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Locandina Sabaudia 11 13 Maggio 2007
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 • Accordi Regionali
ACCORDO PRELIMINARE SU ALCUNI PUNTI DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE AI SENSI DEL D.P.R. 28 LUGLIO 2000 N. 272
"ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA"

Premesso che il D.P.R. 28 luglio 2000 n. 272 "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 502/92, come modificato dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n. 229/99" sottolinea il ruolo svolto dalle Regioni nel generale contesto di riorganizzazione del SSN e di valorizzazione e responsabilizzazione della figura del pediatra di famiglia;

Considerato che lo stesso D.P.R. affida alle Regioni ampi ed esclusivi spazi di contrattazione, attraverso la possibilità di promuovere e stipulare appositi accordi integrativi;

Dato atto che sono in corso le trattative tra i rappresentati di parte pubblica ed i rappresentanti della Federazione Italiana Medici Pediatri, avviate in seno al Comitato Regionale Permanente ex articolo 12 D.P.R. 272/2000 per la definizione degli accordi regionali;

Preso atto delle difficoltà che da tempo si riscontrano in ambito regionale nell'assicurare la piena attuazione del diritto all'assistenza pediatrica e la libera scelta degli assistiti negli elenchi dei pediatri e ritenuto opportuno sperimentare nuove modalità per la determinazione del rapporto ottimale ed il graduale inserimento di nuovi pediatri convenzionati con il SSR, in deroga alla disciplina prevista a livello nazionale dall'articolo 17 del D.P.R. 272/2000;

Considerata altresì la necessità di procedere ad una immediata valorizzazione dell'attività dei medici pediatri nell'ambito delle attività e prestazioni dirette a migliorare l'integrazione tra interventi sanitari e sociali di cui all'articolo 49 del D.P.R. 272/2000, ed in particolare per quanto riguarda gli istituti dei bilanci di salute, che consentono il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del minore, la ricerca di fattori di rischio e l'individuazione precoce di problematiche socio sanitarie, e del libretto sanitario pediatrico ;

Ritenuto opportuno, nelle more della definizione dei contenuti e della stipula dell'accordo regionale, procedere alla sottoscrizione di un documento preliminare relativo ai criteri di calcolo per la determinazione delle zone carenti e per il riconoscimento di un compenso a fronte della realizzazione dei bilanci di salute e della compilazione del libretto pediatrico;

tra

La Regione Liguria, in persona dell'Assessore alla Sanità,
le Aziende UU.SS.LL. della Liguria, in persona dei Direttori Generali,
la Federazione Regionale dei Medici Specialisti Pediatri di Libera Scelta (FIMP),

si concorda quanto segue

Articolo 1

Rapporto ottimale

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 D.P.R. 272/2000, per ciascun Comune o altro ambito territoriale definito ai sensi del comma 3, deve essere inserito un pediatra per ogni 600 residenti o frazione superiore a 300 di età compresa tra 0 e 6 anni.

In particolari situazioni locali, dopo che l'Azienda ha valutato l'opportunità di ricorrere alle misure già previste dall'ACN (scelta in deroga territoriale, aumento temporaneo del massimale e variazione dell'ambito territoriale) per garantire il diritto all'assistenza pediatrica ed alla libera scelta, si attua il seguente calcolo :

Totale dei residenti 0 - 6 anni assommato al totale dei pazienti 7 - 14 anni in carico ai pediatri, detratto il totale dei massimali dei pediatri

I suddetti dati devono risultare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le ASL si impegnano, una volta proceduto alla copertura delle zone carenti derivanti dalla deroga regionale al calcolo del rapporto ottimale, a sollecitare gli assistiti che non hanno operato la scelta del medico ad effettuare la stessa entro un periodo massimo di tre mesi, trascorso tale periodo il Comitato Regionale valuterà i risultati .

Dal totale dei massimali dei pediatri verranno detratti i massimali di coloro che termineranno il rapporto convenzionale con SSN entro 12 mesi dall'applicazione del suddetto calcolo per la determinazione delle zone carenti.

Se il risultato ottenuto dal calcolo previsto al comma 3), considerando i commi 4, 5 e 6 è positivo, si inserisce 1 pediatra ogni 800 bambini o frazione superiore a 400.

Perdurando effettive e comprovate difficoltà a garantire l'assistenza, come correttivo del calcolo precedente si devono considerare i massimali dei pediatri a 800 (tetto massimo) esclusi coloro i quali avevano acquisito il diritto a 1000 scelte ai sensi dell'articolo 23 comma 2 DPR 272/2000; perdurando le difficoltà suddette, il massimale a 800 per tutti i convenzionati.

Il pediatra al quale viene assegnata la zona carente individuata ai sensi dei commi precedenti è tenuto ad aprire l'ambulatorio nella circoscrizione, zona sociale o comune nel cui ambito la carenza è risultata maggiore.

Per i pediatri ai quali è stata effettuata la deroga al massimale, il Comitato Aziendale valuterà le modalità di rientro nel caso di assegnazione di una zona carente. Nel rientro dal massimale in deroga andrà garantito, nell'ambito del Comune o di altra zona individuata dall'Azienda, la possibilità di scelta di nuovi nati con la contestuale ricusazione di un assistito di età superiore ad anni tredici.

L'applicazione del presente accordo avrà una durata sperimentale di mesi 6, al termine dei quali il Comitato Regionale Permanente ne valuterà i risultati e le eventuali modifiche ritenute opportune.

Articolo 2
Prestazioni aggiuntive e attività aggiuntive ex articolo 49 DPR 272/2000

Il libretto sanitario pediatrico, secondo il modello istituito e definito con l'accordo integrativo regionale attuativo del D.P.R. 613/96, approvato con D.G.R. 2336 dell'11 novembre 1998, è conservato a cura dei legali rappresentanti del bambino, ai quali deve essere consegnato da personale dell'Azienda U.S.L. al momento della iscrizione al SSN e della scelta del pediatra.

Le diciture "bilanci di salute" e "visite filtro", riportate nell'allegato L al D.P.R. 272/2000, si riferiscono entrambe alle prestazioni di cui all'articolo 49 comma 1 lettera c).

Tali prestazioni, concordate con l'Amministrazione regionale su basi di efficacia scientifica, rientranti nei compiti del pediatra retribuiti a quota variabile, si definiscono come visite ambulatoriali eseguibili in età prestabilite, il cui obiettivo rimane la prevenzione secondaria, attraverso il precoce riconoscimento delle patologie dell'accrescimento psico-somatico, neuro-sensoriale anche mediante l'individuazione di casi a particolare rischio di disagio socio-familiare, al di fuori della patologia acuta che rientra tra i compiti del pediatra retribuiti a quota fissa.

Ulteriore obiettivo collegato ai bilanci di salute e la prevenzione primaria, in quanto le visite di controllo costituiscono per il pediatra che le esegue una occasione di interventi inerenti l'alimentazione, la vaccinazione, la prevenzione degli incidenti e le norme igieniche generali.

Viene concordato il seguente calendario di visite filtro :
1° visita - dal 16° al 45° giorno dalla nascita
2° visita - dal 61° al 90° giorno dalla nascita;
3° visita - dai 4 ai 6 mesi compiuti
4° visita - dai 7 ai 9 mesi compiuti
5° visita - dai 10 ai 12 mesi compiuti
6° visita - dai 15 ai 18 mesi compiuti
7° visita - dai 24 ai 36 mesi compiuti
8° visita - dai 5 ai 6 anni compiuti
9° visita - dai 7 ai 9 anni compiuti
10° visita - dagli 11 ai 13 anni compiuti

Il pediatra è tenuto ad annotare sul libretto i bilanci di salute effettuati.

Ai sensi dell'articolo 49 comma 1 lettera d) del D.P.R. 272/00 per la compilazione del libretto sanitario pediatrico e per la realizzazione dei bilanci di salute (con esclusione della prima visita che ai sensi dell'articolo 29 comma 3 lettera e) del D.P.R. 272/2000 è considerata tra i compiti del pediatra remunerati a quota fissa) sarà corrisposta, a far data dal 1 gennaio 2001, una maggiorazione della quota fissa capitaria corrisposta per ciascun assistito in carico di lire 32.000= annue lorde.

Articolo 3
Decorrenza dell'accordo

Il presente accordo diventerà esecutivo con la firma del Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Genova, o suo delegato, che lo sottoscrive per gli aspetti di deontologia professionale.

Genova,

L'Assessore alla Sanità

Il Direttore Generale dell'ASL 1

Il Direttore Generale dell'ASL 2

Il Direttore Generale dell'ASL 3

Il Direttore Generale dell'ASL 4

Il Direttore Generale dell'ASL 5

Il Segretario Regionale della FIMP

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