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CENTRO STUDI di DIRITTO SANITARIO (http://www.dirittosanitario.net)
newsletter del 17.02.2005 CORTE di CASSAZIONE - sez. penale (sulla figura del medico competente e sull'obbligo del datore di lavoro di avvalersi solo dei medici del SSN per verificare la legittimita' dell'assenza)

Mentre l'art. 5 della legge 300/1970, riferendosi a tutti i datori di lavoro, ha portata generale, gli artt. 2 lett. d), 16 e 17 D. LGS.
626/1994, hanno portata settoriale, perchè si applicano solo alle aziende che espongono i lavoratori a specifici rischi per le quali è
positivamente prescritta la sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro.
Nelle aziende in cui è istituito il "medico competente" ai sensi del D. LGS. 626/1994, il datore di lavoro che voglia controllare lo stato di salute di un lavoratore per verificare la legittimità di un'assenza a titolo di malattia o infortunio, non puo' ricorrere al medico aziendale, pena la violazione dell'art. 5 legge 300/1970, ma dovrà attivare soltanto i medici del servizio sanitario regionale.
Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori "a rischio" il legislatore prescrive, che il datore di lavoro si avvalga della collaborazione di un medico di sua fiducia; ma per verificare la regolarità delle prestazioni lavorative in caso di malattia o di infortunio, il legislatore impone che il datore di lavoro ricorra al controllo imparziale di medici del servizio sanitario pubblico, che soli possono garantire il rispetto della dignità del lavoratore.(www.dirittosanitario.net)


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