotazione delle A.S.S. e per l’eventuale trasmissione dei dati
epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano disciplinate da appositi
accordi aziendali.
Art. 9
(Accessibilità ambulatoriale e domiciliare)
1. Fermi restando, per ciascun pediatra, gli obblighi previsti
dall'art.20 dell’A.C.N., gli orari dei singoli studi sono coordinati tra di loro
in modo da garantire, complessivamente, una disponibilità all'accesso per un arco
di almeno 5 ore giornaliere, distribuite, tra mattina e pomeriggio, con un’oscillazione
massima tra 2 e 4 ore, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto
alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva accessibilità agli studi,
anche tenendo conto delle condizioni geografiche.
2. La chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione
deve avvenire non prima delle 19.00, nel caso della pediatria in associazione, assicurando
anche la possibilità di accesso degli assistiti in carico ai medici dell'associazione
per i casi di urgenza clinica e/o amministrativa.
3. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, nelle ore
non coperte dalla Continuità Assistenziale, i medici dell'associazione assicurano
un turno di disponibilità da parte di almeno uno degli associati per la ricezione
delle richieste di visite ambulatoriali e/o domiciliari, entro le ore 10, anche
mediante la disponibilità di mezzi e strumenti che consentano all'assistito un’adeguata
comunicazione con il medico. Per la ricezione delle richieste di visite ambulatoriali
e/o domiciliari ogni studio associato deve essere dotato di telefono e di una segreteria
telefonica che, oltre al suo normale utilizzo, fornisca indicazioni relative al
medico di turno.
4. I medici della forma associativa realizzano il coordinamento
della propria attività di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la continuità
di tale forma assistenziale, sia nell'arco della giornata sia nei periodi di assenza
di uno o più medici della associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, tenendo
anche conto dei programmi concordati con i responsabili dei distretti. I cittadini
interessati dovranno essere informati di tale modalità organizzativa al momento
della predisposizione del programma assistenziale.
Art. 10
(Orari)
1. L'organizzazione del lavoro è stabilita, autonomamente,
all'interno dell'associazione. Gli orari dei singoli studi sono i seguenti:
1) dr. __________________________________
Lunedì dalle ____________
alle _____________
Martedì dalle ____________
alle _____________
Mercoledì dalle ____________
alle _____________
Giovedì dalle ____________
alle _____________
Venerdì dalle ____________
alle _____________
Sabato dalle ____________
alle _____________
2) dr. __________________________________
Lunedì dalle ____________
alle _____________
Martedì dalle ____________
alle _____________
Mercoledì dalle ____________
alle _____________
Giovedì dalle ____________
alle _____________
Venerdì dalle ____________
alle _____________
Sabato dalle ____________
alle _____________
3) dr. __________________________________
Lunedì dalle ____________
alle _____________
Martedì dalle ____________
alle _____________
Mercoledì dalle ____________
alle _____________
Giovedì dalle ____________
alle _____________
Venerdì dalle ____________
alle _____________
Sabato dalle ____________
alle _____________
4) dr. __________________________________
Lunedì dalle ____________
alle _____________
Martedì dalle ____________
alle _____________
Mercoledì dalle ____________
alle _____________
Giovedì dalle ____________
alle _____________
Venerdì dalle ____________
alle _____________
Sabato dalle ____________
alle _____________
5) dr. __________________________________
Lunedì dalle ____________
alle _____________
Martedì dalle ____________
alle _____________
Mercoledì dalle ____________
alle _____________
Giovedì dalle ____________
alle _____________
Venerdì dalle ____________
alle _____________
Sabato dalle ____________
alle _____________
Art. 11
(Obiettivi e requisiti delle forme associative)
1. Oltre all’esplicito riferimento agli artt. 51, 52, 53 e 54
del D.P.R. n. 272/2000, i medici, nell’atto costitutivo di associazione, dovranno
(parte comune a tutte le forme associative):
a) indicare di aver comunicato, ai cittadini
iscritti nei propri elenchi, le forme e le modalità organizzative dell’associazione;
b) dichiarare, esplicitamente, la partecipazione
di ciascun medico ad una sola delle forme associative, di cui al comma 2, dell’art.
51;
c) indicare il medico delegato alle funzioni
di raccordo funzionale e professionale con il Direttore del Distretto;
d) depositare l’atto costitutivo anche presso
l’Ordine dei Medici;
e) dichiarare di non essere incompatibili allo
svolgimento della forma associativa;
f) dichiarare che gli orari dei singoli
studi devono essere coordinati tra di loro in modo da garantire, complessivamente,
una disponibilità all'accesso per un arco di almeno 5 ore giornaliere, distribuite,
tra mattina e pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto
alle esigenze della popolazione assistita;
g) dichiarare che, nella giornata di sabato e
nei giorni prefestivi, fatto salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale,
viene assicurata, da parte di almeno uno dei medici associati, la ricezione delle
richieste di visite ambulatoriali e/o domiciliari. All'assistito dev’essere garantita
la possibilità di adeguata comunicazione con il medico, anche tramite segreteria
telefonica.
2. Oltre alle condizioni generali “comuni”, per la pediatria di gruppo,
si dovranno precisare:
a) la sede unica del gruppo, articolata in più
studi medici, ferma restando la possibilità che singoli medici possano operare in
altri studi, del medesimo ambito territoriale, ma in orari aggiuntivi a quelli previsti,
nella sede principale, per l'istituto della medicina di gruppo;
b) la presenza, nella sede del gruppo, di un numero
di studi pari almeno alla metà dei medici componenti il gruppo stesso, tranne eventuale
deroga aziendale per le associazioni già in essere, con possibilità di uso promiscuo
degli stessi, sia pure in orari differenziati. Il numero degli studi di cui sopra
viene arrotondato all’unità superiore in caso di coefficiente frazionale nel relativo
calcolo;
c) l’eventuale utilizzo, per l'attività assistenziale,
di supporti tecnologici e strumentali comuni, anche eventualmente in spazi predestinati
comuni;
d) l’utilizzo, da parte dei componenti del gruppo,
di eventuale personale di supporto comune, secondo un accordo interno;
e) l’eventuale gestione della scheda sanitaria
su supporto informatico e collegamento in rete dei vari supporti;
f) l’eventuale utilizzo di software, per
la gestione della scheda sanitaria, tra loro compatibili;
g) l’eventuale utilizzo, da parte di ogni medico,
di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico, idonei al collegamento
con i centri di prenotazione della Azienda, per la trasmissione dei dati epidemiologici
e/o prescrittivi, secondo gli appositi accordi regionali e aziendali, nonché per
la realizzazione di momenti di revisione, di norma ogni tre mesi, della qualità
e della appropriatezza prescrittiva interna alla associazione e per la promozione
di comportamenti prescrittivi uniformi, coerenti con gli obiettivi dichiarati dalla
associazione, in modo particolare per le patologie croniche, oggetto di specifiche
Linee Guida;
h) la visita per appuntamento su richiesta dell’assistito;
i) l’ambulatorio dedicato per patologie
da concordarsi a livello di Comitato aziendale (almeno una volta la settimana, anche
a turno, nell’ambito del gruppo).
3. Oltre alle condizioni generali “comuni”, per la pediatria in associazione,
andranno precisate:
a) la chiusura pomeridiana di uno degli studi
dell’associazione non prima delle ore 19.00;
b) la condivisione e implementazione di almeno
tre linee guida diagnostico-terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza
definite, con gli specialisti di riferimento, secondo indicazioni concordate in
sede regionale e aziendale;
c) la realizzazione di momenti di revisione della
qualità, di norma ogni 6 mesi, delle attività e della appropriatezza prescrittiva
interna all'associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi
e coerenti con gli obiettivi dichiarati dall'associazione, in particolare per le
patologie croniche oggetto delle Linee Guida;
d) la gestione della scheda sanitaria individuale
omogenea per tutti i componenti l'associazione;
e) le sostituzioni, di norma, nell'ambito dell'associazione;
f ) la trasmissione di dati di attività e di risultato per la verifica
di qualità dell'efficienza e dell'efficacia inerenti alle patologie trattate secondo
le Linee Guida di cui sopra.
4. Oltre alle condizioni generali “comuni”, per la pediatria in rete
si dovranno precisare:
a) la gestione della scheda sanitaria individuale,
omogenea, su supporto informatico mediante software tra loro compatibili;
b) le sostituzioni, di norma, nell’ambito dell’associazione;
c) il collegamento reciproco degli studi dei
medici con sistemi informatici tali da consentire l'accesso alle informazioni, relative
agli assistiti, da parte dei componenti dell'associazione;
d) l’utilizzo, da parte di ogni medico, di sistemi
di comunicazione informatica, di tipo telematico, idonei al collegamento con i centri
di prenotazione della Azienda, per la trasmissione dei dati epidemiologici
e/o prescrittivi, secondo gli appositi Accordi regionali e aziendali, nonché per
la realizzazione di momenti di revisione, di norma ogni tre mesi, della qualità
e della appropriatezza prescrittiva interna alla associazione e per la promozione
di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dalla
associazione, in modo particolare per le patologie croniche oggetto di specifiche
Linee Guida;
e) i dati, di cui al punto precedente, che serviranno
anche come standard di attività e saranno individuati, per ciascuna Linea Guida,
da un gruppo tecnico specifico regionale;
f) la chiusura pomeridiana di uno degli studi della rete non
prima delle ore 19,00.
5. Le forme associative, di cui al comma 2, dell’art.51 del
D.P.R. n. 272/2000, pur non potendo assumere natura di soggetti contrattuali rispetto
alla definizione dei bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia, di quantità,
di qualità e di modalità dei servizi da disporre per gli assistiti e per i pediatri
di libera scelta, che rimane di esclusiva competenza dei sindacati firmatari dell’A.C.N.,
sono, tuttavia, riconosciute quali soggetti qualificati a proporre e promuovere
iniziative e progetti assistenziali da sottoporre alla contrattazione tra le parti,
nell’ambito degli Accordi regionali e aziendali di cui all’A.C.N. reso esecutivo
col precitato D.P.R. n. 272/2000.
Art. 12
(Sostituzioni)
1. All'interno della forma associativa può adottarsi il criterio
della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni, anche
per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione
permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità.
2. Durante le sostituzioni saranno mantenute invariate le fasce
orarie di disponibilità. Eventuali cambi di orario, di inizio e termine dell’attività,
saranno comunicati, con congruo anticipo, all’Azienda e agli assistiti.
Art. 13
(Gestione scheda sanitaria individuale)
1. La cartella individuale, di norma su base cartacea, e, ove
possibile, su base informatica, è accessibile a tutti i componenti dell’Associazione,
in modo da facilitare il lavoro nei confronti degli assistiti. Resta intesa l’accessibilità
all’archivio nel rispetto delle disposizioni della Legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Pediatria di gruppo: gestione della scheda
sanitaria individuale su supporto informatico con collegamento in rete dei vari
supporti avvalendosi di software tra loro compatibili. Il software utilizzato dai
medici partecipanti è ________________________.
3. Pediatria in associazione: tenuta e aggiornamento
di una scheda sanitaria individuale ad uso del medico e ad utilità dell'assistito,
quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale,
consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate e
a quanto previsto dagli accordi regionali.
4. Pediatria in rete: gestione della scheda sanitaria
individuale su supporto informatico. Il software utilizzato dai medici partecipanti
è ________________________.
5. I software e le procedure informatiche, adottati dall’Associazione,
dovranno essere abilitati al collegamento ed alla trasmissione di dati.
Art. 14
(Collegamento tra studi)
1. La cartella individuale, di norma su base cartacea, e, ove
possibile, su base informatica, è accessibile a tutti i componenti dell’Associazione,
in modo da facilitare il lavoro nei confronti degli assistiti. Resta intesa l’accessibilità
all’archivio nel rispetto delle disposizioni della Legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Pediatria di gruppo: la scheda sanitaria individuale
è gestita su supporto informatico, con collegamento in rete dei vari supporti, avvalendosi
di software tra loro compatibili. Ogni medico del gruppo ha la disponibilità di
sistemi di comunicazione informatica, di tipo telematico, predisposti per il collegamento
con i centri di prenotazione dell'Azienda e l'eventuale trasmissione dei dati epidemiologici
e/o prescrittivi, nei modi e nelle forme definite e concordate in sede di contrattazione
regionale e/o aziendale. Tali supporti sono idonei anche per la realizzazione di
attività di revisione della qualità e dell’appropriatezza prescrittiva interna alla
forma associativa e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti
con gli obiettivi dichiarati della forma associativa.
3. Pediatria in associazione: non sono previsti collegamenti
obbligatori fra i medici associati. Più associazioni possono coordinarsi per l’erogazione
i prestazioni previste dall’A.C.N. o da accordi locali.
4. Pediatria in rete: i medici dell'associazione utilizzano
supporti informatici software, tra loro compatibili, per la gestione della scheda
sanitaria individuale, predisposti anche per I'elaborazione-trasmissione di dati
e per collegamenti reciproci degli studi dei medici con sistemi informatici tali
da consentire l'accesso alle informazioni, relative agli assistiti, da parte dei
componenti dell'associazione (modem ed e-mail). L'eventuale accesso, da parte di
altri componenti dell'équipe assistenziale, potrà essere predisposto nei modi e
nelle forme concordate in sede di contrattazione regionale e/o aziendale. Gli studi
dei medici aderenti alla forma associativa utilizzano sistemi di comunicazione informatica,
di tipo telematico, per il collegamento con i centri di prenotazione della Azienda
e I'eventuale trasmissione dei dati epidemiologici e/o prescrittivi, qualora tali
prestazioni siano definite e concordate in sede di contrattazione regionale e/o
aziendale.
Art. 15
(Informazione ai cittadini)
1. Le modalità organizzative ed erogative dell'associazione,
ivi comprese quelle concernenti l'erogazione delle prestazioni incentivanti, saranno
comunicate ai cittadini nelle seguenti forme: locandina affissa all'interno della
sala di attesa, distribuzione di volantini informativi e altre forme da concordare
con i Distretti.
Art. 16
(Compensi)
1. A ciascun medico della forma associativa vengono liquidate
le competenze relative alle scelte di cui è titolare nel limite del massimale di
cui all’art. 23, comma 1, dell’A.C.N., con l’unica eccezione dei pediatri di cui
al comma 2, dello stesso articolo.
Art. 17
(Suddivisione delle spese)
1. La suddivisione delle spese di gestione dello studio e dell'Associazione
viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa.
Art. 18
(Riunioni periodiche)
1. Sono previste riunioni periodiche, fra i medici costituenti
la forma associativa, per la verifica degli obiettivi raggiunti e per la valutazione
di coerenza dell’attività della forma associativa con gli obiettivi della programmazione
distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati
ai quali la forma associativa medesima abbia aderito.
Art. 19
(Delegato dell’Associazione)
1. Preso atto che i componenti della forma associativa possono
eleggere, ai sensi del disposto di cui al comma 5, dell’art. 51 del D.P.R. n. 272/2000,
un proprio delegato alle funzioni indicate da detta norma, in tale veste si indica
il dr. __________________________.
2. L'incarico, di cui al comma 1, ha durata annuale ed
è tacitamente rinnovabile.
Art. 20
(Deposito atto costitutivo)
1. Il presente atto costitutivo viene depositato presso l’Azienda
__________________________________ e l’Ordine dei medici della Provincia di ______________________.
Art. 21
(Decorrenza)
1. L’associazione si considera costituita dalla data di ricevimento,
da parte dell’Azienda, del presente atto, purchè esso sia conforme ai criteri definiti
dagli artt. 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 272/2000 e alle regole stabilite in sede di
accordi regionali.
2. Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti economici
si rinvia alle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del precedente art. 1.
Art. 22
(Accordi integrativi)
1. Con riferimento al comma 4, dell'art.51, del D.P.R. n. 272/2000,
gli associati prendono atto che, nell'ambito degli Accordi regionali, possono essere
individuate forme di partecipazione dell’associazione allo svolgimento delle attività
e dei compiti di cui agli artt. 48 e 49 del D.P.R. n. 272/2000.
Art. 23
(Controversie)
1. I componenti dell'associazione prendono atto che, relativamente alla forma
associativa, sono arbitri, per le questioni deontologiche, l'Ordine provinciale
dei medici e, per le questioni contrattuali, il Comitato Regionale di cui
all'art. 12 del D.P.R. n. 272/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma
1 dr. _______________________
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2 dr. _______________________
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3 dr. _______________________
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4 dr. _______________________
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5 dr. _______________________
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luogo _____________________
data _____________
∼ ∼ ° ∼ ∼
Pordenone, 30 aprile 2003
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L’ASSESSORE
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Federazione Italiana Medici Pediatri (F.I.M.P.)
Il Segretario regionale
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Dichiarazione a verbale n. 1
La F.I.M.P. ritiene che i Servizi Consultoriali
richiamati, alla fine della pag. 4 e all’inizio della pag. 5, quali strutture da
valorizzare per gli screening in età pediatrica, siano un inutile doppione di attività
di pertinenza del PLS e debbano quindi essere utilizzati solo nelle zone dove non
sia ancora disponibile il PLS.
Dichiarazione a verbale n. 2
La F.I.M.P. ritiene che l’aumento
della “fruibilità e accessibilità, da parte degli assistiti, di tutti i Servizi
delle cure primarie” (pagg. 7 e 8, Capitolo “Azioni previste”, punto 3), possa essere
ottenuto attraverso l’ottimale organizzazione dello studio (visite per appuntamento,
associazionismo, ecc.) e soprattutto attraverso una corretta comunicazione con le
famiglie e non già attraverso l’aumento delle prestazioni a domicilio.
Nota n. 1
La parte sindacale raccomanda la pronta
attivazione del progetto concordato con l’Isituto “Burlo Garofolo” per l’assistenza
domiciliare al bambino oncologico.
Nota n. 2
In considerazione della necessità di permettere
la piena e attiva partecipazione dei PLS alla elaborazione dei piani vaccinali regionali
e allo scopo di dare avvio alle sperimentazioni farmacologiche così come previsto
dal D.M. del 10 maggio 2001, la parte sindacale chiede la rapida costituzione delle
seguenti Commissioni:
a) Commissione regionale vaccini
b) Commissione regionale per la sperimentazione dei farmaci
in età pediatrica.