250 - salve sono una pls iscritta al vostro sindacato, ho avuto una nomina per un contratto atempo indeterminato in un ospedale pubblico della mia regione. Ho 30 gg per "decidere" se accettare o rinunciare a voi volevo chiedere: 1 esiste come in ospedale una aspettativa non pagata o devo rinunciare x sempre al mio posto come pls? 2 quanto preavviso devo dare alla ASL dove lavoro come pls se decidessi l'ospedale?
Gentile Collega, l'ACN non prevede alcuna aspettativa per cui la decisione spetta solo a te ed è definitiva (salvo reascriversi successivamente nella graduatoria regionale); il preavviso deve essere concordato con il tuo distretto ma, comunque, deve essere tale da non provocare interruzione dell'assistenza.
| 249 - Nato il 2 giugni del 1952. Pediatra ospedaliero dal 1984 (sino al 1987 anche PLS) a tutto oggi. Non ho riscattato gli anni di laurea. Potrei a breve scegliere di tornare a fare il pediatra di libera scelta licenziandomi dall'ospdeale. Se così decidessi cosa mi succederebbe ai fini pensionistici ?
Gentile Collega, ti invito a rivolgere il tuo quesito all'ENPAM, trattandosi di materia previdenziale.
| | 248 - Egregi Signori,
volevo gentilmente sapere se ci fosse incompatibilità tra specializzazione in pediatria e sostituzione temporanea e saltuaria in pediatria di base. Grazie
Gentile Collega, credo tu voglia sapere se è possibile che uno specializzando in pediatria possa operare sostituzioni per un pediatra di famiglia. Se tale è la tua richiesta devo purtroppo risponderti con l'art. 17 del nostro ACN, che definisce incompatibile : i)sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai D.L.vi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Peraltro, tale incompatibilità è sancita anche dal Regolamento delle Scuole di Specializzazione.
| | 247 - Sono una pediatra convenzionata dell'Ulss 9 in Veneto. Vorrei sapere se vi sono dei criteri del richiedente in base ai quali la richiesta di autolimitazione del massimale viene preferenzialmente (numero figli, età dei figli, etc...)
Grazie
Gentile Collega, l'art. 38 dell'ACN, a tal riguardo, recita:
6. Le Aziende possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale, in misura non inferiore al rapporto ottimale di cui agli Accordi regionali, come previsto all'articolo 32, comma 8. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all'Azienda prevedendo un periodo minimo di 12 mesi tra la data di presentazione e l'inizio dell'autolimitazione. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile, prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione.Come potrai leggere non ci sono graduatorie o motivazioni più pregnanti di altre. Ritengo che l'accettazione dell'autolimitazione da parte della ULSS sia da riferire soprattutto a questioni organizzative ed alla carenza/disponibilità di pediatri nel caso la tua autolimitazione determinasse una carenza assistenziale.
| | 246 - Gentile Collega,
sono una Pediatra di l.s..
Gradirei sapere se durante la stagione estiva l'orario dello studio può essere ridotto e in che termini.
Ringrazio.
Cordiali saluti.
Gentile Collega, l'ACN disciplina l'orario di ambulatorio nell'art. 35, il quale, al comma 5, recita:
Lo studio professionale del pediatra iscritto nell'elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e comunque non inferiore a:
5 ore settimanali fino a 250 assistiti.
10 ore settimanali da 251 a 500 assistiti.
15 ore settimanali da 501 a 840 assistiti.
Superato il numero di 840 assistiti, gli accordi regionali definiscono le eventuali ulteriori aperture degli ambulatori.
Nulla è contemplato per quanto riguarda i diversi periodi dell'anno.
| | 245 - Sono una pediatria di libera scelta siciliana .Le chiedo se e' possibile farsi sostituire da un collega pediatria di libera scelta appartenente allo stesso distretto o deve avere necessariamente lo stesso mio ambito .
La saluto e la ringrazio anticipatamente.
Gentile Collega,
l'unico nostro punto di riferimento è l'art. 36 del nostro ACN, il quale prevede due tipologie differenti:
Sostituzione ordinaria, da effettuarsi presso l'ambulatorio di colui che viene sostituito: 4. ........ Il sostituto deve inoltre dichiaratamente garantire l'attività assistenziale secondo le modalità organizzative, disponibilità strutturale, standard assistenziale e orario di apertura dello studio, del pediatra sostituito.
Sostituzione tra pediatri di libera scelta: 5. Nel caso di sostituzione tra pediatri di libera scelta già titolari di incarico, il sostituito dovrà comunicare adeguatamente ai propri assistiti le modalità della sostituzione secondo le modalità organizzative del pediatra di libera scelta che effettua la sostituzione.
Questa seconda fattispecie, che è quella a te applicabile, non crea problemi se il sostituto ed il sostituito lavorano nello stesso ambito; in questo caso i pazienti di chi è assente vengono indirizzati presso l'ambulatorio del pediatra che sostituisce.
Nel caso di ambito diverso, anche se la norma nulla dice al riguardo, il concetto cardine è sempre quello di arrecare il minor disagio possibile al cittadino/genitore; quindi le modalità organizzative più semplici sarebbero quelle di mantenere giorni e ore di ambulatorio di chi viene sostituito e presso l'ambulatorio del medico sostituito stesso. Non sarebbe auspicabile, e creerebbe problemi con i pazienti e la ASP, costringere i propri pazienti a spostarsi in altro ambito territoriale per ricevere assistenza.
| | 244 - ESSENDO STATO DELIBERATO DAL DIRETTORE GENERALE DELLA MIA ASL (IN SICILIA) L'ACCORPAMENTO DI DUE AMBITI TERRITORIALI FACENTI PARTE DI UNO STESSO DISTRETTO, DANDONE MOTIVAZIONE ALLA REGIONE , CHIEDO SE QUEST'ULTIMA DEVE CONFORMARSI PUBBLICANDO IL RELATIVO DECRETO. MI PARE DI CAPIRE CHE LA DETERMINAZIONE DELL'AMBITO E' FATTA DALL'AZIENDA E LA DELIBERA DI ACCORPAMENTO E' UN ATTO NON SOTTOPOSTO A CONTROLLO, COME SPECIFICATO NELLA STESSA DELIBERA.
CORDIALI SALUTI
Gentile Collega,
in realtà l'art. 32 del nostro ACN definisce :
1. La libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione.
2. Agli effetti del precedente comma l'assistenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78.
3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti. L'ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell'accesso all'area e dello sviluppo delle forme associative.
Da questo si evince che l'articolazione diversa debba essere decisa dalla Regione; ma, come sai, le Regioni (e la tua in particolare essendo a statuto speciale) hanno ricevuto per legge la gestione della materia sanitaria quindi si sono dotate di strumenti legislativi autonomi. Non escludo, quindi, che la Regione Sicilia possa aver definito una diversa disciplina della materia. Credo che il tuo Segretario Regionale possa darti indicazioni più precise.
| | 243 - Sono una pediatra ospedaliera della ASL di Ravenna con contratto di esclusività a tempo indeterminato e dal 01/01/12 in aspettativa non retribuita per un anno per motivi familiari e sono attualmente residente in Abruzzo .Ho bisogno tuttavia di lavorare mi chiedo perchè mi viene vietata qualsiasi attività precaria anche sostituzioni di pediatri di libera scelta .
Grazie per la risposta.
Gentile Collega, purtroppo l'art. 17 del nostro ACN pone tra le incompatibilità coloro che hanno un rapporto di dipendenza con il SSN.
| | 242 - Nel caso di un aggiornamento professionale previsto nella giornata del sabato il PLS è sollevato dalla reperibilità telefonica prevista ore 8-10 (in virtu' della copertura da parte del servizio di continuità assistenziale) ?
Deve comunicare alla sua Azienda la prevista partecipazione o produrre attestato di partecipazione qualora venga richiesto?
Grazie.
Gentile Collega,
tutto dipende se la giornata di aggiornamento è organizzata o meno dalla tua ASL; infatti, laddove la giornata di aggiornamento, sviluppata dalla tua ASL, si svolga il sabato mattina deve essere esplicitamente definito, in accordo con l'Azienda, il prolungamento della Continuità Assistenziale nell'orario 8-10.
Se invece il corso di aggiornamento non nasce dalla tua ASL, non è prevista l'esenzione del medico dalla reperibilità telefonica.
Questa risposta, peraltro, non tiene conto di eventuali correttivi regionali o aziendali sui quali ti consiglierei di ascoltare il tuo referente aziendale o provinciale Fimp.
| | 241 - Buongiorno,
sono una pediatra ospedaliera esentata per motivi personali dal lavoro notturno(madre separata di due minori) costretta a turni di lavoro pomeridiani (ore 14-21) per il 50 % del mio orario. Mi domando:è giusto penalizzare una madre per un diritto? Esiste una legge che indichi un tetto massimo di pomeriggi che devo coprire?
Grazie
Gentile Collega,
pur solidarizzando con te per la tua situazione, debbo purtroppo dirti di non essere di nostra competenza una problematica di tipo ospedaliero, della quale non abbiamo conoscenza diretta. La nostra Federazione si occupa di Pediatri di Famiglia, i quali, come a te noto, hanno un diverso rapporto di lavoro (convenzionale) rispetto agli ospedalieri.
Cordiali saluti
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