PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (D.P.R. 613/96).
(Riepilogo degli accordi conclusivi sottoscritti il 29-2-97 e dei precedenti accordi
già operativi in tale data).
Premesso:
• Che obiettivo della assistenza pediatrica di libera scelta è quello di promuovere
la salute, mediante attività di educazione sanitaria, medicina preventiva individuale,
diagnosi cura e riabilitazione di primo livello;
• Che la programmazione sanitaria nazionale prevede misure dirette a garantire una
tutela materno-infantile sempre più efficace e diretta oltre che alla diagnosi e
cura anche alla educazione sanitaria e alla prevenzione, sia attraverso interventi
sulla collettività, sia nell'approccio individuale al singolo soggetto;
• Che nell'area pediatrica il pediatra di libera scelta rappresenta il momento assistenziale
centrale e continuativo per l'erogazione delle prestazioni di primo livello e per
il collegamento con il secondo e il terzo livello assistenziale come previsto dal
Piano Socio Sanitario della Regione Puglia;
• Che l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti pediatri di libera scelta, esecutivo col D.P.R. 21 Ottobre 1996, n.
613, afferma (v. Dichiarazione preliminare) che "il pediatra di famiglia è parte
integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva e opera funzionalmente
a livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano
Sanitario Regionale, come livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme a
tutti i cittadini in età pediatrica, dalla programmazione regionale, dal presente
accordo e dagli accordi regionali da stipulare ai sensi dell'Art. 8, comma 8, del
decreto legislativo n. 502/92";
• Che la programmazione sanitaria nazionale e ragionale, attraverso la valorizzazione
e il potenziamento delle cure primarie mira a ridurre il ricorso improprio alle
strutture di secondo livello, creando nel territorio le opportunità per soddisfare
la maggior parte dei bisogni reali dei bambini e delle loro famiglie
la delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali concordano quanto
segue:
1.0 - Aggiornamento obbligatorio e facoltativo. Formazione permanente. (Art. 8, D.P.R.
613/96).
1.1 Premessa
La formazione permanente del pediatra di libera scelta rappresenta uno strumento
fondamentale nello sviluppo dell'assistenza primaria. Essa tende a promuovere:
1. La professionalità, intesa come capacità di svolgere autonomamente e deontologicamente
i compiti richiesti;
2. La polivalenza, intesa come preparazione sufficientemente ampia da non limitare
strettamente il campo di competenza;
3. La flessibilità, intesa come capacità di aderire alle esigenze con specifica
qualificazione.
La formazione permanente, intesa come organizzazione del lavoro autovalutativo,
metodologico e formativo, si richiama pedagogicamente all'"apprendimento attivo
per obbiettivi" già da un decennio indicato dall'OMS come il più idoneo per il personale
medico.
L'Art. 8 del DPR 613/96 definisce la disciplina in linea generale per l'aggiornamento
rinviando alla contrattazione regionale la emanazione delle norme di formazione
permanente del pediatra di libera scelta.
1.2 Comitato Tecnico-Scientifico per l'aggiornamento obbligatorio e la formazione
permanente degli specialisti pediatri di libera scelta.
E' istituito presso l'Assessorato alla Sanità il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)
per l'aggiornamento obbligatorio dei medici pediatri convenzionati.
Detto Comitato presieduto dall'Assessore Regionale o da un suo delegato è composto
da:
a. Il Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia capoluogo di regione, o
suo delegato;
b. Un funzionario regionale designato dell'Assessore Regionale alla Sanità;
c. Tre medici pediatri eletti come rappresentanti effettivi dei pediatri di libera
scelta nel Comitato Consultivo Regionale ex Art.12;
d. Un pediatra in rappresentanza delle organizzazioni sindacali minoritarie.
Il Comitato Tecnico-Scientifico potrà avvalersi della consulenza e collaborazione
occasionale di altre figure professionali.
Compiti del Comitato Tecnico-Scientifico sono:
a. Promuovere e gestire la formazione di nuovi animatori di formazione curandone
la selezione in base alle competenze, ai curricula formativi, alle esperienze professionali
e alle motivazioni individuali;
b. Curare la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo degli Animatori;
c. Definire i temi della formazione sia in relazione ai bisogni organizzativi del
servizio che ai bisogni professionali dei medici, rimanendo riservato alle Aziende
la individuazione delle priorità, in coerenza con le strategie aziendali, d'intesa
con il Comitato Tecnico-Scientifico Aziendale (CTSA) di cui al successivo punto
1.4.
1.3 Albo degli animatori di formazione dei pediatri. Corsi di Formazione per Animatori.
Con la firma del presente Accordo, in applicazione del comma 10 dell'Art.8 dell'A.C.N.,
è istituito l'Albo Regionale degli animatori di formazione degli specialisti pediatri
di libera scelta, affidato al Comitato Consultivo Regionale ex Art.12 che lo gestisce
attraverso il Comitato Tecnico-Scientifico per l'aggiornamento obbligatorio e la
formazione permanente.
La Regione Puglia s'impegna ad attuare corsi di formazione per Animatori di Formazione
permanente.
Il numero degli iscrivibili ai corsi è stabilito annualmente dall'Assessore Regionale
alla Sanità congiuntamente al Comitato Consultivo Regionale.
Possono essere iscritti al Corso per animatori i pediatri convenzionati iscritti
negli elenchi della Puglia che ne facciano domanda, previa selezione da parte del
CTS.
La selezione dovrà essere ispirata ai seguenti criteri:
a. Almeno tre anni di anzianità di esercizio della pediatria convenzionata;
b. Numero di scelte in carico uguali o superiori a quattrocento;
c. Curriculum formativo e scientifico;
d. Equa distribuzione degli animatori sul territorio Regionale, si da garantire
all'interno di ciascuna Azienda la presenza di un animatore ogni 15 pediatri convenzionati
o frazione superiore a 10.
1.4 Attività degli animatori di formazione
L'attività degli animatori di Formazione e degli esperti che intervengono con funzione
di docente nella realizzazione delle sessioni di aggiornamento dei pediatri di libera
scelta è coordinata dal Comitato Tecnico-Scientifico Aziendale (CTSA). Esso è costituito
da:
• 1 pediatra convenzionato con la A.U.S.L. designato dal Comitato Consultivo Regionale;
• 1 pediatra convenzionato con la A.U.S.L. designato dal Comitato Consultivo Aziendale;
• 1 pediatra convenzionato con la A.U.S.L. designato d'intesa tra le organizzazioni
sindacali di categoria minoritarie;
• 2 dirigenti amministrativi designati dal Direttore Generale della A.U.S.L.
Compiti dell'Animatore sono:
a. Analisi della bibliografia esistente sugli argomenti oggetto di formazione relativamente
alla pratica nella pediatria;
b. Strutturazione didattica di una o più sessioni di formazione sugli argomenti
prescelti secondo modalità coerenti;
c. Obiettivi didattici dichiarati ed idonei al contesto della formazione stessa
(didattica attiva, tutoriale, integrata ecc.);
d. Rapporto con il/i consulenti designati dal CTSA o suggeriti dall'Animatore stesso
al CTSA, al fine di integrare efficacemente i contributi specialistici con la realtà
operativa della pediatria di libera scelta;
e. Conduzione delle sessioni in modo da favorire la partecipazione e l'interesse
dei pediatri partecipanti.
1.5 Aggiornamento degli specialisti pediatri di libera scelta
I corsi di aggiornamento sono realizzati dalle Aziende singolarmente o in collaborazione
tra loro in conformità al disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'Art. 8, per il
tramite del CTSA che individua, se necessario, i consulenti esterni ai quali ricorrere.
I corsi si svolgono il sabato mattina per almeno 8 sabati e per almeno 32 ore annue.
L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire il servizio durante le ore
di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati
per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere
a carico dell'Azienda.
Nell'ambito delle 32 ore annue potranno essere riconosciute attività di aggiornamento,
nella misura massima di 16 ore, scelte autonomamente dai pediatri, purchè le stesse
risultino accreditate dalla F.N.OO.MM. CeO o dal CTS regionale senza oneri aggiuntivi
oltre quelli previsti dal comma 5 dell'Art.8 dell'A.C.N. La partecipazione a queste
attività deve essere preventivamente comunicato al CTSA.
Ai sensi dell'Art. 8 comma 11 i corsi sono a carico del S.S.N. La Regione stabilisce
annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento degli specialisti
pediatri di libera scelta, ripartendole fra le Aziende con vincolo di destinazione.
Per l'assolvimento dei compiti previsti al punto 1.4 al pediatra animatore di formazione
è corrisposto, ai sensi del comma 8 dell'Art. 8, un compenso come previsto dalla
circolare del Ministero del Lavoro n. 130/95, G.U. n. 258 del 4/11/1995.
Nelle more della realizzazione della formazione degli Animatori, i fondi vengono
comunque assegnati alle Aziende che realizzano l'attività di formazione mediante
il CTSA al quale farà carico la programmazione, realizzazione e la verifica dell'attività
formativa.
2.0 - Associazionismo Medico (Art.53)
2.1 Pediatri in associazione
Al fine di ottenere una maggiore disponibilità del servizio di pediatria, con una
più pronta e continua risposta ai bisogni del cittadino e con la possibilità di
conseguire anche un più elevato ed articolato livello di prestazioni mediche burocratiche,
i pediatri iscritti negli elenchi possono concordare forme di lavoro associato finalizzate
a garantire una o più delle seguenti forme organizzate di assistenza espresse in
obiettivi:
a. Coordinamento degli orari di apertura degli studi dei singoli medici che fanno
parte dell'associazione, tale da garantire un orario complessivo di apertura degli
stessi di almeno cinque ore giornaliere distribuite nel mattino e nel pomeriggio
per cinque giorni alla settimana, secondo un orario determinato dai pediatri in
rapporto alle esigenze della popolazione assistita; nei giorni prefestivi è assicurata
l'attività ambulatoriale in quel giorno, se ordinariamente prevista fino alle ore
10; ciascun pediatra si impegna a svolgere la propria attività anche nei confronti
di tutti gli assistiti degli altri pediatri dell'associazione, nei casi in cui,
per urgenza clinica o burocratica, siano impossibilitati a rivolgersi al proprio
pediatra in tempo utile. Inoltre si obbliga a svolgere la propria attività anche
nei confronti negli assistiti degli altri pediatri che si trovano in regime di ADI
per motivi di urgenza. S'impegna altresì a partecipare alla sperimentazione del
rispetto dei livelli di spesa programmati ed altre sperimentazioni concordate a
livello regionale, di A.U.S.L., o di distretto. Più Associazioni possono collaborare
per proposte e realizzazione di Progetti Obiettivo comuni.
b. Acquisizione, per tutti gli assistiti dei pediatri dell'associazione della collaborazione
di figure professionali diverse: mediche, infermieristiche, segretariali o tecniche;
la collaborazione può essere garantita attraverso un rapporto di dipendenza, o di
libero professionale, o fornito da società o cooperative o associazione di servizio
comunque utilizzato secondo le norme vigenti.
c. Realizzazione di un sistema informativo elettronico comune ed integrato tale
da consentire a ciascun pediatra l'accesso alle informazioni cliniche di assistiti
di altri pediatri dell'associazione, sempre nel rispetto delle regole deontologiche
e della legge 675/96 sulla privacy.
2.2
L'associazione fra i medici è costituita sulla base di un regolamento ispirato ai
seguenti principi e criteri organizzativi:
a. L'associazione è libera volontaria e paritaria;
b. L'accordo che costituisce la medicina in associazione è liberamente concordato
tra i pediatri partecipanti e depositato presso l'Azienda e l'Ordine dei medici;
c. Esso dichiara negli scopi uno o più degli obiettivi sopra elencato;
d. Dell'associazione possono far parte soltanto pediatri convenzionati nello stesso
ambito territoriale di scelta del comune o ambito territoriale di scelta per i gruppi
di comuni così come determinato dalla Regione con nota N. 24/3725/116/16 del 12
febbraio '97;
e. Dell'associazione possono far parte da due a non più di quattro pediatri di libera
scelta;
f. Ciascun medico può far parte di una sola associazione;
g. All'interno dell'associazione viene eletto un pediatra rappresentante cui l'Azienda
dovrà fare riferimento;
h. Devono essere previste riunioni periodiche tra i pediatri associati per la verifica
del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati;
i. Ciascun partecipante all'associazione è disponibile a svolgere la propria attività
anche nei confronti degli assistiti degli altri pediatri associati, nei limiti previsti
da ciascun obiettivo di assistenza dichiarato;
j. A ciascun pediatra dell'associazione vengono liquidate le competenze relative
alle scelte di cui è titolare;
k. Non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione
del pediatra titolare della scelta;
l. L'organizzazione del lavoro è stabilita autonomamente all'interno dell'associazione,
compresa la definizione delle necessarie compensazioni dovute alle differenze del
numero di scelte in carico a ciascun componente del gruppo; all'interno del gruppo
stesso può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di situazione;
m. La suddivisione delle spese di gestione dell'associazione e dell'attività ad
essa connessa viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo;
n. In caso di conflitti insorti all'interno dell'associazione, è arbitro l'Ordine
Provinciale dei Medici.
L'Azienda può procedere in qualsiasi momento alla verifica dell'effettiva realizzazione
degli obiettivi programmati dall'associazione. Periodicamente l'associazione può
aumentare il numero degli obiettivi programmati.
2.3 Prescrizioni
Per le prescrizioni farmaceutiche e/o di visite specialistiche esami strumentali
e di laboratorio, l'associazione si fornirà di apposito timbro ai bordi del quale
sarà riportata la seguente dicitura: "Associazione Medica: Dott. _________ Dott._________
Dott. _________ Dott. _________".
Resta inteso che ciascun medico associato può utilizzare il proprio ricettario medico.
La prescrizione in favore di assistiti di altro medico facente parte dell'associazione
è consentita in quanto lo stesso è parte integrante dell'associazione.
2.4 Richieste d'inserimento
I pediatri che intendono realizzare la pediatria in associazione possono produrre
apposita domanda alla A.U.S.L. competente allegando copia del regolamento di esecuzione.
La A.U.S.L.. verificata la regolarità dell'istanza, il possesso dei requisiti da
parte dei richiedenti, e la speculare conformità del regolamento alla norma convenzionale,
comunicherà agli interessati la data di avvio della medicina in associazione, data
dalla quale verranno corrisposte le indennità concordate.
La A.U.S.L.. deve dare risposta all'istanza di avvio della medicina in associazione
entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della stessa in mancanza la istanza
si riterrà tacitamente accolta.
I pediatri che partecipano alla pediatria di gruppo possono anche partecipare all'associazionismo.
La incentivazione delle due forme vanno a sommarsi.
2.5 Trattamento economico
Ad ogni pediatria che partecipa all'associazione è riconosciuto, per ciascun assistito
in carico e per ciascun obiettivo programmato dall'Associazione, un compenso forfetario
annuo di lire 8.000, da corrispondersi in dodici mensilità, nella misura massima
del 20% dei pediatri convenzionati. Prioritariamente saranno accolte le domande
dei pediatri che non stanno già sperimentando la Pediatria di Gruppo. Per richieste
superiori alla percentuale del 20% gli obiettivi saranno regolamentati e concordati
con l'A.U.S.L.
Le parti si impegnano ad un anno dall'entrata in vigore dell'istituto a verificare
costi e benefici per un ulteriore futuro incremento percentuale.
3.0 - Bilanci di salute (Art.32, Lettera h, e Allegato L)
3.1
Le parti concordano che l'Istituto dei Bilanci di salute di cui all'Accordo Regionale
recepito dalla G.R.
il 26/09/97 n. 7191 debba ritenersi, per l'anno 1998
vigente in prorogatio alla pari dell'intero accordo di cui al D.P.R. 613/96.
Inoltre precisano che l'Istituto dei bilanci di salute, avrà per destinatari anche
i bambini nati dopo l'1/1/1998.
4.0 - Libretto Sanitario Pediatrico (Art.32, Comma 3, Lettera a)
4.1
Al fine di dotare le famiglie di tale importante documento sanitario che segue l'evoluzione
dello sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino le parti concordano di distribuire
il libretto sanitario a tutti i nati dal 1/1/1992.
Il Pediatra di famiglia, per i bambini nati dall'1/1/92 fino alla data di inizio
di distribuzione dei libretti, avrà cura di ritirare dalla propria A.U.S.L. i libretti
che provvederà a compilare e distribuire alle famiglie interessate. La A.U.S.L.
individua il titolare del libretto sanitario pediatrico utilizzando lo stesso codice
regionale del libretto sanitario. In caso di smarrimento del libretto c'è l'obbligo
della denunzia alla A.U.S.L.. che provvederà a fornire un duplicato che il pediatra
si obbliga a ricompilare senza compensi ulteriori.
Per i bambini nati successivamente alla data di distribuzione dei libretti sanitari
pediatrici si provvederà come già concordato nell'intesa approvata dalla G.R. n.
7191 del BUR n. 107 del 26/09/97.
Per la compilazione e successivo aggiornamento del libretto al pediatra verrà corrisposto
un compenso lordo annuo di lire 7.000 per ciascun libretto sanitario compilato,
esclusivamente per gli assistiti in carico da 0 a 6 anni d'età. Tale compenso sarà
liquidato in 12 mensilità.
Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di attivazione di ciascun libretto
il pediatra invierà alla propria A.U.S.L. elenco nominativo con relativo codice
regionale.
Si precisa che tale prestazione, non rientrando fra quelle previste espressamente
dall'allegato B, non rientra nel tetto del 25% di cui al comma 6 del medesimo allegato.
Le parti s'impegnano ad inserire nel Libretto Sanitario Pediatrico le certificazioni
previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 103 del 2/07/1996 propedeutiche per
effettuare le vaccinazioni obbligatorie e facoltative
5.0 - Prestazioni e attività aggiuntive (Art. 51)
5.1 Prestazioni aggiuntive eseguibili nell'ambito degli accordi regionali di cui
al capo IV (lettera C dell'allegato B dell'Art. 43 lettera F del D.P.R. 613/96).
Prestazioni correlate alle attività di cui all'Art. 51:
• Spirometria: compenso di £ 30.000;
• Test cutanei allergometrici: compenso £ 15.000 (gruppo di 10 allergeni);
• Vaccinazioni non obbligatorie nell'ambito di campagne di vaccino profilassi promosse
dalla Regione Puglia o dalle Aziende. Compenso di £ 15.000 per dose vaccino.
Resta inteso che tutte queste prestazioni , in quanto aggiuntive,rientrano nel tetto
massimo mensile del 25% come previsto dal punto 6 dell'allegato B.
5.2
Le parti concordano che, in relazione alle prestazioni di cui all'allegato B lettera
B (screening per ambliopia e boel test), al fine di ridurre l'onere burocratico
e disagi all'utenza, tali prestazioni siano eseguite senza autorizzazione sanitaria
della A.U.S.L..
5.3 Educazione sanitaria e promozione della salute (Art. 51, comma 2)
Al fine di consentire una razionalizzazione dell'utilizzo dei servizi sanitari che
abbia come primo beneficio una riduzione della spesa a parità di prestazioni erogate
ciascuna Azienda attiverà un piano di educazione sanitaria con la collaborazione
dei pediatri di libera scelta di cui al D.P.R. 613/96 nonché dei medici della medicina
dei servizi di cui al D.P.R. 484/96.
La pianificazione potrà comprendere la divulgazione di un bollettino redatto con
il contributo dei medici pediatri.
Tali prestazioni saranno considerate "aggiuntive" dal punto di vista economico e
saranno quantificate in sede aziendale, con compenso orario così come previsto dall'Art.56,
comma 1° del D.P.R. 613/96.
L'Azienda e/o il pediatra potrà organizzare dei corsi didattici di educazione sanitaria
anche in collaborazione con le istituzioni private o pubbliche di istruzione. In
tal caso gli oneri economici potranno essere a carico dei beneficiari dell'attività
oraria svolta dal pediatra.
L'attivazione dei corsi avverrà tramite la presentazione di progetti obiettivo da
sottoporre al visto dell'Azienda ed all'approvazione dell'ente destinatario.
L'educazione sanitaria potrà anche essere rivolta a gruppi specifici di pazienti,
non meno di dieci, che avranno fatto istanza al proprio pediatra e per conoscenza
all'Azienda di apprendere particolari nozioni o metodiche comportamentali utili
alla gestione, alla stabilizzazione e/o alla risoluzione di problematiche connesse
allo stato di salute.
Preciso rilievo dovrà essere dato alla prevenzione intesa anche come strumento per
la riduzione della spesa sanitaria.
A tal fine ogni Azienda deve indicare nel proprio bilancio un fondo pari al 6% per
la prevenzione secondo quanto disposto dal Piano Sanitario Nazionale 1994/1996.
Da tale stanziamento verranno prelevati i fondi da utilizzare per progetti di prevenzione.
5.4 - Altre prestazioni e attività aggiuntive (Art.51)
I medici pediatri sono tenuti inoltre ad effettuare le seguenti prestazioni aggiuntive:
a. interventi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese alcune
sociali secondo protocolli che definiscono l'attività del pediatra di base e i casi
di ricorso al secondo livello specialistico (diabete, ipertensione, broncopneumopatie
ostruttive, asma, forme neurologiche ecc.);
b. sperimentazione iniziative di telemedicina;
c. partecipazione a progetti obiettivo a carattere nazionale, regionale e aziendale;
d. partecipazione a procedure di verifiche della qualità;
e. svolgimento di attività di ricerche epidemiologiche e partecipazione alla tenuta
di registri per patologie;
f. informatizzazione (attivazione di un sistema informatico integrato tra medici
pediatri di base, presidi delle A.U.S.L., centri unificati di prenotazione e scambi
telematici di informazioni sanitarie, anche a fini di ricerca epidemiologica e di
valutazione della qualità della prestazione e dei relativi costi).
I progetti di cui sopra possono essere organizzati a livello aziendale.
I protocolli e il relativo compenso saranno concordati tra le OO.SS. dei pediatri
convenzionati e le singole Aziende.
6.0 - Assistenza domiciliare anche in forma integrata. Tutela della salute dei minori
non autosufficienti. (Art. 32, Comma 2, Lettera a)
6.1
Il pediatra di libera scelta sarà chiamato ad una maggiore qualificazione del proprio
intervento, ad una forte integrazione con i servizi distrettuali ed ad una corresponsabilizzazione
nell'uso delle risorse disponibili. Il distretto dovrà rappresentare per i cittadini
il momento qualificante dei servizi sanitari e sociali erogati dall'Azienda ed assumere
il ruolo di accoglimento, analisi, valutazione ed orientamento della domanda nonché
della organizzazione della risposta.
L'Assistenza Domiciliare Integrata è un servizio che deve essere garantito anche
ai minori non autosufficienti affetti da patologie cronico-disabilitanti, siano
congenite e/o acquisite. Obiettivo dell'ADI è quello di garantire quanto previsto
nel Piano Sanitario Nazionale ed in particolare "Attivazione o potenziamento dei
Servizi di Assistenza Domiciliare (ADI) in favore delle famiglie con portatori di
handicap gravi in età da 0 a 14 anni", fatto salvo quanto previsto dall'Art. 28
comma 4 dell'A.C.N.
E' indispensabile operare in stretto collegamento con le Amministrazioni Comunali,
con il pediatra di base e con gli altri servizi sanitari esistenti nell'A.U.S.L..
Obiettivi che si intende raggiungere:
• Aumentare il livello di integrazione sociale del minore della famiglia, eliminando
il rischio di istituzionalizzazione o riducendo lo stesso per i periodi strettamente
necessari a garantire programmi riabilitativi.
• Contenimento delle complicanze invalidanti di tipo irreversibile.
• Promozione della permanenza dei minori in famiglia.
• Riduzione dell'iperconsumo di farmaci.
• Razionalizzazione degli interventi diagnostici e/o riabilitativi in piccoli pazienti
con patologie croniche.
• Riduzione dei ricoveri impropri nonché dell'utilizzo improprio dei servizi ospedalieri.
Il pediatra di libera scelta individua come popolazione bersaglio per l'Assistenza
Domiciliare Integrata le famiglie con soggetti con handicap gravi in età da 0 a
14 anni. In particolare bambini con:
1. Malattie cromosomiche e/o genetiche;
2. Cardiopatie congenite con insufficienza cardiaca;
3. Insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale, con particolare
attenzione alle problematiche asmatiche;
4. Gravi artropatie degli ari inferiori con grave limitazione funzionale;
5. Cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
6. Tetraplegici;
7. Immunodeficienza acquisita;
8. Diabete mellito insulino-dipendente;
9. Disturbi psicotici;
10. Epilessie gravi;
11. Prematuri;
12. Bambini con grave situazione di disagio familiare o già sottoposti a procedimenti
tutelari da parte del Tribunale de Minori;
13. Bambino violato;
14. Neonati a rischio di deficit neurosensoriali;
15. Miopatie;
16. Neonato sano (prima ed unica visita entro il 15° giorno dalla nascita, anche
ai fini di una promozione dell'allattamento materno). Infatti in molte strutture
ospedaliere è stata adottata la consuetudine di dimettere il neonato sano in terza
giornata di vita senza predisporre una rete di servizi sul territorio capaci di
effettuare un corretto follow up del neonato. I protocolli di dimissione precoce
sono stati adottati principalmente per motivi finanziari (DRG), i costi però vengono
così trasferiti sul territorio, con possibilità di un monitoraggio inadeguato dei
neonati e di un incremento della spesa per un maggior numero di rientri in ospedale.
Una équipe multidisciplinare affianca il pediatra di libera scelta nella predisposizione
di una diagnosi polifunzionale sul paziente ed individua gli interventi riabilitativi
che devono essere effettuati, i tempi, i modi nonché gli operatori che devono essere
impegnati. Inoltre esprime parere circa la fornitura di protesi ed ausili e racchiude
in una cartella clinica gli interventi.
Della suddetta équipe fanno parte:
• Medico specialista pediatra;
• Medico specialista interessato per competenza;
• Infermiere professionale e/o altro terapista della riabilitazione, puericultrice,
vigilatrice d'infanzia;
• Psicologo;
• Assistente sociale.
Si precisa che l'ADI in ogni caso sarà attivata nell'ambito della programmazione
e dei livelli assistenziali della A.U.S.L..
6.2 Metodologia di intervento
Il servizio è attivato direttamente dal pediatra di libera scelta di concerto col
responsabile delle attività sanitarie del distretto di residenza del paziente, anche
su segnalazione di:
• Responsabile del dipartimento ospedaliero all'atto delle dimissioni;
• Servizi sociali;
• Familiari del pazienti.
Per ogni singolo paziente il pediatra predispone un programma articolato di interventi
socio-sanitari. Tale programma dovrà essere concordato con il responsabile del distretto
e dovrà contenere anche gli interventi demandati, per competenza, ad altri operatori
della A.U.S.L., nonché i momenti di verifica degli interventi stessi.
Il dirigente del distretto comunica l'ingresso in ADI del paziente entro 48 ore.
L'impegno del Pediatra di Libera scelta è quello di assicurare le visite domiciliari
ai pazienti destinatari dell'intervento, nonché la continuità terapeutica dopo la
eventuale dimissione ospedaliera, la tenuta e l'aggiornamento di una cartella clinica
unificata capace di raccogliere tutte le informazioni sanitarie utili alla corretta
gestione clinica del paziente.
6.3 Trattamento economico.
Per ogni caso trattato, intendendosi il processo di attivazione dell'ADI ed il coordinamento
degli interventi, sarà corrisposto al pediatra di libera scelta una somma annua
pari a £ 150.000. Per ogni accesso a domicilio le parti concordano un compenso di
£ 40.000.
7.0 - Diritti sindacali (Art.9, Comma 1 e 2)
7.1
Le parti concordano, in applicazione da quanto previsto dal comma 1 e 2 dell'Art.9
del D.P.R. 613/96, un rimborso di spesa per le sostituzioni per la partecipazione
a comitati, commissioni ed organismi previsti da già citato D.P.R. 613/96 così quantificato:
Ai medici che partecipano ad organismi attivati a livello Regionale:
• Quattro ore per i medici residenti nel comune ove ha sede l'organismo;
• Sei ore per i medici residenti nella provincia ove ha sede l'organismo;
• Sette ore per i medici residenti fuori dalla provincia ove ha sede l'organismo.
Ai medici che partecipano ad organismi attivati a livello aziendale:
• Tre ore ai medici residenti nello stesso Comune;
• Cinque ore per i medici residenti in altri Comuni.
Sarà inoltre corrisposto il rimborso forfetario pari a 1/5 del costo della benzina,
per Km oltre alle spese assicurative per infortuni derivanti dal viaggio per la
partecipazione alle riunioni di cui sopra. Le aziende stipuleranno apposite polizze
assicurative tipo KasKo per la copertura totale per infortuni occorsi in itinere
per il raggiungimento della sede dell' organismo, limitatamente alla partecipazione
alle riunioni
8.0 - Regolamentazione delle attività territoriali programmate (Art. 48, Comma 4)
8.1
1. Le attività territoriali programmate da svolgersi nei distretti sono quelle previste
dall'Art. 47 del D.P.R. 613/96.
2. Lo svolgimento dell'attività può avvenire, oltre che nei presidi Sanitari Distrettuali,
anche presso collettività, quali scuole, istituti di accoglienza, ecc.
3. Il compenso orario è stabilito in £ 40.000.
4. Al medico che si avvalga del proprio automezzo per spostamenti dovuti allo svolgimento
di attività al di fuori dei presidi dell'Azienda, spetta un rimborso pari ad 1/5
del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso.
9.0 - Esercizio del diritto di sciopero, prestazioni indispensabili ai sensi della
legge 146/90 e dell'Art. 17 D.P.R. 613/96.
9.1
Le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali effettuate
e documentate mediante controfirma del genitore, dai pediatri che aderiscono allo
sciopero, saranno compensate con la tariffa delle visite domiciliari di cui all'Art.
41 D.P.R. 613/96 sino e non oltre al 40% del compenso per competenze fisse giornaliere.
10.0 - Pediatria di gruppo (Art. 54, lettera q).
10.1
Le parti concordano che in, via sperimentale, potranno essere attivate forme di
lavoro di gruppo costituite da pediatri di libera scelta e medici di medicina generale.
11.0 - Indennità di collaborazione informatica (Art. 43, punto I) e indennità di
collaboratore per studio medico (Art. 43, punto L).
11.1
Le parti richiamano il contenuto del precedente accordo recepito e approvato dalla
G.R. con delibera n. 1751 del 15/04/1997, pubblicato sul BUR n. 54 del 14/05/1997,
che qui si ha per integralmente ritrascritto, per quanto attiene l'indennità di
collaborazione informatica e di collaboratore di studio.
11.2
Per i medici che già percepivano l'indennità di informatica secondo la precedente
normativa con requisiti dimostrati e verificati, tali indennità decorre dall'1/1/1997.
Ai medici che forniranno alle A.U.S.L. o alla Regione dati demografici e statistico
epidemiologici in esecuzione di Progetti Obiettivo, sarà corrisposta una indennità
aggiuntiva ed annua di £ 10.000 (diecimila) per assistito in carico da corrispondersi
in quote mensili.
11.3
Ai pediatri che partecipano alla pediatria di gruppo o a quella in associazione,
le indennità di informatica e collaboratore di studio vanno comunque corrisposte
al di fuori dei tetti percentuali massimi previsti.
12.0 - Livello di spesa programmata (Art. 52)
12.1
Le A.U.S.L. attivano progetti per il rispetto dei livelli di spesa programmati tramite
il Comitato Consultivo Aziendale. Tali progetti, che devono essere riferiti all'intero
anno solare, prevedono:
a. Le modalità per il calcolo dei livelli di spesa programmati;
b. Le modalità per individuare le spese direttamente indotte dai pediatri convenzionati
e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche
e di ricovero;
c. Le procedure di verifica della qualità delle prestazioni e dei risultati attesi.
In particolare per quanto attiene la spesa indotta, deve essere attribuita al Pediatra
di libera scelta quella derivante esclusivamente dalle proprie prescrizioni o da
quelle del proprio sostituto.
La prescrizione di farmaci ad alto costo, con note CUF o registro U.S.L., verrà
scorporata in sede di verifica dalla spesa indotta al singolo pediatra ed opportunamente
valutata.
Le ricette timbrate da medici diversi dal pediatra di libera scelta, ancorchè relative
a suoi assistiti, vengono attribuite al Medico prescrittore.
A cura del Comitato ex Art. 11 vengono definite le condizioni per il riconoscimento
della spesa indotta. Lo stesso Comitato procederà ad una verifica trimestrale a
livello della propria A.U.S.L. i cui risultati saranno trasmessi alla Regione.
I risparmi derivanti dall'applicazione dei livelli di spesa programmati saranno
oggetto di incentivazione con accordi a livello Aziendale.
13.0 - Zone disagiate (Art.43, lettera H)
13.1
Per lo svolgimento dell'attività convenzionata del Comune "Isole Tremiti", identificata
dalla Regione come zona disagiatissima, spetta un compenso accessorio annuo del
200% su tutte le voci economiche da corrispondersi mensilmente.
Dichiarazione a Verbale 1
L'Art. 46 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri
di libera scelta prevede la possibilità della partecipazione dei pediatri nelle
attività di Continuità Assistenziale, garantendo pertanto la continuità dell'assistenza
pediatrica in forma diretta durante il tempo in cui il pediatra di fiducia non è
tenuto a prestare la sua attività professionale.
A tal fine le parti si impegnano, ciascuno per la sua competenza, ad esaminare la
presente problematica, valutandone la compatibilità con le risorse, contestualmente
all'Accordo per l'Emergenza Territoriale.
Bari li 26/01/1998
Per la parte pubblica:
DOTT. MICHELE SACCOMANNO Assessore alla Sanità Regione Puglia
AVV. PAOLO PELLEGRINO Direttore Generale A.U.S.L. LE/1
ING. GIOVANNI B. PENTASUGLIA Direttore Generale A.U.S.L. BA/4
DOTT. GIUSEPPE TRAGNI Responsabile Ufficio Convenzioni
Per la parte medica:
DOTT. RUGGIERO PIAZZOLLA Segretario Regionale F.I.M.P.
DOTT. LUDOVICO ABBATICCHIO Segretario Regionale C.U.M.I.
DOTT. ITALO EBERLIN Segretario Regionale C.I.S.L.
DOTT. FRANCESCO MININNI Segretario Regionale C.O.N.F.S.A.L.
DOTT. SALVATORE CACCIATORE Segretario Regionale C.I.P.E.
DOTT.SA ANNA LAMPUGNANI Ordine dei Medici di Bari
Bilanci di salute
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 9-10-1997
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 1997, n. 7191
Recepimento accordo regionale stipulato al sensi dell'art. 55 del DPR (DPR 613/96),
tra la Regione Puglia ed I Sindacati firmatari dell'accordo nazionale avente ad
oggetto "Bilanci di salute" art. 32 conuna 2 lett. H ed allegato L dei DPR 613/96.
LA GIUNTA REGIONALE
DELIBERA
1) di approvare l'Accordo stipulato nelle sedute del 3 e 10 luglio' 1997, tra la
Regione Puglia e i Sindacati firmatari déll'Accordo nazionale della medicina pediatrica
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) del D.L.vo n. 502/92 modificato dal D.L.vo
n. 5177/93 nonché ai sensi dell'art. 55 del DPR 613/96.
2) di far presente che detto Accordo ha ad oggetto: "Bilanci di salute ex art. 32
comma 3 lettera H ed allegato L del DPR 613/96".
3) di allegare detto Accordo alla presente delibera sotto la lettera A) per formarne
parte integrante e sostanziale;
4) di disporre la pubblicazione sul -BURP del presente provvedimento e dell'Accordo
allegato;
5) di dichiarare che il presente atto non prevede oneri finanziari a carico del
bilancio regionale e e non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi della
Legge 127/97.
VERBALE N. 3 DEL 3-7-1997
ACCORDO STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DPR 613/96 TRA LA REGIONE PUGLIA ED
i SINDACATI FIMP, CUMI-AMFUP E CISL MEDICI. AVENTE AD OGGETTO "BILANCI DI SALUTE",
ART. 32 COMMA 2 LETTERA H ED ALLEGATO L DEL DPR 613/96.
Le parti dopo ampia ed approfondita discussione sui bilanci di salute di cui all'art.
32 ed allegato L dell'Accordo nazionale di medicina pediatrica, stipu lano e sottoscrivono
ai sensi dell'art. 55 del DPR 613/96, il seguente Accordo.
Tra i compiti di prevenzione demandati al pediatra convenzionato assume notevole
importanza il controllo programmato dello stato di salute (benessere fisico e psichico
associato a riduzione del rischio di morbilità) della popolazione infantile, di
coinvolgimento delle famiglie e della scuola in raccordo con la medicina dei servizi.
Il DPR 613/96 prevede un programma di sorveglianza sanitaria in età pediatrica all'art.
32 comma 2 lettera H ed allegato L da eseguirsi da parte del pediatra, per i nati
fino al 31-12-1997.
Detto programma si pone i seguenti obiettivi:
• uno generale della prevenzione della morbilità e dell'handicap del soggetto in
età evolutiva;
• uno specifico di prevenzione secondaria di precoce riconoscimento delle patologie
della crescita somatica, delle funzioni di organo e dello sviluppo psichico neuro
sensoriale;
• un obiettivo collegato di prevenzione primaria in quanto le visite di controllo
sono l'occasione per interventi di educazione sanitaria sul singolo con riferimento
all'alimentazione, alle vaccinazioni alla prevenzione degli incidenti ed alle norme
igienico in generale.
I termini bilanci di salute e "visite - età filtro" si riferiscono entrambi alle
prestazioni e di cui all'art. 32 comma H.
Tali prestazioni rientranti tra i compiti dei pediatra remunerati a quota variabile
(cioè con quota aggiuntiva in funzione delle prestazioni rese), consistono in visite
eseguibili ad età prestabilite, mirate al controllo dello sviluppo psichico e sensoríale
e alla ricerca dei fattori di rischio con particolare riguardo alla individuazione
precoce dei soggetti affetti da handicap neurosensoriali e psichici.
CALENDARIO DELLE VISITE
Nella fascia di età compresa tra la nascita ed il concepimento del 6° anno di età
del bambino sono previste nell'ambito del programma in oggetto 8 visite ad età filtro
per ciascuno dei seguenti intervalli temporali:
1. primo mese;
2. terzo mese;
3. sesto mese;
4. decimo-dodicesimo mese;
5. diciottesimo mese;
6. ventiquattresimo mese;
7. trentaseiesimo mese;
8. sessantaseiesimo mese;
la individuazione del mese per ogni visita non deve intendersi tassativa per cui
è possibile anticiparla o posticiparla di 30 giorni.
CONTENUTO DELLE VISITE
Prima visita l° mese
a) misurazione del peso, lunghezza, circonferenza cranica;
b) esame fisico;
c) valutazione psico-motoria;
d) valutazione sensoriale;
e) valutazione relazione madre-bambino;
f) promozione dell'allattamento materno;
g) profilassi vit. D;
h) informazione sul trasporto sicuro in auto.-
Seconda visita 3° mese
a) Controllo auxologico (peso, altezza, circonferenza cranica, fontanella anteriore)-,
b) Esame obiettivo generale (apparato cardiocircolaItorio e respiratorio, addome,
genitali);
c) valutazione psicomotoria e sensoriale;
d) valutazione relazione madre-bambino;
e) indicazioni dietetiche (sostegno allattamento al seno ed eventuale profilassi
vitaminica); eventuale valutazione ecografica delle anche;
g) promozione ciclo vaccinale.
Terza visita 6° mese
a) Controllo auxologico (peso, altezza, circonferenza cranica, fontanella anteriore);
b) esame obiettivo generale;
c) valutazione psicomotoria e sensoriale;
d) valutazione relazione madre-bambino;
e) indicazioni dietetiche (inizio svezzamento, eventuale profilassi vitaminica e
della carie); controllo ciclo vaccinale;
Quarta visita 10°-12° mese
a) Controllo auxologico (peso, altezza, circonferenza cranica);
b) esame obiettivo generale (apparato cardiocircolatorio e respiratorio, apparato
locomotore, genitali);
c) valutazione psicomotoria e sensoriale;
d) valutazione e relazione madre-bambino;
e) scambio informativo su gioco, calzature,. prevenzioni incidenti; indicazioni
diettiche (proseguimento divezzamento, eventuali profilassi vitaminica e della carie);
g) promozione vaccinazione MMR e valutazione ciclo vaccinale;
Quinta visita 18° mese
a) misurazione del peso, lunghezza, circonferenza cranica;
b) esame fisico;
c) valutazione psico-motoria;
d) informazione sull'alimentazione;
e) verifica dell'avvenuta vaccinazione anti-morbillo ed eventuale rinforzo.
Sesta visita 24° mese
a) controllo auxologico (peso, altezza e circonferenza cranica);
b) esame obiettivo generale;
c) controllo ortopedico;
d) valutazione psicomotoria e sensoriale;
e) valutazione relazione adulti-bambino; discussione abitudini alimentari (profilassi
della carie)-
g) scambio informativo su gioco, calzature, prevenzione incidenti educazione al
vasino;
h) controllo scheda vaccinale.
Settima visita 36° mese
a) Controllo auxologico (peso, altezza);
b) esame obiettivo generale (dentatura decidua e valutazione dento-maxillo-facciale);
c) valutazione psicomotoria sensoriale e del linguaggio;
d) controllo della deambulazione;
e) valutazione relazione adulti-bambino
f) scambio informativo su educazione alimentare, elementi di igiene orale, gioco,
prevenzione incidenti, controllo sfinteri;
g) 'controllo ciclo vaccinale.
Ottava visita 66° mese
a) Controllo auxologico (peso, altezza,.body mass index);
b) esame obiettivo generale (apparato cardiocircolatorio e respiratorio, genitali,
colonna vertebrale, igiene orale ed occlusione, otoscopia);
c) misurazione della pressione arteriosa;
d) valutazione linguaggio;
e) valutazione relazione adulti-bambino; scambio informativo educazione alimentare,
elementi di igiene orale, gioco, prevenzione incidenti
g) informazione e promozione del Tine-test;
h) controllo scheda vaccinale.
NOTIFICA DELLE VISITE
All'atto dell'esecuzione di ciascuna visita il pediatra compila l'apposita scheda
numerata contenuta nel libretto pediatrico di cui al capoverso successivo.
Ai fini della corresponsione del compenso, il pediatra trasmette, ai sensi del punto
1 dell'art. 6 dell'allegato E, alla AUSL entro 10 giorni dei mese successivo a quello
di effettuazione di prestazione, la documentazione delle visite effettuate, riportando
il numero complessivo delle visite in calce al prospetto utilizzato per il riepilogo
delle prestazioni aggiuntivo ed allegando le copie delle relative schede tratte
dal libretto.
In attesa del libretto pediatrico ai fini della corresponsione dei compenso, il
pediatra trasmetterà copia dell'apposita scheda riportato in fac-simile all'allegato
L dell'Accordo.
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
I compensi stabiliti in L. 24.000 per ciascuna visita sono liquidate dalla AUSL
insieme con lo stipendio relativo al mese successivo a quello di rendicontazione
delle visite a condizione che le prestazioni siano state noúflcate alle AUSL nei
tempi e nei modi previsti dal presente Accordo.
LIBRETTO SANITARIO PEDIATRICO
Il libretto pediatrico è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria
dell'età evolutiva fondato sulle visite ad età filtro di cui al presente Accordo.
Il libretto pediatríco rappresenta lo strumento di raccolta dei principali dati
relativi alla salute del bambino da 0 a 14 anni, nonché il mezzo di comunicazione
tra famiglia, pediatra di fiducia ed altri operatori sanitari.
La Regione si impegna ad adottare il nuovo libretto pediatrico regionale entro il
31-12-1997.
Detto libretto sarà predisposto e concordato da apposita Commissione paritetica
designata dalle parti contraenti il presente Accordo.
Il libretto sarà composto dalle seguenti sezioni:
• dati anagrafici ed anamnestici familiari;
• notizie relative alla gravidanza e al parto,
• periodo neonatale;
• controlli programmati (visite ad età filtro)
• visite intercorrenti;
• schede riassuntive periodiche (bilanci di salute propriamente detti)
Il libretto è conservato a cura del legale rappresentante del bambino al quale viene
affidato di norma al momento della dimissione dal Centro Neonatale.
Qualora il libretto non venga rilasciato dal Centro Ostetrico Ginecologico, sarà
a cura del competente sportello della AUSL fornito alla famiglia al momento della
scelta del pediatra di base.
Il pediatra di famiglia, limitatamente alle sezioni di propria competenza, è tenuto
a compilare ed aggiornare il libretto a seguito delle visite programmate o intercorrenti
che effettua in favore, del bambino.
Si rinvia al momento in cui sarà distribuito il libretto sanitario, la quantificazione
della maggioranza del compenso forfettario lordo annuo di cui alla lettera a) -dell'art.
32 dell'.Accordo Nazionale.
La proposta dell'Ufficio di far decorrere, agli effetti giuridici ed economici il
presente Accordo, dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta
Regionale non viene accolta dalla parte medica.
La rappresentanza medica propone che la decorrenza economica del presente Accordo
retrodati almeno al 5 dicembre 1996 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Accordo Nazionale.
A tal fine la parte medica produce l'Accordo decentrato stipulato in materia dalla
Regione Piemonte.
La parte pubblica attesa la importanza della questione ed in particolare i riflessi
economici sui bilanci delle AA.UU.SS.LL., si riserva una riflessione in merito rinviando
di otto giorni la decisione.
Pertanto la delegazione si autoconvoca per il giorno 10 luglio 1997 alle ore 10,00.
VEPBALE N. 4 DEL 10-07-1997
ACCORDO STIPULATO AI SENSI DELL' ART. 55 DEL DPR 613/96 TRA LA REGIONE PUGLIA ED
1 SINDACATI FIRMATARI DELL' ACCORDO NAZIONALE DI PEDIATRIA AVENTE AD OGGETTO "BILANCI
DI SALUTE' EX ART. 32 COMMA 2 LETTERA H ED ALLEGATO L DEL DPR 613/96
Le parti, sciogliendo la riserva formulata nell'ultima seduta del 3-7-97, stabiliscono
che la decorrenza ai fini economici dei bilanci di salute così come approvati nella
precedente seduta, venga fissata a far tempo dalla data di pubblicazione sulla G.U.
del D.P.R. 613/96, cioè dal 5-12-96.
Indennità informatica, di collaboratore e Pediatria di gruppo
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 1997, n. 1751
Recepimento accordo regionale di cui al capo 6° del Contratto di Medicina Pediatrica
(DPR 613/96), avente all'oggetto: "Istituti economici di cui all'art. 43, lett.
I ed L e dell'art. 54 "Pediatria di gruppo" di cui al DPR 613/96.
LA GIUNTA REGIONALE
DELIBERA
1) di approvare l'Accordo stipulato tra la Regione Puglia e i Sindacati rappresentativi
dei medici di medicína pediatrica ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) del D.L.vo
n. 502/32 modificato dal D.L.vo n. 517/93 nonché ai sensi dell'art. 55 del DPR 613/96;
2) di far presente che detto Accordo ha ad oggetto:
Direttive per l'applicazione di istituti economici di cui all'art.43 lett. I e lett.
L e dell'art.54 pediatria di gruppo (DPR 613/96)
3) di allegare detto Accordo alla presente delibera sotto la lettera A) per formarne
parte integrante e sostanziale;
4) di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento dell'Accordo
allegato;
5) di dichiarare che il presente atto non prevede oneri finanziari a carico del
bilancio regionale e che non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi del
D.L.vo 40193.
REGIONE PUGLIA
Accordo stipulato ai sensi dell'art. 55 del DPR 613/96 fra la Regione Puglia il
Sindacato FIMP, e la CUMIAMFUP avente ad oggetto "gli istituti economici di cui
all'art. 43 lett. I e L. ed all'art. 54 pediatria di gruppo".
Allo scopo di garantire la più puntuale, corretta ed uniforme applicazione sull'intero
territorio regionale di taluni significativi istituti economici previsti dalla nuova
convenzione per la medicina pediatrica, si diramano le seguenti direttive concordate
ai sensi dell' art. 55 del DPR 613/96, con i sindacati fírmatari a livello nazionale,
dell'Accordo stesso.
1.0 ART. 43 lett. I (indennità di collaborazione informatica)
La Regione provvederà, all'individuazione entro la percentuale massima del 20%,
dei pediatri ai quali andrà corrisposta la indennità di che trattasi perché in possesso
di studio professionale dotato di apparecchiature e programmi informatica e quant'altro
richiesto dalla norma in oggetto, attraverso una specifica Commissione che va istituita
per effetto del presente Accordo.
1.1 La Commissione è così composta:
1) Responsabile dell'Ufficio Convenzioni o suo delegato - Presidente.
2) Pediatra convenzionato designato dal Comitato Consultivo Regionale ex art. 12
DPR 613/96 Componente.
3) Esperto di informatica dipendente dal SERVICE convenzionato con la Regione per
l'informatizzazione designato dall'Assessore Regionale - Componente.
1.2 La Commissione individuerà i medici aventi diritto all'indennità nei limiti
della percentuale prevista, tra tutti i pediatri che avranno fatto specifica richiesta
nel termine che sarà all'uopo stabilito.
La Commissione nella indíviduazione dei pediatri aventi titolo all'indennità di
informatica terrà conto della necessità di una distribuzione equa, in rapporto alla
consistenza numerica degli iscritti, per ciascun ambito provinciale.
1.3 Si rinvia a successivo Accordo regionale, esaurita la fase sperimentale, la
definizione dell'incremento di corrispettivo di cui all'ultimo comma della lettera
I dello stesso articolo.
Per un miglioramento, qualitativo del servizio stesso, la parte sindacale auspica
l'eventualità di successivo aumento della percentuale degli aventi diritto all'indennità.
2.0 ART. 43 lettera L (indennità di collaboratore per studio medico)
2.1 Si conviene che la Regione provvederà all'individuazione dei pediatri nella
percentuale massima prevista che utilizzano un collaboratore di studio secondo i
requisiti previsti dalla norma convenzionale ai quali verrà corrisposta la indennità
annua nella misura di L. 4.500 per assistibile in carico fino al massimale o quota
individuale, attraverso apposita Commissione che viene istituita col presente Accordo.
2.2 La Commissione è così composta:
1) Responsabile dell'Ufficio Convenzioni o suo delegato - Presidente.
2) Pediatra convenzionato designato dal Comitato Consultivo Regionale ex art. 12
DPR 613/96 Componente.
3) Funzionario di parte pubblica esperto in materia di lavoro designato dall'Assessore
Regionale - Componente.
2.3 La Commissione individuerà i medici aventi diritto all'indennità nei limiti
della percentuale prevista, tra tutti i pediatri che ne avranno fatta domanda nel
termine che sarà all'uopo stabilito.
La Commissione nella individuazione dei pediatri aventi titolo all'indennità per
collaboratore professionale, terrà conto della necessità di una distribuzione equa,
in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti, in ciascun ambito provinciale.
2.4 Si rinvia a successivo Accordo regionale, esaurita la fase sperimentale, la
definizione dell'incremento di corrispettivo di cui all'ultimo comma della lettera
L dello stesso articolo.
3.0 ART. 54 (pediatria di gruppo)
3.1 I pediatri iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e possono realizzare
forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento che andranno a definire.
Il regolamento sarà formulato secondo i criteri ed i principi contenuti nelle lettere
da A) a P) compresa dell'art. 54 del DPR 613/97.
3.2 1 pediatri che intendono realizzare la pediatria di gruppo faranno apposita
domanda alla AUSL competente producendo copia del regolamento di esecuzione.
La AUSL verificata la regolarità della istanza, il possesso dei requisiti da parte
dei richiedenti, e la conformità del regolamento alla norma convenzionale, comunicherà
agli interessati la data di avvio della medicina di gruppo, data dalla quale saranno
corrisposte le indennità di cui alla tabella A-1, D-2. E-2 dell'art. 43.
3.3 La AUSL deve dare risposta alla istanza di avvio della medicina di gruppo entro
e non oltre 30 giorní dalla ricezione della stessa.
In mancanza la istanza si riterrà tacitamente accolta.
3.4 Si rinvia a successiva prossima trattativa regionale, la individuazione delle
forme organizzaúve di cui alla lettera Q) dell'art. 54.
3.5 Subito dopo l'approvazione da parte della G.R. del presente Accordo l'Assessorato
diramerà apposita circolare per l'attivazione degli istituti di cui sopra, (indennità
di collaborazione informatica, indennità di collaboratore per studio medico e pediatria
di gruppo), snellendo al massimo i necessari adempimenti burocratici.
Bari, 13-3-1997
parti firmatale
F.I.M.P. - Dr. Piazzola Ruggiero
CUMI-AMFUP - Dr. Sisbarra Liberato
Regione Puglia - Delegato dell'Assessore alla Sanità - Dr. Tragni Giuseppe
Circolare esplicativa: scelta del medico, ambito, nuovi nati
Circolare regionale prot: 24\10174\116\16 del 5-5-1997
Oggetto: Indirizzì operativi sull'applicazione di talune norme contrattuali relative
sia al DPR 494196 che al DPR 613/96.
Allo scopo di rispondere a numerosi quesiti pervenuti da parte di alcune AA.UU.SS.LL.
della Regione in ordine alla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali
relativi sia al DPR 484\96 (Accordo di Medicina Generale) sia al DPR 613\96 (Accordo
di Pediatria di base), si reputa opportuno precisare quanto appresso:
1.0 comma 6 - Art 26 DPR 484\96 - Scelta del medico
1.1 Detto articolo ripropone integralmente il testo letterale del punto 7 Art.14
del DPR 314\90; ne discende che rimangono ferme e vigenti le direttive, in merito,
diramate con la circolare assessorile n. 24\1578\116\17 del 18.1.91, concordata
con la FIMMGG, la FIMP, la CISL Medici e la CUMI AMFUP.
1.2 Si reputa opportuno, pertanto, riproporre il testo di detta circolare:
1.5 Il figlio, il coniuge o il convivente dell'assistito già in carico al medico
di medicina generale può effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche
in deroga al massimale o quota individuale.
Il beneficio anzidetto non è riferitile ai figli minori di età. Infatti il testo
letterale della disposizione recita testualmente: - " il figlio........ può effettuare
la scelta in favore dello stesso medico, anche in deroga al massimale o quota "
-. Ne consegue che detto figlio per essere in grado di effettuare la scelta deve
aver conseguito la maggiore età.
2.0 Norma Transitoria n. 1 del DPR 484\196. Punto 2 dell'art.27 del DPR 613\96
E' stata rilevata la difformità della disposizioni contenute nella norma transitoria
n. 1 del DPR 484\96 e nel punto 2 dell'art.27 del DPR 613\96.
Fermo restando l'auspicio che il competente livello nazionale sani la contraddittorietà
fra le suddette norme, al momento si fa presente che, poichè destinatari delle stesse
sono soggetti in età pediatrica, a livello operativo, non può che applicarsi la
prevalente disciplina del DPR 613/96.
3.0 Deroga all' ambito di scelta comunale. Art.26 DPR 613/96
3.1 Il genitore il quale, in virtù di precedenti disposizioni,ha effettuato la scelta
del proprio figlio in favore di un pediatra, iscritto in Comune diverso dal suo,
ma appartenente allo stesso Distretto, può, in occasione della nascita di altro
figlio, iscrivere quest'ultimo allo stesso pediatra.
Tanto in deroga al criterio di scelta che, come è noto, è riferito esclusivamente
all'ambito comunale.
Detta disposizione trova origine e motivazione nell'esigenza di salvaguardare l'unità
del nucleo familiare ai fini dell'assistenza pediatrica.
4.0 Punti 8 e 9 dell'art.25 del DPR 613\96. Neonati - nuovi nati".
4.1 - Le espressioni "neonati", contenute nel punto 8 o "nuovi nati" contenute nel
punto 9 dell'art.25, hanno il medesimo significato e per le stesse si deve intendere
il minore sino a tre mesi di età". Tanto in conformità a quanto precisato con circolare
del 19.01.1991 n. 24/1579/116/17, emessa su indicazione del Comitato Consultivo
Regionale per la Medicina Pediatrica, e, per la parte, ancora vigente.
5.0 Punto 1 Art.25 DPR 613\96. Deroghe al massimale di scelte
5.1 La deroga di 80 unità prevista al primo comma dell'art. 25, per i pediatri che
possono acquisire un massimale di scelte pari ad 800 unità, non è applicabile in
favore dei pediatri che conservano in deroga al massimale la quota individuale di
1000 scelte.
Il detto punto 1,infatti, fà esplicito ed esclusivo riferimento ai pediatri che
possono acquisire un massimale di scelte pari ad 800 unità.
5.2 Resta inteso, comunque, che le scelte, oltre 1000 unità, acquisite da detti
pediatri, in virtù delle disposizioni del precedente Accordo, vengono dagli stessi,
regolarmente conservate.
I pediatri, con quota individuale di 1000 scelte,possono comunque fruire della deroga
prevista al comma 9 dell'art. 25, essendo la stessa volta a garantire, a livello
pediatrico, l'unità assistenziale del nucleo familiare.
5.3 Nel caso in cui in un ambito territoriale comunale, si verificano contestualmente
le seguenti condizioni:
- tutti i pediatri iscritti abbiano raggiunto il proprio massimale, nonchè fruito
delle deroghe di cui al punto l);
- non si determinano per la immediata scadenza semestrale zone carenti di pediatra
la AUSL è tenuta, sentito il Comitato ex art.12, a concedere ai pediatri iscritti,
per un tempo determinato, la deroga di cui al punto 11.
5.4 Nell'ipotesi in cui, esperita la procedura di cui al precedente punto 5.3, non
si riesce ancora ad assicurare a tutti gli aventi diritto l'assistenza pediatrica,
la AUSL provvederà ad attribuire, ai sensi della lettera a) del punto 5 dell'art.26,
le scelte disponibili, a pediatri iscritti in un ambito limitrofo, con le modalità
di cui al punto 3 dello stesso art 26.
Circolare esplicativa: informatica, collaboratori e pediatria di gruppo
Circolare regionale prot: 24\10534\116\16 del 12-5-97
Oggetto: Indicazioni operative in ordine alla corresponsione della indennità di
collaborazione informatica, indennità per il collaboratore di studio e indennità
per la pediatria di gruppo. Artt. 43 lettera I ed L ed art. 54 del DPR 613/96.
Allo scopo di garantire la più tempestiva corretta ed uniforme applicazione sull'intero
territorio regionale degli Istituti Economici previsti dall'art. 43 lettera 1 ed
L e dall'art. 54 del DPR 613/96, ed in esecuzione di specifico accordo regionale
stipulato, ai sensi dell'art. 55 dello stesso DPR tra la Regione e i Sindacati firmatari
dell'Accordo Nazionale ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1751
del 15.4.1997, si diramano le seguenti direttive operative.
1.0 Indennità di collaborazione informatica. Art. 43 lettera I
1.1 Al fine di individuare il numero dei pediatri, rientrante nel limite della percentuale
massima del 20 % prevista dall accordo ai quali sarà corrisposta la indennità di
che trattasi, è stata prevista apposita Commissione, a composizione mista (parte
pubblica e parte sindacale) la quale provvederà:
• a determinare, per ciascuna AUSL della Regione il numero dei pediatri aventi diritto
alla indennità, corrispondente alla percentuale massima del 20 % prevista dall'accordo;
• a stabilire i titoli vallutabili ai fini della formulazione di specifica graduatoria,
con l' indicazione del vaolore attribuito a ciascuno di essi.
E' necessario pertanto, che i pediatri interessati a fruire della indennità di collaborazione
informatica debbano inoltrare alla USL nei Cui elenchi sono iscritti, con raccomandata
A.R., espressa domanda redatta secondo lo schema allegato da presentarsi entro e
non oltre un congruo termine che ciascuna AUSL andrà a fissare e renderà noto con
apposito avviso pubblico.
1.2 La commissione, non appena possibile, invierà a ciascuna AUSL il numero dei
pediatri a cui sarà attribuita l'indennità di informatica nonchè i titoli valutabili
ai fini della specifica graduatoria con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno
di essi. Su detti titoli sarà sentito aisensi della lettera I dell'art.43 il comitato
consultivo reg. ex art.12.
La AUSL raccolte le domande provvederà a predisporre una graduatoria secondo i titoli
e le valutazioni di cui sopra, dalla quale attingere i pediatri avanti diritto alla
indennità fino alla concorrenza della percentuale stabilita dall'Accordo e precedentemente
indicata dall'apposita Commissione.
A detti pediatri la AUSL corrisponderà l'indennità forfettaría mensile di £. 100.000,
con decorrenza dalla data di notifica al medico interessato, della nota con la quale
la AUSL stessa comunicherà l'avvenuta attribuzione dell'indennità.
1.3 La indennità viene conservata dal medico che la fruisce sempre che siano mantenute
la condizioni che la hanno determinata.
Pertanto la AA.UU.SS.LL. a fine di ogni anno acquisiranno dai pediatri che fruiscono
l'indennità, autocertificazione attestante il permanere delle condizioni che hanno
dato titolo alla corresponsione della indennità stessa.
1.4 Si rinvia a successivo accordo regionale, esaurita la fase sperimentale, la
definizione dell'incremento di corrispettivo di cui all'ultimo comma della lettera
I) dello stesso articolo.
2.0 Indennità di collaboratore per studio medìco. Art. 43 lett. L
2.1 Al fine di individuare il numero dei pediatri, rientrante nel limite della percentuale
massima del 5% prevista dall'Accordo ai quali andrà corrisposta la indennità di
che trattasi, è stata prevista apposita Commissione, a composizione mista (parte
pubblica e parte sindacale) la quale provvederà:
• a determinare. per ciascuna AUSL della Regione il numero dei pediatri aventi diritto
alla indennità, corrispondente alla percentuale massima del 5% previsto dall'Accordo;
• a stabilire i titoli valutabili ai fini della formulazione di specifica graduatoria,
con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi.
2.2 La Commissione, non appena possibile, invierà a ciascuna AUSL il numero dei
pediatri cui sarà attribuita l'indennità, nonchè i titoli valutabili ai fini della
specifica graduatoria con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi.
Sulla determinazione di detti titoli sarà sentito, ai sensi della lettera L dell'art.43,il
Comitato consultivo regionale ex art.12.
La AUSL raccolte la domande provvederà a predisporre una graduatoria secondo i titoli
e le valutazioni di cui sopra, dalla quale attingere i pediatri aventi diritto alla
indennità fino alla concorrenza della percentuale stabilita dall'Accordo e precedentemente
indicata dall'apposita Commissione.
E' necessario pertanto, che i pediatri interessati a fruire della indennità di che
trattasi, debbano inoltrare alla AUSL nei cui elenchi sono iscritti, con raccomandata
A.R., espressa domanda redatta secondo lo schema allegato,da presentarsi entro e
non oltre un congruo termine che ciascuna AUSL andrà a fissare e renderà noto con
apposito avviso pubblico.
A detti pediatri la ASL corrisponderà l'indennità annua nella misura di £. 4.500
per assistibile in carico fino al massimale o quota individuale, con decorrenza
dalla data di notifica al medico interessato, della nota con la quale la AUSL stessa
comunicherà l'avvenuta attribuzione dell'indennità.
2.3 La indennità viene conservata dal medico che la fruisce sempre che siano mantenute
le condizioni che la hanno determinata.
Pertanto le AA.UU.SS.LL. a fine di ogni anno acquisiranno daipediatri che fruiscono
dell'indennità, autocertificazione attestante il permanere delle condizioni che
hanno dato titolo alla corresponsione della indennità stessa.
2.4 Si rinvia a successivo accordo regionale, esaurita la fase sperimentale, la
definizione dell'incremento di corrispettivo di cui all'ultimo comma della lettera
L) dello stesso articolo.
3.0 Pediatria di gruppo. Art. 54
3.1 I pediatri iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e possono realizzare
forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento che andranno a concordare.
Il Regolamento sarà formulato secondo la scrupolosa osservanza dei criteri contenuti
nelle lettere da A a P compresa dell'art. 54 del DPR 613\96.
3.2 I pediatri che intendono realizzare la pediatria di gruppo, possono produrre
apposita domanda alla AUSL competente allegando copia del predisposto regolamento
di esecuzione.
La AUSL verificata la regolarità dell'istanza, il possesso dei requisiti da parte
dei richiedenti, e la speculare conformità del regolamento alla norma convenzionale,
comunicherà agli interessati la data di avvio della medicina di gruppo, data dalla
quale verranno corrisposte le indennità di cui alle tabelle A-1, D-2, ed E-2 dell'art.
43.
La AUSL deve dare risposta all'istanza di avvio della medicina di gruppo entro e
non oltre 30 giorni dalla ricezione della stessa in mancanza la istanza si riterrà
tacitamente accolta.
3.3 Si rinvia a successivo accordo regionale la individuazione delle forme organizzative
di cui alla lettera 9) dell'art. 54.
Criteri per la della assegnazione della indennità di collaboratore di studio ai pediatri
di libera scelta.
1 - NUMERO ASSISTIBILI IN CARICO
1 punto per ogni 20 assistiti o frazione di 20 superiore a 10 fino ad un massimo
di 1000 assistiti.
2 - PIENA DISPONIBILITA'
65 punti per i pediatri che si trovano in piena disponibilità e a massimale non
limitato sotto le 800 scelte.
3 - ORE SETTIMANALI DEL COLLABORATORE
1 punto per ogni ora di lavoro settimanale del collaboratore fino ad un massimo
di 40 ore.
Il collaboratore deve essere assunto secondo il contratto nazionale degli studi
professionali IV categoria o fornito da Società o Cooperative sempre con lo stesso
criterio.
Nel caso in cui il collaboratore sia diviso tra pediatri che esercitano la pediatria
di gruppo il punteggio va diviso in parti uguali tra i pediatri in attività di gruppo.
Nota: laddove risulti indispensabile graduare medici che hanno riportato lo stesso
punteggio bisogna operare come segue:
a- graduare prioritariamente i medici che posseggono maggiore anzianità di specializzazione;
b-graduare prioritariamente in subordine i medici con un maggior numero di assistiti;
c-valutare ancora in subordine l'età anagrafica.
Criteri per la della assegnazione della indennità informatica ai pediatri di libera
scelta.
1 - ANZIANITA' DI SPECIALIZZAZIONE
1 punto per ogni 4 anni di specializzazione o frazione superiore a 2 anni fino ad
un massimo di punti 10.
2 - ASSISTIBILI IN CARICO
1 punto per ogni 20 assistiti o frazione di 20 superiore a 10 fino ad un massimo
di 1000 assistiti.
3 - PIENA DISPONIBILITA'
65 punti per i pediatri che si trovano in piena disponibilità e a massimale non
limitato sotto le 800 scelte.
4 - CARATTERISTICHE HARDWARE-SOFTWARE
1 punto per microprocessore equivalente o superiore a 486;
1 punto per dotazione MODEM;
1 punto per software applicativo idoneo ad assicurare la gestione "ricettazione".
Nota: laddove risulti indispensabile graduare medici che hanno riportato
lo stesso punteggio bisogna operare come segue:
a- graduare prioritariamente i medici che posseggono maggiore anzianità di specializzazione;
b-graduare prioritariamente in subordine i medici con un maggior numero di assistiti;
c-valutare ancora in subordine l'età anagrafica.
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