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 • LEGISLAZIONE



RINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Principi fondamentali in materia di Servizio sanitario nazionale – Atto Camera 5107 di iniziativa governativa.
Assegnato alla Commissione Affari sociali in sede referente.
Nominato relatore l'On. Domenico DI VIRGILIO (FI).
L'esame del testo è in corso in Commissione (27 ottobre 2004).
Il disegno di legge in titolo  detta disposizioni in ordine alla funzione di governo clinico nelle aziende sanitarie.

Per governo clinico si intende un programma di gestione e miglioramento della qualità e dell'efficienza di una attività medica, generalmente operata a livello di Dipartimento di una Azienda ospedaliera.

Il programma è primaria responsabilità del Capo del Dipartimento.

I nuovi principi sul governo clinico delle strutture sanitarie riguardano i seguenti aspetti: il maggiore coinvolgimento dei medici e dei dirigenti sanitari nel governo delle attività cliniche, di programmazione, organizzazione, sviluppo e valutazione delle attività tecnico-sanitarie; le verifiche delle attività professionali, svolte da collegi tecnici, presieduti dal responsabile aziendale del coordinamento clinico; l'affidamento delle funzioni igienico-organizzative dei presidi ospedalieri ai direttori sanitari di presidio ospedalieri, con la specializzazione in igiene, medicina preventiva e organizzazione sanitaria; il conferimento degli incarichi.

La selezione dei dirigenti di struttura complessa deve avvenire solo per avviso pubblico; le commissioni, presiedute dal responsabile del coordinamento clinico, valutano i titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, individuando una terna di migliori concorrenti, nell'ambito della quale il direttore generale effettua la scelta, salvo diversa  motivata determinazione.

Il provvedimento interviene inoltre in materia di pensionamento dei dirigenti di struttura complessa e del personale medico universitario.

In particolare, per i primi è prevista la possibilità di rimanere in servizio fino a 70 anni, mentre i secondi possono rimanervi fino a 72 anni di età solo per lo svolgimento di attività assistenziali connesse con le attività didattiche, fermo restando l'incompatibilità con l'incarico di dirigente.



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