Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4 del 28
gennaio 2005, fornendo taluni chiarimenti sul trattamento IVA applicabile
alle prestazioni rese dai medici alla luce dell'interpretazione fornita
dalla Corte di Giustizia Europea con sentenze del 20 novembre 2003 (cause
C-307/01 e C-212/01).
Agenzia delle Entrate
CIRCOLARE N. 4 del 28.01.2005
Oggetto: Prestazioni mediche esenti - art.10, n.18), DPR 26 ottobre 1972 n.
633 - Art. 13, parte A, n 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE. Sentenze Corte di giustizia (del 20/11/2003 cause
307/01 e 212/01)
INDICE
1. Premessa
2. Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia
3. Applicabilità in ambito nazionale dei principi enunciati dalla Corte di
Giustizia
4. Art 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Ambito di applicazione
dell'esenzione. Criterio dello scopo principale della prestazione
5. Prestazioni di medicina legale
5.1 Riconoscimento cause di servizio
5.2 Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in relazione alleistanze di pensione di invalidità
5.3 Commissioni mediche locali patenti guida
6. Certificazioni rilasciate dai medici di famiglia
7. Prestazioni del medico competente
8. Prestazioni di chirurgia estetica
9. Prestazioni intramoenia
1) Premessa
L'art. 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 esenta "le prestazioni
sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona
nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai
sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero
individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il
Ministro delle Finanze". La disposizione deriva dal recepimento nella
normativa nazionale di quanto previsto dall'art.13, parte A, n.1, lett. c)
della sesta Direttiva (direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977) che dispone
che gli Stati membri esentano "le Prestazioni Mediche effettuate
nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite
dagli Stati membri interessati".
Sull'argomento, di recente, si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea
con sentenze del 20 novembre 2003 (cause C-307/01 e C-212/01) enucleando
taluni principi e limitazioni nell'applicazione della suddetta disposizione
comunitaria.
Alla luce della interpretazione fornita dall'Organo di Giustizia
Comunitaria, si ritiene opportuno, con la presente circolare fornire
chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese dai
medici, allo scopo di assicurare comportamenti uniformi all'interno dello
Stato.
2) Trattamento IVA delle Prestazioni Mediche secondo la Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna (cause 307/01 e 212/01),
pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna, ha affermato che il richiamato art. 13, parte A, n. 1, lett. c), non esenta l'insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell'esercizio
delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla
nozione "di Prestazioni Mediche" che deve assumere, ai fini dell'esenzione,
un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese
nell'ambito di tali professioni.
Secondo la Corte, l'esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle
prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella
misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute.
Infatti, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze 10
settembre 2002 - causa 141/00, 11 gennaio 2001 - causa 76/99, 14 settembre
2000 - causa n. 384), le esenzioni di cui all'art. 13 della sesta direttiva
devono essere interpretate restrittivamente dato che costituiscono una
deroga al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni
prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.
Tuttavia la Corte ha precisato che anche le prestazioni effettuate a fini
profilattici possono beneficiare dell'esenzione essendo ciò conforme
all'obiettivo comune delle esenzioni previste dall'art. 13, n 1, lett. b) e
c) della sesta direttiva che è quello di ridurre il costo delle spese
sanitarie e rendere pertanto le cure mediche accessibili ai singoli.
Al fine di delimitare l'ambito di applicazione dell'esenzione occorre
individuare il contesto in cui le prestazioni sanitarie sono rese per
stabilire quale sia il loro scopo principale. "Pertanto - ad avviso della
Corte - se una Prestazione Medica viene effettuata in un contesto che
permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare
nonchè di mantenere o di ristabilire la salute, ma piuttosto quello di
fornire un parere richiesto preventivamente all'adozione di una decisione
che produce effetti giuridici, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte A,
n. 1, lett. c), della sesta direttiva non si applica".
Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell'esenzione le perizie
mediche la cui realizzazione, sebbene "faccia appello alle competenze
mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione
medica, come l'esame fisico del paziente o l'esame della sua cartella
clinica", persegue "lo scopo principale di soddisfare una condizione legale
o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui".
Non costituiscono altresì, secondo la Corte, prestazioni mediche esenti
quelle effettuate nell'esercizio della professione medica consistenti nel
rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al
fine dell'istruzione di pratiche amministrative, come ad esempio quelle
dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra, oppure esami
medici eseguiti al fine di quantificare l'entità dei danni nei giudizi di
responsabilità civile o al fine di intentare un'azione giurisdizionale in
relazione ad errori medici.
A giudizio della Corte, ai fini dell'esenzione, inoltre, non è rilevante che l'attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l'incarico sia conferito da un Giudice o da un Ente di Previdenza Sociale, nonchè, in forza del Diritto Nazionale, le spese siano poste a carico di quest'ultimo; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l'esenzione a prestazioni mediche che non
hanno la finalità di tutelare la salute della persona; ciò in quanto l'art.
13 della direttiva non esenta da IVA ogni attività di interesse generale ma
solo quelle enumerate e descritte in modo dettagliato.
In considerazione dello scopo principale delle prestazioni non possono
essere esentati, secondo il convincimento della Corte di Giustizia, gli
esami medici, i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati
per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative
all'assunzione o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di
permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato.
Non rientrano, inoltre, nell'ambito di applicazione dell'esenzione le
Prestazioni Mediche tese a stabilire con analisi biologiche le affinità
genetiche di individui (sentenza 14/09/2000 - causa 384/98).
Diversamente, a parere dell'Organo di Giustizia Comunitario, possono fruire
dell'esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute:
a) i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di lavoro o da
talune compagnie assicurative, compresi i prelievi di sangue o di altri
campioni corporali per verificare la presenza di virus, infezioni o altre
malattie;
b) il rilascio di certificati di idoneità fisica, ad esempio a viaggiare;
c) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei
confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a
talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari.
3) Applicabilità in ambito nazionale dei principi enunciati dalla Corte di
Giustizia.
La sesta direttiva n. 77/388/CEE - in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di
affari - stabilisce un sistema di applicazione dell'IVA uniforme in tutti
gli stati appartenenti alla Comunità al fine di evitare fenomeni distorsivi
della concorrenza nella circolazione dei beni e dei servizi. Tale sistema
comporta che gli Stati membri hanno l'obbligo di uniformare i propri
ordinamenti alle regole dettate dalla citata direttiva.
In tale contesto, improntato a criteri di uniformità, è pertanto necessario
applicare i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna, anche se pronunciate nei confronti di Stati diversi dall'Italia; in caso contrario infatti, l'Italia, in considerazione degli
obblighi assunti in ambito comunitario, si esporrebbe al rischio di
procedure d'infrazione per violazione della sesta direttiva.
In particolare le sentenze del 20 novembre 2003, intervenendo sul
significato normativo dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta
direttiva, 77/388/CEE, rendono indispensabile una rilettura del sistema di
esenzione previsto dall'art. 10, n. 18), del DPR n. 633 del 1972, al fine di limitarne l'ambito di applicazione.
Peraltro la generica formulazione di detta norma si presta alla soluzione
ermeneutica offerta dalla Corte di Giustizia in questione e non rende
necessario l'intervento correttivo del legislatore nazionale.
4) Art 10, n. 18), del 26 ottobre 1972, n. 633. Ambito di applicazione
dell'esenzione. (Criterio dello scopo principale della prestazione).
Come già detto, in ambito nazionale l'individuazione delle Prestazioni
Mediche e Paramediche esenti è operata dall'art. 10, n. 18), del DPR n.
633/1972, che fa riferimento alle "Prestazioni Sanitarie di Diagnosi Cura e
Riabilitazione rese alla persona".
Al riguardo tenendo conto, in particolare, della nozione di "Prestazione
Medica" elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso, l'ambito di
applicazione dell'esenzione prevista dal citato art. 10, n. 18), va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle
persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medicia carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono
di alcuna malattia.
In tal modo si evita di comprendere indistintamente nell'esenzione IVA tuttele estrinsecazioni delle professioni mediche e paramediche, ma si rende necessario individuare nell'ambito di tali professioni le prestazioni non
riconducibili alla nozione di prestazioni mediche enucleata dalla Corte di
Giustizia.
Poiché l'interpretazione della Corte ha interessato i requisiti oggettivi
che una prestazione medica o paramedica deve possedere per essere
qualificata esente da IVA, non risulta in alcun modo intaccato il
principio - che inerisce l'aspetto soggettivo - espresso dalla lettera c)
dell'art. 13), della sesta direttiva, in base al quale la individuazione
delle professioni e arti sanitarie è demandata ai singoli Stati. Pertanto
deve ritenersi conforme al diritto comunitario la previsione recata
dall'art. 10, n.18), secondo cui, sotto il profilo soggettivo, la
prestazione medica e paramedica può essere esente dall'IVA solo se resa dai
soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del R.D. 27 luglio
1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del
ministero della Sanità 17 maggio 2002.
L'elemento di novità che deriva dal contesto delineato dai giudici
comunitari, riguarda in particolare le prestazioni di natura certificativa e soprattutto le perizie mediche.
Considerato che l'adozione di un criterio indefinito e talune volte non
facilmente verificabile qual è "lo scopo principale della prestazione" può
comportare conseguenze negative sul piano della corretta e uniforme
applicazione dell'esenzione, al fine di limitare i dubbi interpretativi
sorti in relazione ai molteplici quesiti prospettati dai contribuenti, si
ritiene utile fornire una rassegna esemplificativa di fattispecie
riconducibili o meno all'art. 10 n. 18) del DPR 633/1972.
5) Prestazioni di medicina legale
In generale vanno escluse dall'esenzione le attività rese dai medici
nell'ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite
attraverso l'esame fisico o in prelievi di sangue o nell'esame della
cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale
prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non
connesse con la tutela della salute.
Non possono beneficiare dell'esenzione pertanto le consulenze medico legali
concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento
di una pensione di invalidità o di guerra, gli esami medici condotti al finedella preparazione di un referto medico in materia di questioni di
responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie(esempio: prestazioni dei medici legali come consulenti tecnici di ufficio
presso i tribunali) o finalizzate alla determinazione di un premio
assicurativo o alla liquidazione di una danno da parte di una impresa
assicurativa; sono altresì escluse dall'esenzione le perizie tese a
stabilire con analisi biologiche l'affinità genetica di soggetti al fine
dell'accertamento della paternità.
Si ritiene opportuno esaminare più in dettaglio le seguenti ipotesi
particolari sottoposte all'esame della scrivente.
5.1 Riconoscimento cause di servizio
Gli accertamenti medico-legali effettuati dall'INAIL, sulla base di
convenzioni stipulate con aziende a fronte del pagamento di corrispettivi,
connessi alle istanze di riconoscimento di "cause di servizio" presentate da lavoratori dipendenti in relazione ad infortuni, stati di infermità,
inabilità assoluta o permanente, devono essere assoggettati ad IVA.
Si tratta infatti di prestazioni preordinate al riconoscimento o meno di
benefici economici nei confronti del personale e non finalizzate alla tutela della salute di detto personale. Qualora tuttavia l'INAIL renda, sulla base
delle convenzioni, prestazioni mediche aventi una finalità terapeutica o di
prevenzione, queste fruiscono dell'esenzione: è il caso dei controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico o al fine di stabilirne
l'idoneità fisica, cioè se lo stato di salute consenta lo svolgimento di
determinate mansioni ovvero il rientro al lavoro.
5.2 Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in relazione alleistanze di pensione di invalidità.
La Commissione medica di verifica istituita presso il Ministero
dell'economia e finanze (Direzione centrale degli Uffici locali e dei
servizi del tesoro) svolge attività di consulenza medico legale in relazionealle richieste di pensione di invalidità. I componenti della Commissione possono essere dipendenti di altri enti o liberi professionisti.
Per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti della Commissione dai
medici dipendenti, non titolari di una posizione IVA in relazione ad una
attività di lavoro autonomo, non si pone alcun problema di IVA, atteso che
ai sensi dell'art. 50, c.1, lettera f) del TUIR, il rapporto intrattenuto
determina un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, come tale
completamente estraneo all'ambito di applicazione dell'IVA.
Le prestazioni rese dai medici libero professionisti non possono beneficiaredell'esenzione di cui all'art. 10 del DPR n. 633 in quanto non hanno per scopo principale quello di tutelare, nonchè di mantenere o ristabilire la
salute di una persona ma quello di fornire un parere medico al fine di
sostenere o invalidare una richiesta di riconoscimento di una pensione di
invalidità o di guerra. Le prestazioni in discorso vanno pertanto
assoggettate ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria del 20%.
Si fa presente che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. f) del Tuir, come
modificato dall'art. 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i
compensi erogati da Stato, Regioni, Province e Comuni per l'esercizio di
pubbliche funzioni, nel cui ambito devono comprendersi anche le
partecipazioni a commissioni istituite sulla base di norme di legge,
costituiscono redditi di lavoro autonomo se la prestazione è resa da
soggetti titolari di partita IVA.
Anteriormente alla richiamata modifica normativa, in vigore dal 1 gennaio
2004, i compensi percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni
costituivano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ancorché resi
da professionisti. Le relative prestazioni, pertanto, non essendo rilevanti
ai fini dell'IVA non erano soggette all'obbligo di fatturazione.
5.3 Commissioni mediche locali patenti di guida.
Le Commissioni mediche locali patenti di guida (organismi dei Ministeri
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti) hanno il compito di
valutare l'idoneità alla guida di soggetti disabili o affetti da patologie
potenzialmente pericolose per la guida, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Il regolamento di esecuzione del codice della strada pone a carico degli
utenti il versamento di "diritti" per le operazioni di competenza delle
commissioni, che verranno destinati in parte al pagamento dei gettoni di
partecipazione dei componenti e, in parte alle spese di funzionamento delle
commissioni.
In relazione a ciò si ritiene che le prestazioni rese dai medici libero
professionisti componenti delle Commissioni mediche in questione rientrino
nell'ambito applicativo dell'esenzione in quanto lo scopo principale non
consiste nel rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla guida, ma
nella tutela preventiva della salute di soggetti che, trovandosi in
particolari condizioni fisiche, potrebbero compromettere la propria salute e l'incolumità della collettività attraverso la guida di autoveicoli.
Il rilascio della patente avverrà solo a seguito del superamento dell'esame
di guida.
Per quanto concerne l'attività svolta dalla Commissione nei confronti degli
utenti si ritiene che questa non assuma rilevanza ai fini dell'IVA in quantoattiene all'esercizio di compiti istituzionali previsti da norme di legge.
Le somme dovute dagli utenti, non costituendo il corrispettivo di
prestazioni di servizi di natura commerciale, non devono essere, pertanto,
gravate da imposta.
Devono essere altresì ricondotte all'esenzione IVA le ordinarie visite
mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo di patenti a soggetti non
affetti da disabilità.
6) Certificazioni rilasciate dai medici di famiglia
I medici di famiglia esercitano in connessione alle prestazioni cliniche unaserie di prestazioni cui sono tenuti su richiesta del cittadino e a fronte
delle quali, in taluni casi, ricevono il pagamento di una parcella. I medicidi famiglia, inoltre, sono tenuti a rilasciare certificati sulla base di
apposite disposizioni normative, senza percepire compensi.
Al riguardo si ritiene che siano esenti da IVA, quando rese dietro pagamento di un corrispettivo, le prestazioni rese dai medici di famiglia nell'ambito
delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle
attività di natura certificativa strettamente connesse all'attività clinica
resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione.
A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti prestazioni che hanno
quale scopo principale la tutela della salute anche se, in taluni casi,
possono fornire a terzi elementi istruttori:
- certificati per esonero dalla educazione fisica;
- certificazione di idoneità per attività sportiva;
- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificati di avvenuta vaccinazione.
Le indicate certificazioni, rese a seguito di apposito esame clinico da
parte del medico, non hanno come finalità principale quella di consentire a
determinati soggetti di prendere una decisione, intervenendo pertanto nel
processo decisionale altrui. Ad esempio i certificati di buona costituzione
fisica richiesti per intraprendere una attività sportiva, realizzano lo
scopo principale di tutelare in via preventiva la salute dei cittadini, sia
come singoli che come collettività, nei luoghi dove vengono esercitate
attività collettive sportive, didattiche, di lavoro.
Al di fuori delle ipotesi (come quelle richiamate) in cui lo scopo della
prestazione è ben individuato, per usufruire dell'esenzione da IVA occorre
che sia menzionata la finalità principale -di tutela della salute- della
certificazione richiesta. In difetto di tale dichiarazione infatti le
certificazioni vanno assoggettate ad IVA in quanto le esenzioni previste
dall'art. 10 in questione, in conformità dei principi espressi dalla Corte
di Giustizia, devono essere interpretate restrittivamente costituendo una
deroga al principio generale dell'assoggettamento ad IVA delle prestazioni
rese a titolo oneroso da un soggetto passivo.
Non rientrano, invece, nell'ambito applicativo dell'esenzione le prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del
richiedente rispetto al diritto all'indennizzo o al diritto ad un beneficio
amministrativo o economico.
Ad esempio:
- Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità
ordinaria;
- Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
- Certificazione per riconoscimento di invalidità civile.
I medici sono tenuti inoltre a rendere senza corrispettivo determinate
prestazioni la cui obbligatorietà deriva per legge dalla natura
dell'attività esercitata. Dette prestazioni non rilevano ai fini IVA in
quanto non si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta.
Si tratta ad esempio di:
- dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte;
- denunce penali o giudiziarie;
- denunce di malattie infettive e diffusive;
- notifica dei casi di AIDS;
- denuncia di malattia venerea;
- segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico;
- denuncia di intossicazione da antiparassitario;
- denuncia della condizione di minore in stato di abbandono;
- certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di
assenza per malattia.
7) Prestazioni del medico competente
Le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di
sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del Decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono esenti da IVA ai sensi dall'art.
6 della legge n. 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n. 181).
Tale disposizione risulta conforme ai criteri enunciati dalla Corte di
Giustizia in quanto il bene giuridico primario protetto attraverso
l'attività posta in essere dal medico competente è la salute dei lavoratori
ed in particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro.
8) Prestazioni di chirurgia estetica
Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto
sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che
riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona.
Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia
talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali,
incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi
psico-fisici alle persone.
9) Prestazioni intramoenia
Si ritiene opportuno segnalare, conclusivamente, che nei casi richiamati, in cui sulla base dei principi formulati dalla Corte di Giustizia la prestazione del medico non è riconducibile al trattamento di esenzione (es.
medicina legale), deve essere emessa fattura con addebito di IVA anche se il sanitario opera in regime di intramoenia. In tale ipotesi, poiché il medico
opera nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente la
prestazione sanitaria è formalmente resa al paziente dall'ente di cui il
medico è dipendente.
Per tale motivo sarà il predetto ente ad emettere la fattura con
applicazione dell'IVA al 20%