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SIGLATO IL 31/10/2002
PREMESSA
Il contesto legislativo
Il quadro normativo che regolamenta i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale
e i pediatri di famiglia è il seguente:
- Decreto Legislativo 19 luglio 1999, n. 229 ? "Norme per la razionalizzazione dei
Servizio sanitario nazionale";
- Legge Regionale "Riordino delle norme per l'organizzazione dei servizio sanitario
regionale";
- Decreto dei Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272 ? Regolamento di
esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
la pediatria dì libera scelta;
- P.S.N. 1998?2000;
- Progetto Obiettivo Materno?infantile;
- Bozza P.S.N. 2001?2003.
All'interno dei tre macrolivelli assistenziali previsti si deve tendere ad una riallocazione
delle risorse:
- dalla cura alla prevenzione,
- dalla generalità della popolazione ai gruppi a rischio,
- dall'assistenza ospedaliera all'assistenza territoriale che tenda sempre più a
valorizzare l'area delle cure primarie, che trova la sua dimensione organizzativa
nel Distretto.
Il sistema sanitario e la domanda di prestazioni sanitarie
Nel sistema attuale il pediatra di famiglia ricopre un ruolo basilare nel percorso
assistenziale dei pazienti e diventa soggetto attivo della programmazione. Lo sviluppo
dei rapporto con la medicina di base comporta l'adozione di un complesso di interventi
ispirati alle logiche generali di controllo dei sistema e allineati alle esigenze
dei contesto operativo locale.
In tutti i paesi occidentali si assiste ad un aumento generalizzato e non sempre
giustificato di richieste di prestazioni a fronte di bisogni percepiti in modo generalizzato
(generico) come diritti.
Nella ricerca quindi di un giusto equilibrio tra costi dei servizi e risorse messe
a disposizione e sebbene i modelli istituzionali ed organizzativi siano molto diversi
tra di loro, in tutti i processi di ristrutturazione si rileva la tensione comune
di riformare in modo più o meno radicale l'area delle cure primarie riconoscendo
ad essa un maggior rilievo nella funzione di governo del sistema. Il fine è di promuovere
sempre più la qualità assistenziale piuttosto che la quantità.
Per raggiungere l'obiettivo indicato esistono almeno questi strumenti da utilizzare
nell'area della pediatria di famiglia:
l. il contenimento della domanda impropria di prestazioni sanitarie, anche attraverso
iniziative di educazione sanitaria congiunte tra Aziende e Pdf;
2. l'orientamento e il contenimento della domanda di prestazioni sanitarie di 2°
e 3° livello;
3. la deospedalizzazione dell'assistenza, da realizzare con l'implementazione dell'attività
territoriale;
4. il contenimento della spesa per l'assistenza farmaceutica.
Gli strumenti indicati operano il controllo della domanda sanitaria essendo finalizzati
ad indirizzare la domanda di salute verso il consumo delle prestazioni più appropriate
e a miglior profilo costi/efficacia e si affiancano ai più tradizionali strumenti
di governo che sono invece finalizzati al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia
del sistema.
La pediatria di famiglia nelle Marche
La storia della pediatria di libera scelta delle Marche è relativamente giovane.
Si è ormai diffusa capillarmente nel territorio e si prende cura della gran parte
della popolazione pediatrica. L'attività del pediatra di famiglia ha contribuito
al diffondersi della cultura sanitaria per l'infanzia e al confronto con le strutture
ospedaliere, l'università e in generale con il sistema sanitario regionale delle
Marche. Tuttavia resta ancora molto da fare sul piano della qualità dell'assistenza,
dell'organizzazione e della formazione e degli aspetti sociali. Il nuovo libretto
pediatrico sanitario unico regionale, la costituzione di una "rete" di pediatri
di famiglia e la nascita di un osservatorio epidemiologico per l'infanzia sono chiari
segnali della volontà di compiere un salto qualitativo e di perseguire obiettivi
di alto rilievo coerenti con gli obiettivi di salute previsti dai Piani Sanitari
Nazionale e Regionale e dai rispettivi Progetti Obiettivo Materno Infantile.
Questo passaggio necessita della partecipazione attiva e della integrazione del
pediatra di famiglia nel sistema sanitario regionale delle Marche.
L'obiettivo generale è quello di migliorare l'assistenza pediatrica, rilevare i
bisogni di salute e verificare l'efficacia degli interventi.
Lo sviluppo della qualità dei servizi avverrà attraverso l'attuazione di percorsi
assistenziali e la verifica dell'appropriatezza delle prestazioni.
La qualità dei servizi
L'orientamento alla qualità costituisce un obiettivo generale che deve uniformare
tutto il sistema e l'azione di tutti i suoi attori. In tal senso il contributo dei
pediatri di famiglia deve prioritariamente essere orientato alla salvaguardia della
salute dei cittadini con azioni di tipo preventivo, di educazione alla salute e
di corretto orientamento della domanda di prestazioni sanitarie. Queste iniziative
devono essere supportate e coordinate dalle Aziende Sanitarie per promuovere un
aumento della cultura sanitaria dell'utenza.
Un secondo aspetto è quello relativo allo sviluppo di un rapporto con i cittadini
che si ponga l'obiettivo di una migliore informazione degli stessi, di una partecipazione
consapevole e di uno sviluppo del consenso informato. Ciò ai fini di promuovere
un concetto di salute condiviso, sempre più basato sulla responsabilità verso sé
stessi e verso la comunità.
Percorsi assistenziali
La costruzione di percorsi assistenziali passa attraverso una analisi dei problemi,
la ricerca di ciò che è "evidente" in letteratura, la condivisione di linee guida
e infine il percorso operativo adatto.
L'obiettivo è quello di passare da un sistema che offre le prestazioni ad uno che
organizza opportunità di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi
assistenziali. Alla base di questo c'è una valutazione dell'analisi dei bisogni
che individua strategie di salute, che si attua attraverso l'ottimizzazione dell'organizzazione
delle risorse nella logica della continuità dei percorsi assistenziali.
Conseguentemente la Regione e le Aziende UUSSLL si impegnano al pieno coinvolgimento,
ai diversi livelli, dei pediatra di famiglia nella elaborazione delle linee guida
e nello studio delle metodologie operative che devono sorreggere il corretto attivarsi
dei percorsi assistenziali, di natura sanitaria e sociale.
L'appropriatezza delle prestazioni
L'appropriatezza delle prestazioni, ivi compresi gli aspetti prescrittivi, contribuisce
in modo determinante, attraverso il corretto utilizzo delle risorse, a garantire
la sostenibilità del sistema universalistico e quindi la garanzia della permanenza
dello stesso.
In proposito i Pediatri di Famiglia condividono e si impegnano nell'obiettivo di
migliorare il rapporto costi efficacia del Sistema Sanitario mantenendo un livello
di spesa compatibile con le risorse disponibili.
La sostenibilità
Per il raggiungimento di tali obiettivi esistono elementì di sostenibilità finanziaria
del sistema correlati all'area della pediatria dì famiglia, che vanno assunti come
quadro generale di riferimento della procedura negoziale. Le parti convengono che
la sostenibilità del sistema sanitario regionale passi attraverso un corale impegno
dì tutti gli attori interessati, istituzionali e tecnici, che, nel rispetto degli
obiettivi dei P.S.N. e del P.S.R., mettano in grado il Pediatra di Famiglia di utilizzare
al meglio la prescrizione, al fine di:
• ridurre gli accessi impropri alle strutture di ricovero;
• accentuare la deospedalizzazione, in particolare dei bambino con malattia cronica.
In particolare per quanto riguarda la spesa farmaceutica Pediatrica sono state individuate
tre possibili aree di intervento per la riduzione della spesa:
1- una corretta politica di prescrizione degli antibiotici;
2- la distribuzione diretta da parte delle Aziende dell'Ormone Somatotropo;
3- la distribuzione diretta da parte delle aziende dei farmaci anti-emofilici.
ART. 1 - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO - FORMAZIONE PERMANENTE
(art. 8 D.P.R. 272/00)
Preso atto che le modalità dell'Aggiornamento obbligatorio e facoltativo e della
Formazione Permanente sono individuate dall'art. 8 del D.P.R. 272/2000, le parti
concordano quanto segue:
1. Individuare nel Comitato Regionale l'organismo regionale referente per l'Aggiornamento
obbligatorio e facoltativo e la Formazione Permanente dei Pediatri di Libera scelta;
2. Prevedere la partecipazione dei Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri delle Province della Regione o loro Delegati alle sedute del Comitato
Regionale ogni qualvolta sono trattati argomenti relativi all'Aggiornamento obbligatorio
e facoltativo e la Formazione Permanente;
3. Stabilire che i corsi di aggiornamento e formazione possono essere svolti sia
il sabato che in giorni diversi dal sabato con modalità individuate in area geografica
vasta e con l'attivazione del Servizio di Continuità Assistenziale per consentire
ai Medici pediatri di libera scelta di frequentare i corsi di che trattasi. Specifici
accordi di area vasta individueranno le modalità operative ed organizzative del
Servizio di Continuità Assistenziale per le due possibili scelte aziendali; i calendari
di formazione dei pediatri dovranno essere coordinati con quelli dei Medici di Medicina
Generale, al fine di ottimizzare la copertura dei turni di guardia medica;
4. Istituire l'Albo Regionale degli Animatori di Formazione dei Docenti e dei Tutors
della pediatria di Libera scelta. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente
Accordo il Comitato regionale indicherà le modalità ed i titoli necessari per l'iscrizione
nell'Albo stesso degli animatori di formazione, dei docenti e dei tutors della pediatria
di libera scelta;
5. Stabilire che agli Animatori ed ai docenti di cui sopra è corrisposto a cura
dell'Azienda sede del corso, oltre alle spese di viaggio effettivamente documentate,
ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina per KM di percorrenza per l'uso del mezzo
proprio ed alle spese per le sostituzioni avvenute, un compenso di Euro 36,152 (Lire
70.000 ) lorde per ciascuna ora di partecipazione alle attività formative comprensive
anche della preparazione alla formazione, intesa come progettazione, gestione e
valutazione;
6. La Regione destina annualmente alla formazione dei medici pediatri di libera
scelta, un finanziamento corrispondente a Euro 129,114 (Lire 250.000) per ciascun
medico convenzionato;
7. Le parti concordano nell'individuare nei contenuti del libretto sanitario regionale
il programma triennale della formazione obbligatoria.
ART. 2 - DIRITTI SINDACALI
(ART. 9 D.P.R. 272/2000)
1. A ciascun segretario regionale o suo delegato, in ambito regionale e a ciascun
segretario provinciale o suo delegato in ambito aziendale, delle OO.SS. individuate
ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 del D.P.R. 272/2000 che partecipa a comitati
e commissioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 c. 1 del D.P.R. 272/2000,
compete:
- a livello regionale: Euro 77,469 (Lire 150.000), oltre il rimborso delle spese
di viaggio previsto dalle vigenti norme della pubblica amministrazione (1/5 del
costo della benzina verde se il componente usa il proprio mezzo, il rimborso del
prezzo del mezzo pubblico in caso contrario);
- a livello aziendale: Euro 77,469 (Lire 150.000), comprensivo del rimborso delle
spese di viaggio.
2. Tale onere è a carico dell'azienda di iscrizione del medico, previa certificazione
della presenza attestata, a decorrere dalla data di costituzione dei Comitati di
cui agli articoli 11 e 12 del D.P.R. 272/2000 e delle Commissioni di cui all'art.
9, comma 1, dello stesso D.P.R..
Art 3 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO, PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITÀ
DI EROGAZIONE
(Art.15, c. 7 DPR 272/00)
Le visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata
ai malati terminali, che sono definite prestazioni indispensabili ai sensi della
legge n.146/90, art.2, comma 2, dall'A.C.N. e che devono essere assicurate durante
l'esercizio del diritto di sciopero dai pediatri convenzionati, sono compensate
mediante la corresponsione del 50% dei compensi spettanti ai sensi dell'art.41,
lettere A1, A2 e A3.
Art 4 - RAPPORTO OTTIMALE
(Art.17 DPR 272/00)
1. L'iscrizione di un nuovo pediatra per ciascun ambito territoriale, definito ai
sensi del comma 3 art. 17 DPR 272/00, è regolata dal comma 7 del predetto articolo
(rapporto ottimale).
2. Negli ambiti che registrano un trend di espansione dei residenti di età 0 - 5
anni e 364 giorni nel triennio precedente alla rilevazione ai fini del calcolo del
rapporto ottimale, ovvero nei casi in cui il normale calcolo dei rapporti ottimali
non consenta la pubblicazione di zone carenti già attive (resesi vacanti per cessazione
di attività), l'Azienda, dopo aver valutato la possibilità di ricorrere alle misure
già previste dall'ACN, sentito il parere del Comitato Aziendale, per il calcolo
del rapporto ottimale può procedere sommando al numero dei bambini 0 - 5 anni e
364 giorni, un terzo dei bambini residenti di età 6 - 13 anni e 364 giorni.
3. Qualora da tale calcolo scaturisse più di una zona carente, la pubblicazione
è in ogni caso limitata ad una sola zona carente per ambito.
Le ulteriori carenze potranno essere pubblicate successivamente e la relativa pubblicazione
sarà subordinata alla verifica da parte del Comitato Regionale che ne valuterà l'opportunità
in funzione della copertura assistenziale.
3. Tale vincolo non si applica nei casi in cui la carenza sia stata determinata
da una cessazione di attività.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 c. 3 d.p.r. 272/00, l'ampiezza dell'ambito
territoriale di pediatria è di norma distrettuale.
Art 5 - MASSIMALE DI SCELTA E SUE LIMITAZIONI
(Art. 23 DPR 272/00)
1. Premesso che:
- per MASSIMALE si intende il numero massimo di scelte (800) come definito dal comma
1 dell'art. 23 del D.P.R. 272/2000;
- per TETTO MASSIMO si intende la somma del massimale più le deroghe di cui ai commi
7 e 9 dell'art. 23 (massimo 880 scelte);
la deroga temporanea al massimale di cui al comma 11 dell'art. 23 D.P.R. 272/2000
è da riferirsi ad un aumento percentuale sul massimale (800 scelte), che di norma
non può superare il 10%, al quale si sommano le deroghe di cui ai commi 7 e 9 dell'art.
23 citato.
2. In riferimento al comma 8 art 23 DPR 272/00 la scelta relativa a nuovi nati appartenenti
a nuclei familiari dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto, può essere
effettuata in ogni caso a favore dello stesso pediatra.
3. Il numero degli assistiti è comunque da ritenersi invalicabile nel caso di autolimitazione
da parte del sanitario, fatta salva la scelta prevista dall'art. 23 c. 8 D.P.R.
272/00.
Art 6 - MANTENIMENTO DELLE SCELTE DEGLI ULTRAQUATTORDICENNI
(art. 26 comma 4- DPR 272/00)
1. Si conviene di considerare quale indirizzo ai comitati aziendali ex art. 11 come
"particolari situazioni" ai fini dell'accoglimento delle richieste del genitore
per il mantenimento della scelta in favore del pediatra fino al 16° anno di età,
le seguenti condizioni:
a. patologia cronica e persistente;
b. immaturità psico-fisica;
c. situazioni di disagio psico-sociale, per i soggetti in carico alle Unità Multidisciplinare
dell'Età Evolutiva (U.M.E.E.).
4. La richiesta del genitore deve essere accompagnata dalla attestazione del Pediatra
e dalla sua accettazione.
3. L'Azienda ha l'obbligo di comunicare alla famiglia dell'assistito, la revoca
della scelta sei mesi prima della scadenza del compimento del 14° anno di età e
l'annotazione che, per le situazioni di cui al precedente comma, può essere richiesto,
in deroga, il mantenimento della scelta in carico al pediatra fino al 16° anno di
età. La richiesta potrà essere accolta sentito il comitato aziendale di cui art.
11 D.P.R. 272/00
Art 7 - MAGGIORAZIONE PER ZONE DISAGIATE
(Art. 41 c.3 DPR 272/00)
1. Ai fini della corresponsione del compenso accessorio di cui all'art. 41 c. 3,
per l'individuazione delle zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa
si fa riferimento all'allegato 1 della D.G.R. n° 3207 del 13/12/1999, fatto salvo
eventuali successive modifiche proposte dalle A.S.L.. Su tali proposte il Comitato
Regionale per la pediatria di libera scelta esprime il proprio parere.
2. In riferimento al compenso previsto dall'art. 41 A3 comma 3 del D.P.R. 272/00,
al pediatra il cui ambito di scelta è solo in parte considerato zona disagiata,
spetta un corrispettivo di Euro 1,291 (lire 2.500) mensili per ciascun bambino ivi
residente e iscritto, fino al raggiungimento del massimo di Euro 516,45 (lire 1.000.000),
nei limiti dell'eccedenza del fondo destinato alla copertura delle zone interamente
disagiate.
Art. 8 - FONDO DI RIEQUILIBRIO DELL'ASSISTENZA
1. Il fondo di riequilibrio dell'assistenza è finalizzato a compensare carenze organizzative
strutturali dell'assistenza pediatrica delle zone disagiate nonché per il supporto
allo sviluppo della qualità organizzativa delle forme di assistenza.
2. Il fondo verrà utilizzato per:
a) incentivazione degli ambulatori secondari nelle zone orograficamente disagiate;
b) sostegno alla pediatria associativa (associazione e/o gruppo).
3. Con riferimento al punto 2a il limite di cui all'art. 17 c. 10 può essere ridefinito
a 150 assistiti, sentito il Comitato ex art. 11 DPR 272/00.
4. In caso di particolari condizioni di disagio degli ambiti territoriali di pediatria,
valutati specialmente attraverso la difficoltà di copertura della relativa zona
carente, le aziende, sentito il comitato aziendale di cui all'art. 11, possono utilizzare
il 50% dello stanziamento relativo all'istituto di cui al precedente punto 2a e
2b, a titolo di maggiorazione del compenso accessorio di cui all'art.41 c. 3.
Art. 9 - INDENNITA' INFORMATICA
(art. 41 c. 4 lett. A3)
Allo scopo di elevare il livello qualitativo dell'assistenza resa, a decorrere dalla
data del 1/1/2002, le indennità previste dall'art. 41 comma 4 vengono aperte a tutti
i medici che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
Art. 10 - COLLABORATORE DI STUDIO E/O INFERMIERISTICO
(art. 41 c. 6 - D.P.R. 272/00)
1. Al fine della corresponsione del compenso per collaboratori di studio e/o infermieristici
previsto dall'art. 41 c. 6 del DPR 272/00 nella percentuale dallo stesso indicata,
la collaborazione di che trattasi può essere effettuata anche da: personale infermieristico,
vigilatrici di infanzia e assistente sanitaria.
2. Alle aziende relativamente all'istituto di cui al presente articolo, viene ripartito
il fondo secondo la tabella 2 allegata al presente accordo. In sede di Comitato
Aziendale si stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo di competenza qualora
si impongano criteri di scelta in considerazione della insufficienza del fondo stesso
derivante comunque dalla mancata copertura totale dell'istituto in oggetto a livello
nazionale.
3. L'indennità di collaborazione di studio medico e/o infermieristico spetta esclusivamente
al medico con il quale è in atto il rapporto di collaborazione.
4. Ai fini del riconoscimento dell'indennità si concorda che l'utilizzo minimo deve
essere di 10 ore settimanali. L'assunzione può essere fatta direttamente dal medico
o da altri soggetti (società di servizi, cooperative ecc.) nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 41 c. 6
5. Documenti da allegare alla richiesta:
copia del contratto con indicazione dell'inizio del rapporto di lavoro;
se l'assunzione è effettuata da altro soggetto, dichiarazione da cui risulti che
il medico ne usufruisce per almeno 10 ore settimanali.
6. I criteri di priorità a cui attenersi per il riconoscimento del diritto all'indennità
di collaborazione di studio fatte salve le situazioni preesistenti e comunque in
misura non superiore alle percentuali indicate nella tabella allegata, sono:
- soggetti che hanno attivato la collaborazione di studio ai sensi del D.P.R. 613/96
e dell'accordo Integrativo regionale D.G.R. 1846 del 27/07/98;
- soggetti che già usufruiscono del collaboratore di studio, dimostrabile mediante
idonea documentazione, con riferimento alla data di assunzione.
Art. 11 - PEDIATRIA IN ASSOCIAZIONE
(art. 53 - D.P.R. 272/00)
1. Allo scopo di garantire nei confronti degli assistiti una maggiore continuità
assistenziale, di elevare il livello qualitativo dell'assistenza resa, ai sensi
del comma 9 art. 41 DPR 272/00, le parti concordano di favorire la diffusione dei
servizi legati agli istituti incentivanti ampliando le percentuali di riferimento
previste dal DPR 272/00. In particolare per quanto riguarda la pediatria in associazione,
la quota prevista a livello nazionale, pari al 30% della popolazione assistita a
livello regionale, viene ampliata fino al 50% della popolazione assistita a livello
regionale.
2. I pediatri possono percepire il compenso per la partecipazione ad una sola delle
forme associative previste.
3. L'associazione si effettua di norma tra pediatri operanti all'interno dello stesso
ambito. Tuttavia qualora l'aggregazione comporti un evidente miglioramento delle
prestazioni erogate, può essere autorizzata l'associazione tra pediatri operanti
in ambiti territoriali limitrofi, sentito il parere del Comitato ex art 11 D.P.R.272/00.
4. I criteri di priorità a cui attenersi per il riconoscimento del diritto all'indennità
per la pediatria in associazione prevista dall'art. 41 c.7, sono:
- soggetti che usufruivano dell'indennità secondo il D.P.R. 613/96, nonché dell'accordo
Integrativo Regionale D.G.R. 1846 del 2/7/98;
- soggetti che hanno autocertificato o certificano i requisiti richiesti nel suddetto
articolo, con riferimento alla data di presentazione dell'autocertificazione di
che trattasi.
5. Alle aziende relativamente all'istituto di cui al presente articolo, viene ripartito
il fondo di cui alla tabella 1bis allegata al presente accordo, fatte salve le situazioni
preesistenti e comunque in misura non superiore a quanto previsto nella tabella
medesima. In sede di comitato aziendale si stabiliscono i criteri di utilizzo del
fondo di competenza qualora si impongano criteri di scelta in considerazione della
insufficienza del fondo stesso derivante comunque dalla mancata copertura totale
dell'istituto in oggetto a livello regionale.
Art. 12 - PEDIATRIA DI GRUPPO
(art. 52 D.P.R. 272/00)
1. Allo scopo di garantire nei confronti degli assistiti una maggiore continuità
assistenziale, di elevare il livello qualitativo dell'assistenza resa, ai sensi
del comma 9 art. 41 DPR 272/00, le parti concordano di favorire la diffusione dei
servizi legati agli istituti incentivanti ampliando le percentuali di riferimento
previste dal DPR 272/00. In particolare per quanto riguarda la pediatria di gruppo
viene fissata a livello regionale una percentuale pari al 20% della popolazione
assistita nell'ambito regionale.
2. Alle aziende relativamente all'istituto di cui al presente articolo, viene ripartito
il fondo secondo la tabella 1 bis allegata al presente accordo. In sede di comitato
aziendale si stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo di competenza qualora
si impongano criteri di scelta in considerazione della insufficienza del fondo stesso
derivante comunque dalla mancata copertura totale dell'istituto in oggetto a livello
regionale.
3. I criteri di priorità a cui attenersi per il riconoscimento del diritto all'indennità
per la pediatria di gruppo prevista dall'art. 41 c. 8, fatte salve le situazioni
preesistenti e comunque in misura non superiore a quanto previsto nella tabella
allegata, sono:
- soggetti che usufruivano dell'indennità secondo il D.P.R. 613/96, nonché dell'accordo
Integrativo Regionale D.G.R. 1846 del 2/7/98;
- soggetti che hanno autocertificato o certificano i requisiti richiesti dal medesimo
art. del D.P.R. 272/00 con riferimento alla data di presentazione dell'autocertificazione
di che trattasi.
4. Ai medici in possesso dei requisiti richiesti dal D.P.R. 272/00 per la pediatria
di gruppo viene corrisposto un compenso annuo procapite per assistito pari ad euro
4,13 (LIRE 8.000) a decorrere dal 1/1/2002.
Art. 13 - MODULO RETE
(art. 54 - D.P.R. 272/00)
1. Il modulo rete è complementare alla pediatria in associazione o di gruppo e viene
riconosciuto ai pediatri in possesso dei requisiti indicati dall' art 54 del D.P.R.
272/00.
2. In sede di comitato aziendale si stabiliscono i criteri per l'adesione a tale
modulo e le modalità di corresponsione dell'eventuale indennità concordata nei limiti
della capienza del fondo di cui alla tabella 8 allegata al presente accordo.
Art 14 - PROGETTO SALUTE INFANZIA
(allegato L D.P.R. 272/00)
Il Pediatra di Famiglia si prende cura del bambino nella sua globalítà, in accordo
con la definizione della OMS secondo cui la salute dell'individuo non è soltanto
uno stato caratterizzato da assenza di malattia, ma il raggiungimento di uno stato
di benessere fisico, psichico e sociale.
In questo contesto al Pediatra di Famiglia è attribuito non solamente il compito
della diagnosi e cura delle malattie, ma anche quello della prevenzione.
Il D.P.R. 613/96 (precedente Accordo Collettivo Nazionale) ha introdotto una novità
sostanziale nella attività del pediatra di famiglia, ha infatti codificato l'importanza
della prevenzione "strutturandone la funzione" attraverso lo svolgimento di una
programma di visite filtro definite bilanci di salute da erogare in tappe predefinite.
Il fine di tali visite è: "Il controllo dello sviluppo fisico psichico e sensoriale,
la ricerca di fattori di rischio con particolare riguardo alla individuazione precoce
dei soggetti affetti da handicap neuro sensoriali e psichici, .... omissis ....
" (Art. 32 punto 2 comma h) "la compilazione di un libretto sanitario individuale
da affidare al legale rappresentante del minore", l'esecuzione di eventuali screening
e gli interventi di educazione sanitaria nell'ambito dei programmi del servizio
nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'età evolutiva"
(art. 32 punto 3 comma a, b, c).
Il D.P.R. 272/00 rilancia il programma di visite in età filtro introducendo il "Progetto
Salute Infanzia" uscendo quindi dalla fase sperimentale del precedente accordo.
Tale Progetto ha l'obiettivo di strutturare la funzione della prevenzione dei Pediatra
di Famiglia attraverso lo svolgimento di:
• visite filtro (definite "Bilanci di salute") per l'indivíduazione precoce dei
soggetti affetti da handicap neuro sensoriali e psichici;
• interventi di educazione sanitaria nei confronti dei propri assistiti rispetto
ai rischi prevalenti per l'età evolutiva, esecuzione di screening e interventi di
profilassi delle malattie infettive.
Il Bilancio di Salute rappresenta un momento ideale per poter effettuare, direttamente
sulla famiglia, interventi mirati di educazione sanitaria volta non solamente ad
aumentare il livello di salute del singolo, ma anche all'utilizzo razionale dei
servizi sanitari (utilizzo ottimale delle strutture territoriali, riduzione degli
accessi impropri alle strutture di 2° livello e di a quelle di emergenza, risparmio
dell'uso di farmaci....).
Esso si configura anche come elemento essenziale per la lettura dello stato di salute
di tutta la popolazione (con l'individuazione di tutte le maggiori problematiche
dell'età infantile), nonchè per la valutazione dei processi e dei percorsi assistenziali.
Il primo obiettivo è di tipo qualitativo cioè si può valutare la qualità e l'efficacia
dell'intervento (in questo caso di tipo preventivo, di educazione alla salute).
Il secondo obiettivo è quello di poter raccogliere dati sullo stato di salute della
popolazione.
La Regione Marche in armonia con il percorso iniziato col primo contratto integrativo
regionale, con le indicazioni del DPR 272/00 e in particolare art 8, art 14 bis,
art 49 fa proprio il Progetto Salute Infanzia e approva le seguenti azioni
• l'adozione del nuovo libretto sanitario unico regionale
• la programmazione di un piano di formazione basato sui contenuti stessi del libretto
sanitario e quindi sulla condivisione di linee guida (manuale per il pediatra) ai
fini del miglioramento continuo della qualità
• la nascita dell'"Osservatorio Epidemiologico per la valutazione dello stato di
salute dell'infanzia e dell'adolescenza" basato sulla "rete" dei Pediatri di Famiglia
e supportato dalla Agenzia Sanitaria Marche.
Le parti concordano nel prevedere l'attuazione del "progetto salute infanzia" quale
sviluppo del programma "visite età filtro" (Bilanci di salute) previsto dal precedente
A.C.N..
1. Elementi qualificanti del progetto sono rappresentati dagli obiettivi di educazione
sanitaria, di profilassi delle malattie infettive e di studio epidemiologico, sviluppati
secondo uno standard di implementazione unico per tutta la Regione Marche facente
capo all'Agenzia Sanitaria regionale per il tramite delle A.USL.
2. Azioni qualificanti del progetto sono:
• Informazione alle famiglie, a cura delle A.USL, sui tempi di esecuzione del progetto
con invito al puntuale rispetto delle scadenze previste;
• Esecuzione dei Bilanci di salute alle scadenze previste secondo l'allegato A al
presente accordo.
3. I bilanci di salute vengono effettuati sulla totalità della popolazione assistita
alle seguenti scadenze:
• Un mese più o meno 15 gg.
• Tre mesi più o meno 30 gg
• Sei mesi più o meno 30 gg.
• Dodici mesi più o meno 30 gg.
• Diciotto mesi più o meno 30 giorni
• Due anni più o meno 90 gg.
• Tre anni più o meno 90 gg.
• Sei anni più o meno 180 gg.
Il Bilancio di salute del sesto anno non è retribuibile ai sensi dell'art. 29 comma
3 lett. e) del D.P.R. 272/2000.
4. L'esito di ogni singolo bilancio di salute sarà consegnato con idonea certificazione
al genitore al momento della sua effettuazione.
Il progetto riguarda le attività poste in essere ed i bilanci di salute eseguiti
a decorrere dal 1/1/2002.
5. Per quanto riguarda i bilanci di salute si concorda che nel periodo di assistenza
pediatrica essi saranno complessivamente n.8, da effettuare e certificare secondo
scadenze e modalità concordate ed esplicitate nella narrativa dell'accordo. La quota
stabilita nel prospetto economico, tabella 4 allegata ha natura di fondo ripartito
a livello aziendale. Pertanto le aziende corrisponderanno ai pediatri all'atto della
consegna dei bilanci di salute secondo le modalità stabilite nell'accordo regionale,
una percentuale pari al 60% del compenso stabilito dal D.P.R. 272/00 (lire 25.000
pari ad Euro 12,911); Il restante 40% sarà corrisposto dalle aziende nei limiti
del relativo fondo e comunque per il singolo bilancio di salute in misura non superiore
a quanto stabilito nel D.P.R. 272/00, allegato L.
6. I bilanci di salute di cui al presente articolo sono comprensivi di quelli effettuati
dai pediatri ai bambini posti in carico al medico di medicina generale a causa della
mancata copertura della zona carente di pediatria.
7. Per la corresponsione del compenso, il pediatra è tenuto a trasmettere ai competenti
uffici della ASL , entro il 15 del mese successivo, l'elenco riepilogativo dei bilanci
effettuati nel corso del mese precedente secondo le modalità già adottate per le
PPIP, fatta salva la possibilità da parte delle Aziende, di procedere agli opportuni
controlli.
Art 15 - PARTECIPAZIONE DEI PEDIATRI MARCHIGIANI AD ATTIVITÀ UMANITARIE
Le parti concordano, al fine di consentire ai pediatri marchigiani la partecipazione
ad iniziative di carattere umanitario, la corresponsione del compenso per il sostituto
per un periodo fino a 30 giorni per anno limitato ad un numero di 13 pediatri/anno/regione,
aggiunto al normale compenso mensile.
Art 16 - ATTIVITÀ TERRITORIALI PROGRAMMATE
(art. 45 e 46 DPR 272/00)
1. Le attività territoriali programmate da svolgersi nei distretti sono quelle per
le quali è previsto il possesso del titolo di specializzazione da parte del medico.
Lo svolgimento dell'attività può avvenire oltre che nei presidi sanitari distrettuali,
anche presso collettività, quali scuole, istituti di accoglienza, ecc. Il compenso
orario, su cui viene versato il contributo previdenziale è pari a quello corrisposto
al medico specialista ambulatoriale interno, tenuto conto dell'anzianità di specializzazione,
più il compenso aggiuntivo da corrispondere sulla base del numero delle ore di incarico.
Per l'attività svolta nei giorni festivi, il compenso orario è maggiorato del 20%.
Al pediatra che si avvalga del proprio automezzo per spostamenti dovuti allo svolgimento
di attività al di fuori dei presidi dell'Azienda spetta un rimborso pari ad 1/5
del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso.
2. Al fine di sostenere l'assistenza pediatrica di base nelle zone particolarmente
disagiate, con particolare riferimento ai casi in cui risulta problematica la copertura
della zona carente, le aziende potranno utilizzare prioritariamente il fondo di
cui all'art. 8 per l'attivazione di ore di ambulatorio nelle zone medesime.
Nell'individuazione del pediatra deve essere data la priorità ai pediatri di libera
scelta che si dichiarino disponibili e in subordine, ai pediatri iscritti nella
graduatoria regionale vigente per la pediatria di libera scelta relativamente ai
residenti nell'ambito provinciale.
3. I compensi saranno regolati secondo la metodologia descritta al comma precedente.
Art. 17 - PROGRAMMI DI ATTIVITA' E LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATI
(ART. 50 D.P.R. 272/2000)
1. Il Servizio Sanitario Nazionale espleta i suoi servizi attraverso tre macro aree:
- assistenza distrettuale;
- assistenza ospedaliera;
- assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro.
Dalla corretta allocazione delle risorse in queste aree può derivare un'ottimale
gestione dei servizi sanitari.
2. Il pediatra di famiglia è parte integrante dell'organizzazione sanitaria ed opera
a livello distrettuale per la realizzazione dei livelli di assistenza previsti dal
Piano sanitario nazionale e regionale in collaborazione con il Direttore del distretto
o Responsabile e con l'equipe territoriale.
3. Gli stessi pediatri stipulano con le ASL di appartenenza accordi anche al fine
di mantenimento dei livelli di spesa programmati attraverso l'istituzione del c.d.
"budget etico", strumento idoneo a determinare mediante un circuito virtuoso, l'appropriatezza
nell'uso delle risorse e l'aumento della qualità dell'assistenza.
4. Il budget etico utilizza lo strumento del sistema informativo con adeguate tecniche
informatiche che mettono a disposizione dei diversi attori del sistema i dati delle
attività da utilizzare, al fine di analizzare le situazioni secondo i metodi del
confronto tra pari e se necessario apportare le eventuali correzioni.
5. Istituire un budget etico in pediatria di famiglia significa ricercare modelli
condivisi dei processi assistenziali e di cura (protocolli, linee guida) propri
della pediatria di famiglia, nel confronto libero e paritetico tra i medici stessi.
Tali modelli, il più efficaci e efficienti possibili, sono orientati alla qualità,
individuano parametri ai quali rapportarsi nell'esercizio quotidiano della professione,
utilizzano criteri economici di costo - beneficio al fine di una corretta allocazione
delle risorse all'interno dell'area dell'assistenza distrettuale e della distribuzione
delle risorse tra le aree di intervento.
6. Il budget etico è lo strumento privilegiato per il rispetto dei livelli di spesa
programmata, non fosse altro per l'eliminazione di zone di spreco del sistema e,
per le dinamiche che innesca, risulta essere una eccezionale occasione di formazione
e di interrelazione tra i pediatri di famiglia, tra questi e i colleghi dipendenti
e tra la classe medica e quella amministrativa.
7. All'interno del budget viene definito un sistema premiante nelle singole aziende
per il rispetto dei livelli di spesa stabiliti, al fine di raggiungere l'appropriatezza
nell'uso delle risorse sanitarie.
Tutte le aziende sanitarie lo determineranno almeno per il livello di spesa relativo
ai ricoveri ospedalieri e quello relativo alla spesa farmaceutica convenzionata.
8. Tale livello di spesa programmato è calcolato in modo diversificato tra pediatra
e pediatra, sulla base del numero degli assistiti e per le classi di età degli assistiti
stessi. Le patologie rare sono escluse dal suddetto calcolo.
9. Il Budget etico è definito tenendo a base i pesi determinati dalla Regione Marche
per classi di età e con il livello di spesa programmato nell'atto di riparto dalla
Regione Marche, nel rispetto degli obiettivi contrattati dai direttori Generali
con la Regione Marche.
10. Nelle Aziende ove esiste la possibilità di monitorare altre attività (es. la
specialistica, la riabilitativa ecc.), esse saranno inserite nei livelli di spesa
programmati.
11. Il verificarsi di scostamenti rilevanti dal budget prefissato per singolo pediatra,
obbliga l'azienda ad un tavolo di confronto tra pari, al fine di discutere ed identificare
le cause che hanno determinato tali scostamenti, e conseguentemente definire protocolli,
linee-guida e quant'altro sia ritenuto utile a correggere i comportamenti che hanno
determinato gli scostamenti stessi.
12. I singoli pediatri potranno aderire volontariamente al budget etico predisposto
dalla loro azienda.
13. Le risorse messe a disposizione per il rispetto dei livelli di spesa programmata
verranno destinate unicamente a quei pediatri che rientrano nel budget etico complessivamente
determinato dai vari livelli presi in considerazione.
14. Per quanto riguarda il finanziamento delle attività previste nel presente articolo
verrà istituito in ciascuna azienda uno specifico fondo finanziato anche con parte
delle risorse, attesi i costi organizzativi delle ASL, derivate dalle seguenti aree
di intervento per la riduzione della spesa:
1- una corretta politica di prescrizione degli antibiotici;
2- la distribuzione diretta da parte delle Aziende dell'Ormone Somatotropo;
3- La distribuzione diretta da parte delle aziende dei farmaci antiemofilici.
4- I risparmi ottenuti sul macrolivello ospedaliero determinati dalla riduzione
del numero dei ricoveri della popolazione in età pediatrica, calcolati valorizzando
i costi marginali della giornata di degenza per il numero di giornate di degenza
(in diminuzione progressiva annuale) ridotte rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente.
Art. 18 - PERCORSO PREFERENZIALE PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI URGENTI
1. In attuazione ai principi ispiratori del Percorso Assistenziale e al fine di
ridurre il numero degli accessi e ricoveri impropri in Ospedale, le Aziende USL
possono prevedere per il Pediatra di Famiglia un percorso preferenziale ai servizi
diagnostici per l'esecuzione di accertamenti urgenti, normalmente previsti dal pannello
delle urgenze e statisticamente più rappresentati nelle richieste che provengono
dai Pediatri di Famiglia.
2. Ciascuna Azienda USL può concordare all'interno del Comitato aziendale art. 11
D.P.R. 272/00 le modalità organizzative per l'accesso ai servizi di diagnostica
strumentale e di laboratorio dell'Azienda, prevedendo di poter assicurare la risposta
in tempi più o meno rapidi, a seconda del tipo di esame richiesto dal Pediatra di
Famiglia.
3. Sono previste tre tipologie di esami:
q esami che richiedono una risposta nell'arco di alcune ore, o comunque nella stessa
giornata:
|
ESAMI EMATOCHIMICI |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI |
|
1. Glicemia |
a) Radiografia del Torace |
|
2. Creatinina |
b) Ecografia dell'Addome completo |
|
3. Na, K, Cl (plasma ed urine) |
c) Ecografia delle Articolazioni |
|
4. VES |
|
5. Bilirubina totale e frazionata
|
|
|
6. Ast - Got |
|
|
7. Alt - Gpt |
|
|
8. Proteine totali |
|
|
9. Emocromo |
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10. Proteina C reattiva |
|
|
11. Osmolarità (plasma e urine) |
|
|
12. Esame urine completo
|
|
- Esami che richiedono una risposta nell'arco di 24 - 48 ore:
1. Reticolciti
2. Agglutinine a frigore
3. Test della Mononucleosi (Ig tot., VCA, IgG EBNA 1, Ig tot. EA, IgM VCA)
4. Urinocultura (positività o meno)
- Esami che richiedono tempi più lunghi:
1. Emocultura
2. Anticorpi antimicoplasma
3. Coprocultura
4. per quanto riguarda la ricerca SBEGA e gli Stick Urine le aziende possono concordare
l'esecuzione diretta da parte dei pediatri stessi.
5. E' prevista una valutazione annuale di tale procedura.
Art.19 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI DAGLI STUDI MEDICI DEI PEDIATRI
DI FAMIGLIA
Lo studio del Pediatra di Famiglia è considerato presidio del SSN per il conseguimento
degli obiettivi di salute del Servizio medesimo del cittadino, per tale ragione
le Aziende Sanitarie sono tenute alla raccolta differenziata e allo smaltimento
dei rifiuti sanitari prodotti dal suddetto studio medico. Nell'ipotesi in cui esse
non possano/vogliano provvedere, lo smaltimento è demandato al medico titolare dello
studio a cui l'Azienda corrisponderà un'indennità forfetaria di lire 500.000 a fronte
della presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento
nei termini di legge.
ART. 20 - QUOTE EX ART. 29 c. 3 D.P.R. 272/00
(articolo 41 - A3 punto b D.P.R. 272/00)
1. Relativamente all'istituto di cui all'art. 29 c. 3 e all'art. 41- A3 punto b,
del D.P.R. 272/00, le parti concordano che le quote capitarie di competenza rientrano
nei fondi aziendali annuali destinati alla sottoscrizione degli accordi integrativi
aziendali, da utilizzare per progetti finalizzati al rispetto dei livelli di spesa
programmati.
2. Comunque a livello aziendale relativamente a tali obiettivi deve essere raggiunto
l' accordo.
3. A tal fine le aziende terranno conto di quanto esplicitato nella " PREMESSA "
al presente accordo, con particolare riferimento a quanto espresso nel paragrafo
dal titolo: " SOSTENIBILITA' ".
4. Gli accordi aziendali relativamente a tali programmi dovranno prevedere le modalità
di attuazione, le forme di verifica e gli effetti del raggiungimento o meno degli
obiettivi.
5. Il mancato raggiungimento dell' accordo sugli obiettivi di cui al presente articolo,
comporterà la corresponsione della quota nella misura del 50%.
ART. 21 - GESTIONE ECONOMICA DEI FONDI AZIENDALI
1. Il costo complessivo dell'accordo regionale, è stato ripartito alle aziende USL
sulla base di criteri concordati a livello di comitato regionale.
2. L'assegnazione annuale delle risorse per ogni azienda USL costituisce il tetto
economico di spesa per la sottoscrizione dei singoli accordi integrativi aziendali.
3. Il fondo annuale aziendale è ripartito per singola voce alla quale corrisponde
un singolo istituto. Tale ripartizione costituisce una indicazione prevalente di
finalizzazione di utilizzo. Le aziende, in sede di comitato ex art. 11 D.P.R. 272/00,
nell'elaborazione degli accordi aziendali, in caso di necessità hanno la facoltà
di procedere ad una riallocazione distributiva tra le singole voci al fine di trovare
il giusto livello di finanziamento per i vari istituti che compongono il contratto
integrativo aziendale, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 10 c.6,
11 c. 5, 12 c.3 che prevedono la salvaguardia delle situazioni preesistenti.
4. Tali variazioni non devono comunque comportare un aumento del costo annuale complessivo
indicato per ciascuna azienda.
5. Qualora si verificassero residui nell'utilizzazione del fondo aziendale di cui
allo schema allegato, lo stesso potrà essere portato quale finanziamento aggiuntivo
del fondo aziendale a valere per l'anno successivo, a condizione di non precostituire
situazioni economicamente vincolanti per gli anni successivi.
6. Al fine di monitorare l'utilizzo delle risorse che la pianificazione regionale
ha destinato all'assistenza pediatrica territoriale, anche per garantire il vincolo
di destinazione, le aziende entro il 30 marzo di ogni anno trasmetteranno al competente
servizio regionale il prospetto riepilogativo dell'utilizzo del fondo secondo il
modello di cui alla tabella 8 allegata al presente accordo. Tali prospetti saranno
discussi in sede di Comitato Regionale art. 12 D.P.R. 272/00, e potranno essere
la fonte informativa sulla quale la regione, nell'ambito delle sue competenze di
programmazione potrà decidere eventuali riallocazioni delle risorse che si rendessero
utilizzabili nell'ambito delle disponibilità totali di cui ai prospetti allegati.
ART. 22 - DURATA DELL'ACCORDO
Il contratto ha durata triennale e comunque viene pattuito sin d'ora che verrà prorogato
sino all'approvazione del nuovo accordo regionale, fatte salve disposizioni in contrasto
derivanti dalla normativa nel frattempo intervenuta.
Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche.
I miglioramenti economici in esso previsti, dove non esplicitamente indicato, decorrono
a far data dalla sua entrata in vigore.
NORMA TRANSITORIA n. 1- BILANCI DI SALUTE PREGRESSI DAL 1/1/2002
Per quanto riguarda il periodo che intercorre tra la pubblicazione dell'accordo
nazionale e la pubblicazione dell'accordo regionale si concorda quanto segue:
1. Per i bilanci di salute effettuati ai bambini nati dal 96 al 31/12/99, rimane
valido quanto stabilito dal Comitato per la Pediatria nella seduta del 12/07/2001
e cioè che verranno pagati tutti i bilanci di salute effettuati fino alla data di
pubblicazione dell'accordo Nazionale (2/10/2000) e certificati secondo le regole
del vecchio accordo regionale D.G.R. n. 1846/98.
2. Per i bilanci di salute effettuati ai bambini nati dal 1/1/2000 fino al 2/10/2000
e per tutti i bilanci di salute fatti dal 2/10/2000 al 31/12/2001, saranno tutti
pagati entro il tetto di spesa stabilito (Lire 1.200.000.000 pari ad Euro 619.748,00),
comprensivi di quanto già pagato dalle singole aziende nel periodo di riferimento
secondo le scadenze e con le modalità stabilite dal vecchio accordo regionale. Il
valore del singolo bilancio di salute verrà determinato a posteriori suddividendo
il valore del fondo per il numero di bilanci di salute riconosciuti dalle aziende
per il periodo di riferimento. Il valore del singolo bilancio di salute non potrà
comunque superare il compenso stabilito per ciascun bilancio di salute dall'A.I.R.
D.G.R. n 1846/98. Le aziende procederanno al pagamento operando i necessari conguagli
tenuto conto delle somme già corrisposte.
NORMA TRANSITORIA N.2 (Code contrattuali)
Rispetto all'istituto di cui all'art. 41 comma 3, zone disagiate, le parti convengono
di procedere al pagamento dalla data di decorrenza prevista dal D.P.R. 272/00, nella
misura di copertura prevista dalla parte nazionale dell'accordo. Le parti convengono
altresì di censire gli istituti medesimi alle stesse date al fine di accertare un
eventuale esubero di spesa rispetto alla copertura nazionale.
A risoluzione della coda contrattuale di cui all'art. 29 c. 3 e 41 - A3 lett. b,
le parti concordano che le quote relative agli anni 2000 e 2001 saranno corrisposte
nella misura del 50%.
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA
DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 272/2000:
ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA':
F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri):
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