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| • LEGISLAZIONE |
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| CONSIGLIO di STATO - (sulla natura discrezionale dell' incarico di Dirigente di II livello conferito dal Direttore Generale)
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Il parere della commissione di esperti si configura come mero accertamento di idoneità e non quale valutazione di merito comparativo; il Direttore Generale pertanto non è tenuto, nella scelta del Sanitario al quale attribuire l'incarico, a conformarvisi ed il provvedimento d'incarico
risulta, quindi, caratterizzato da un elevato grado di autonomia e discrezionalità, ancorché assistito da adeguata motivazione che dia conto dei criteri seguiti e della conformità di questi ai principi d'imparzialità e di buon andamento costituzionalmente garantiti.
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