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 • Pareri Sindacali

A cura del Segretrario Nazionale FIMP

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I pareri sindacali
127 - Un medico pensionato Inpdap, con l'entrata in vigore del nuovo Acn ,può fare il pediatra di libera scelta convenzionato con il SSN.Esiste ancora l'incopatibilità.

Nel ringraziarvi per la vostra  risposta, porgo distinti saluti.

 

                                         Dr. Giuseppe Ferro


Gentile Collega, l'ultimo ACN 2010 è solamente un addendum che non modifica la struttura dell'ACN 2005 come modificato nel 2009. Non risulta quindi modificato l'art. 17 al comma J che considera incompatibile medici in quiescenza.

Cordiali saluti


126 - Gentile collega, sono un medico in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale ed effettuo una sostituzione di PLS da alcuni mesi con un carico di assistiti, fino al mese scorso, < 350. Nell'ultimo cedolino (in cui è specificato "TIPO di CONTRATTO: MEDICO GENERICO", in quanto non ho  l'indenità specialistica, con una quota procapite netta di circa 3.5 euro, per un mesile netto di circa 1.250 euro ) il n° delle scelte è salito a 370 (caricati a mia insaputa e  ad insaputa del titolare, dall'ufficio scelte e reviche).In contemporanea, prima che il carico di assititi superasse le 350 U, ho accettatato incarico di sostituzione di CA.

Ora l'ufficio assistenza primaria dell' ASL mi impone di lasciare uno dei due incarichi.

Contattando l'ufficio economico finanziario della USL mi è stato invece detto che io ho un contratto di sostituzione per medicina generale e che quindi sono sottoposto alle stesse limitazioni dei MMG ( < 650 scelte)e posso mantenere i due incarichi.

Razionalmente e visto il misero stipendio da sostituto non specialista, ritengo sia corretta la seconda affermazione.

Quale la verità?!?!

Anticipate grazie


Gentile Collega, hai perfettamente ragione: la sostituzione di un pediatra operata quale MMG ti sottopone agli obblighi di quest'ultima categoria e non a vincoli validi solo per specialisti.

Cordiali saluti


124 - Cari colleghi sono una collega della provincia di Napoli aassociata ad un pediatra di famiglia, vorrei sapere quali sono le tariffe per le certificazioni mediche di buona salute per i campi estivi o colonie

Gentile Collega, nella Provincia di Napoli non esiste un tariffario di minima o di massima. Infatti, mentre il massimo della tariffazione è stato abolito da anni da legge dello Stato, per i minimi l'Ordine dei Medici (come in tantissime altre città italiane) non ne emana da molti anni.

Il tutto viene lasciato ad un accordo tra i colleghi della stessa area geografica.

Cordiali saluti

 


123 - ART.38 COMMA 9 DELL'ACN.SECONDI E TERZI NATI...IN DEROGA AL MASSIMALE.

SONO DA CONSIDERARSI IN DEROGA DOPO AVER RAGGIUNTO IL MASSIMALE DI 800 ISCRITTI O SONO SEMPRE UNA CATEGORIA  IN DEROGA?

ACCLUDO IL PARERE RICHIESTO E GENTILMENTE AVUTO DAL SEGRETARIO REGIONALE CAMPANIA.

GRAZIE,

ANTONIO G.PRISCO 
FIMP REGIONE CAMPANIA

Al dott. Antonio Fasolino
Responsabile FIMP Salerno


Oggetto: Massimale di scelte e sue limitazioni (art.38-ACN): interpretazione  normativa e sua applicazione.


In  seguito  alla richiesta di chiarimenti sull’articolo in oggetto, alla luce dell’ACN 2005  e successivi Accordi  SISAC per la Pediatria, la segreteria regionale FIMP ribadisce quanto è stato fino ad ora recepito ed applicato per prassi normativa:
premesso che volontà comune dei legislatori (di parte pubblica e sindacale) era, all’atto della stesura dell’ACN, garantire l’assistenza ai nuovi nati  ed agli extracomunitari  ed una possibilità maggiore di scelta tra i pediatri operanti sul territorio, si è convenuto, nell’art. 38  - Massimale di scelta e sue limitazioni,
- al  comma 1  di stabilire in 800 unità il massimale del pediatra.
- al comma 8:  deroga al massimale  entro il 10% per i nuovi nati (80  unità)
- al comma 9:  ulteriore deroga  per assistiti appartenenti allo stesso gruppo familiare
- al comma 10: ulteriore deroga per scelte temporanee (che non concorrono al massimale individuale);
nell’ art. 39,
- al comma 7:   ulteriore deroga per cittadini extracomunitari
- al comma 12 : ulteriori scelte (su elenco separato) in virtù di carenza di pediatri.
Come si può notare non esiste in alcuna parte dell’accordo un numero assoluto inderogabile per il massimale, ossia potremmo quasi definire che la Pediatria di famiglia ha “ un massimale aperto”, oltre quello generico di 800  del comma 1, art.38,  “sforabile” per le deroghe espresse  prima.
A questo punto ogni ASL avrebbe dovuto (e varie lo hanno fatto) fornirsi di strumenti informatici per  la corretta applicazione dell’ACN  e degli articoli 38 e 39. Avrebbe dovuto “incasellare” ogni deroga e “tipologia di scelta”  allo sportello all’atto della scelta del Pediatra da parte del genitore.
Attualmente, in molte realtà ci sono colleghi pediatri che hanno 1000 e più scelte (la media in Campania è tra 900-1000).
Come si è detto prima, occorre garantire la libera scelta dei pediatri da parte dei genitori per i bambini nuovi nati e per gli extracomunitari.
Per i secondi non c’è problema, viste le deroghe, mentre per i nuovi nati occorre porre rimedio alla mancanza delle ASL a  determinare le “tipologie di scelta“ di cui sopra e garantire in ogni caso “libertà di scelta”.
Per tale motivo,  occorre ricostruire le varie tipologie di assistiti per ogni pediatra, ossia  un pediatra che ha 1000 assistiti dovrebbe sapere realmente, di questi 1000 quali sono i secondo o terzogeniti, quali i nuovi nati, quali gli extracomunitari, ecc.
La situazione potrebbe essere, infatti, la seguente:  
1000 assistiti   =
- 300 secondogeniti
- 100 extracomunitari
- per il resto scelte ordinarie.
Quindi  600 scelte, 300 secondogeniti , 100 extracomunitari.
Alla luce di questo esempio, il pediatra ha disponibilità per 200 scelte ordinarie più 80 nuovi nati; fermi restando i secondogeniti e gli extracomunitari.
Sicuro di essere stato chiaro e di aver  risposto al quesito, invio cordiali saluti
Antonio Limongelli
Segretario Regionale FIMP Campania
Napoli, 24-06-2010


SEMPRE CATEGORIA IN DEROGA?


Gentile Collega, come giustamente richiamato dal tuo Segretario Regionale, l'articolo 38 comma 9 del nostro ACN sancisce che "La scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale di cui al comma 8". La deroga ha inizio quando si supera il proprio massimale individuale, che si ricorda essere di 800 pazienti. Quanto il tuo Segretario Regionale così puntualmente  ti esemplifica è la modalità con cui le AASSLL dovrebbero ripartire il numero di pazienti dei pediatri per i quali non è mai stato avviato l'elenco separato per le scelte in deroga.

Cordiali saluti


122 - Vorrei sapere urgentemente se i certificati di astensione dal lavoro per malattia del bambino di tre anni o più di tre anni di età devono essere inviati per via telematica. Grazie.

Gentile collega, proprio su questo argomento la Presidenza aveva chiesto un parere al Consiglio dei Ministri. La risposta ricevuta (che ti allego) considera i nostri certificati cosa diversa dal certificato per malattia del lavoratore. Per tale motivo, come prima non redigevamo i modelli INPS di malattia ora non dovremo inviarli per via telematica.

Cordiali saluti


Allegati: art 55 quinquies d lgs 165-2001-risposta Brunetta.pdf;
121 - Per opporsi ad una graduatoria per l'assegnazione di un posto di pediatria di famiglia c'è un limite,pare,di sessanta giorni.Ma se superato questo limite si viene a conoscenza che l'assegnatario era in una posizione di incompatibilità si può sempre fare ricorso?

Gentile Collega, se il fatto di cui si viene a conoscenza presuppone un illecito non ci sono termini di scadenza. Ciò, peraltro, non si ricollega al nostro ACN ma alle leggi vigenti.

Cordiali saluti

 


119 - Tra la posta ho trovato un catalogo di articoli medicali che proponeva delle offerte per l'acquisto di alcuni modelli di defibrillatori automatici, per ottemperare alle nuone leggi che imporrebbero il defibrillatore in ogni studio medico. Mi sai dire se è vero o se è una trovata pubblicitaria?

 

Grazie, Gregorio


Gentile Collega, la normativa che concerne l’utilizzo del defibrillatore è tutt’ora ferma al 2001 (DL 120 del 3 aprile 2001), quando si sancì la possibilità che il defibrillatore potesse essere usato anche in ambiente extraospedaliero  e da parte del personale sanitario non medico.

Nel frattempo la Camera dei Deputati nel 2007 ha approvato un Disegno di Legge (n. 1517) che riordina il settore, indica i luoghi in cui detenere il defibrillatore (e tra questi luoghi indica gli ambulatori di medici di medicina generale convenzionati) e stabilisce incentivazioni per l’acquisto del defibrillatore stesso. Tale DdL è stato trasmesso alla Commissione Sanità del Senato che lo ha approvato e rinviato al Presidente della Camera in data 6 maggio 2008 e da questi assegnato alla Commissione Affari Sociali della Camera il 17 giugno 2008.

Ad oggi il Disegno di Legge non è ancora stato discusso in Parlamento e, quindi, non è ancora attivo. Ma, comunque, come puoi leggere tu stesso sul testo del DdL che ti allego NON si parla di obbligo e NON se ne parla a proposito di studi pediatrici.

Cari saluti


Allegati: legge120-2001 Defibrillatori.pdf; DDL 1517 Defribillatori.docx; legge120-2001 Defibrillatori.pdf; DDL 1517 Defribillatori.docx;
118 - sono pls da quasi 5 anni- avrei bisogno alcune delucidazioni circa il pagamento dell'IRAP- il mio commercialista mi consiglia di pagarla ma molti colleghi del mio distretto- PLS e medici di medicina generale- da diversi anni non la pagano- anzi, alcuni di loro hanno chiesto il rimborso per quello pagato negli anni precedenti- come mi devo comportare? posso fare parlare il mio commercialista con qualcuno di voi per avere delucidzioni al riguardo?. vi ringrazio anticipatamente, cordiali saluti, laura strigini

Gentile Collega, sei entrata nel vivo di un dibattito senza vincitori (sinora) innestatosi tra i nostri consulenti. Infatti, i pareri che essi esprimono sono diversi: chi dice di non pagare e chi, invece, consiglia di pagare e fare ricorso. Chi ha ragione ? Francamente non so dirtelo. Il consulente FIMP, dr. Draghetti, nelle FAQ che puoi leggere sul nostro sito dice: ....potrebbe anche non procedere più al pagamento dell'imposta; tenga però presente che allo stato in questo caso l'Ufficio Tributario procederà a comunicazione di irregolarità e alla successiva emissione di ruolo esattoriale a cui Lei ovviamente dovrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

Cordiali saluti


117 - Salve a tutti,

mi sono trasferito nel 2008 dalla ASL di Viterbo a quella di Roma, iniziando molto lentamente ad aumentare il n. degli assistiti. Ho letto sul nuovo accordo che fino a 250 iscritti avevo diritto ad una indennità di 2 euro ad assistito al mese, come indennità per promuovere e facilitare il nuovo insediamento dei pediatri, ma la ASL non me li retribuisce, perchè dicono "di interpretare" la legge nel senso che per il trasferimento non sono previsti incentivi.

 

Inoltre. alcune prestazioni che per legge regionale del Lazio del 2006 devono essere retribuite (p.e. lo screening CHAT per autismo) non vengono affatto retribuite, così come le altre previste sono ancora pagate secondo il vecchio tariffario precedente al 2006 (p.e. tampone SBEGA 10 EURO invece 15)

 

Qual è il vostro parere?

Grazie

Alessandro Antimi. ASL RMF2


Gentile Collega, alla stipula dell'ACN 2005 è stato introdotto l'ufficio dell'ad personam che, fissando il numero di scelte da te possedute al 31 dicembre 2005, ti attribuiva una quota in busta paga che ti ha "seguito" quando hai cambiato ASL. La cifra per i primi 250 pazienti è, invece, una maniera per poter avviare l'attività di colleghi che entrano per la prima volta in convenzione.

Circa quanto mi chiedi in relazione all'Accordo Regionale del Lazio, ho girato la tua mail al Segretario Regionale del Lazio.

Cordiali saluti

 


116 - Ringrazio anticipatamente per la delucidazione di tale quesito:se un genitore vuole effettuare il

cambio di pediatra nell'ambito della stessa associazione e' necessaria la liberatoria del pediatra che viene ricusato,oppure e' sufficiente l'autorizzazione del pediatra che viene scelto?

Distinti saluti

Giuseppe Peschiulli


Gentile Collega, l'art. 52 del nostro ACN, nel normare la pediatria di gruppo, inserisce la clausola della liberatoria da parte del pediatra scelto. Tale norma non è prevista nella parte che si riferisce alla pediatria in associazione. Peraltro, lo stesso ACN demanda la regolamentazione agli Accordi Regionali, per cui sarebbe necessario verificare l'Accordo della tua regione.

Cordiali saluti

 


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