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 • Pareri Sindacali



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I pareri sindacali
178 - sono una pediatra italiana lavoro  com tale in israele  in un ambulatorio pubblico  a stipendio fisso .Faccio domanda da  alcuni anni di inserimento nelle graduatorie regionali  di alcune regioni italiane .Il punteggio attribuitomi è  0.10 punti al mese in tutte le regioni in cui faccio domanda tranne che in emilia e romagna :.in cui mi danno 0,05 al mese.Specifico he ho  ottenuto  il riconoscimento legale  degli anni di lavoro all'estero secondo le leggi735 del 10 luglio 1960,della 430del 1 settembre1988 e della 38del 9 febbraio 79  ma solo in emilia,dove tra l'altro ci sono piu' possibilita' di inserimento lavorativo, vengo  considerata pediatra a qualunque titolo e non pediatra  lavorante all'estero.Questa riduzione  di punteggio riduce  pressoche' allo zero la mia probabilita' di ritornare   a lavorare in italia in quanto ogni neo specializzata con due anni  di lavoro e diritttoai dieci punti per la residenza mi supera in punteggio  .la ringrazio  anticipatamente per l'aiuto che mi dara' con la sua risposta .

Gentile Collega,

alla luce del nostro ACN convengo con te circa la cattiva interpretazione da parte dei funzionari dell'Emilia Romagna. Pertanto, ho pregato il Segretario Regionale, dr. Alessandro Ballestrazzi, di attivarsi su questo problema e gli ho girato la tua mail. Tra qualche giorno potrai contattarlo direttamente ai recapiti che ti invio sulla tua mail.

Cordiali saluti

 

 

 


175 - Sono una PLS assente da 1 mese per un infortunio alla gamba destra e che dovrà assentarsi per altri 1-2 mesi per lo stesso motivo. E' prevista, anche per noi, eventualmente da parte dell'Enpam, la visita fiscale?

Gentile Collega,

l'ENPAM, nei documenti richiesti, non prevede identificazione della sede in cui potrai trovarti, quindi nessun accertamento fiscale

 


174 - buongiorno, desiedero capire se il comportamento adottato dalla Asl dove ho iniziato a lavorare è corretto:ho  iniziato a lavorare come PLS il 1° aprile 2011: nel periodo compreso tra il 1° e il 4 aprile si sono iscritti circa 300 assistiti; al giorno 15 del mese di aprile avevo giò 360 assistiti. Cionostante l'Als non mi ha pagato nel mese di aprile , cioè 0 euro, mentre mi ha pagato aprile alla fine del mese di maggio.Vorrei capire se è una prassi corretta o meno grazie.

Ida Fraccon cod reg 44898


Gentile Collega,

l'ASL si è comportata come da Accordo Nazionale.

Questo, all'articolo 58, lettera F - Modalità Di Pagamento, recita : 

1. I compensi di cui alla lettera A), sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo quello di competenza.

2. I compensi di cui alle lettere B) e C) sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza.

Per comprendere in maniera completa a cosa si riferiscano le lettere A) e B) ti invito a consultare l'Accordo Collettivo Nazionale, presente su questo stesso sito.

 

 


173 - MI SA DIRE COSA SI INTENDE PER FASCIA POMERIDIANA E MATTUTINA CON RIFERIMENTO AGLI ORARI DI AMBULATORIO (FACENDO PARTIRE L'ORARIO  DALLE 12 IN POI SI PUO' CONSIDERARE POMERIGGIO ?) . VOLEVO SEMPLICEMENTE UNA CONFERMA .

 

GRAZIE ANTICIPATAMENTE    

 

 


Gentile Collega, il motivo per cui la parte pubblica ci ha imposto di aprire almeno 2 volte la settimana di pomeriggio, nasce dal fatto che genitori che lavorano non hanno altrimenti alcuna possibilità di portare i propri figli presso i nostri ambulatori.

Comprenderai che definire pomeriggio le ore 12,01 può essere concettualmente corretto, ma non risponde alle esigenze e ci espone a nuove misure "restrittive" da parte delle Regioni.

Definiamo quindi come pomeriggio orari che partano almeno dalle ore 15,00 e rispondiamo alle richieste assistenziali che ci sono demandate 


171 - SE NEL COMUNICARE GLI ORARI DI AMBULATORIO SI INDICA UN GIORNO O UN POMERIGGIO PER APPUNTAMENTO SENZA DARE UN ORARIO SPECIFICO  MI PUOI DIRE ESATTAMENTE  CHE TIPO DI IMPEGNO SI ASSUME CON L' A.S.P E SE  SI CALCOLA AI FINI DELL' ORARIO DI LAVORO PREVISTO CONTRATTUALMENTE .

CORDIALMENTE .

 

DOTT.SSA TINNIRELLO GRAZIA LINA -PEDIATRIA CONVENZIONATA CODICE REGIONALE  70584/7 


Cara Collega, tutti i giorni della settimana l'attività del Pediatra di Famiglia dovrebbe, di norma, svolgersi per appuntamento. E' sempre necessario, però, definire dei limiti temporali a questa attività, in modo da definire il numero minimo previsto dall'art. 35 dell'ACN

 


170 - PREMESSO DI ESSERE STATA AUTORIZZATA NEL 2006 DAL COMITATO AZIENDALE QUANDO AVEVO SOLO DUE STUDI  A FRAZIONARE L 'ORARIO COMPLESSIVO  PER UN TOTALE DI 10 ore   ( PRECISAMENTE 4 ORE E TRENTA per uno studio e 5 ORE E TRENTA per L' ALTRO ); NEL 2007 MI E' STATO CONSENTITO  DI APRIRE UN TERZO STUDIO IN UN ALTRO COMUNE ,STESSO AMBITO DOVE IO HO  SVOLTO  TRE ORE DI APERTURA POMERIDIANA  IN SUPPLEMENTO A QUANTO GIA' AUTORIZZATO. ESSENDO CRESCIUTA COME NUMERO DI  ASSISTITI E DOVENDONE SVOLGERE   ALMENO   15  ORE PER CONTRATTO RITENGO  DI LASCIARE INVARIATE   COME NUMERO COMPLESSIVO LE ORE AUTORIZZATE AL FRAZIONAMENTO  (10 ore) E AGGIUNGERNE   5  AL  TERZO STUDIO APERTO PER ULTIMO . AVENDO PRESENTATO DOMANDA DI VARIAZIONE ORARIO MI DICONO DALL ' A.S.P CHE IL NUMERO DI 15 ORE LO DEVO SUDDIVIDERE SOLO FRA  I  MIEI PRIMI DUE PAESI SENZA CONSIDERARE NELLO SPECIFICO IL MIO TERZO STUDIO , ALTRIMENTI DOVREI FARMI AUTORIZZARE NUOVAMENTE . TI CHIEDO SE E' PROPRIO COSI E NEL CASO DOVESSI AVERE RAGIONE COSA DOVREI FARE

RINGRAZIANDOTI ANTICIPATAMENTE INVIO CORDIALI SALUTI.

 

DOTT.SSA TINNIRELLO GRAZIA LINA -PEDIATRA CONVENZIONATA CODICE REGIONALE  70584/7-tel 330364080


Gentile Collega,

per rispondere al tuo quesito è necessario verificare quanto presente negli articoli 34 e 35 del nostro ACN. Vediamo cosa ci dicono :

Art. 34

13. Al pediatra al quale sia stato definitivamente conferito l'incarico ai sensi del presente articolo, è consentita, per il valore di diffusione capillare dell'assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il miglioramento della qualità di tale assistenza, l'apertura di più studi per l'esercizio dell'attività convenzionata di pediatria di famiglia nei comuni o nelle zone comprese nell'ambito territoriale nel cui elenco il pediatra è iscritto, salvo diversi accordi regionali.

 

14. Nel caso di esercizio dell'attività convenzionata in più studi, l'orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 35 del presente Accordo, può essere frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi, fatta salva la erogazione dell'attività ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.

 

Art. 35

L'orario di studio è definito dal pediatra anche in relazione alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. In relazione a particolari esigenze assistenziali l'Azienda può richiedere, previo parere del Comitato aziendale, di cui all'art. 23, la revisione dell'orario.

 

Quindi, la strutturazione dell'orario deve tenere conto di alcune esigenze: 1) apertura per 5 giorni la settimana; 2) orario totale per almeno 15 ore, in maniera da assicurare almeno due mattine e due pomeriggi.

L'Accordo Regionale della Sicilia NON prevede assolutamente nulla sull'argomento, per cui l'unica possibilità è legata ad una ripartizione oraria che tenga conto della diversa presenza di bambini nelle 3 località in cui sono i tuoi ambulatori. Quindi, il tuo ragionamento è corretto, e non comprendo l'atteggiamento della ASL; l'unico motivo che posso presumere è che il numero inferiore di ore nella strutturazione da te proposta (4,30) sarebbe destinato proprio alla sede del tuo ambulatorio principale (quello ove hai ottenuto la titolarità). Altri ostacoli non ne vedo e, comunque, la ASL può anche rivolgersi al comitato aziendale, presentando le proprie ragioni e chiedendo la modifica dell'orario.

Una soluzione ragionata e concordata può mettervi entrambi nelle migliori condizioni di condivisione.

 

 


167 - Salve, vorerei porre due quesiti:

1. Un pediatra che nel Dicembre 1992 ha optato per il tempo pieno ospedaliero abbandonando l'attività di PLS svolta dal 1 Luglio 1988 al 31 Dicembre 1992, secondo l'art. 4, comma 7, della legge 30 Dicembre 1991, n. 412 , avendo avuto diritto a riottenere la convenzione specialistica di base nel medesimo comune della regione Abruzzo, può accedere nuovamente alla convenzione precedentemente ottenuta?


2. La data della nomina di PLS vale come effettivo inizio del nuovo contratto di lavoro?

 

Grazie


Gentile Collega,

rispondi ai tuoi quesiti :

1) la legge da te citata recita : Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi. Se debba essere reinserito nello stesso comune da cui proviene è cosa di interpretazione contrastata, in quanto da far concordare con alcuni istituti quale il rapporto ottimale. Alcune Regioni hanno normato tale situazione, per cui ti invito a verificare presso la tua Regione quale la prassi utilizzata.

2) La data di inizio è la data di accettazione dell'incarico.

 

 

 


166 - Gentili colleghi,sono una dott.ssa specializzata in pediatria, vorrei informazioni circa la polizza di responsabilità civile professionale. Grazie

Gentile Collega,

la Fondazione FIMP sta mettendo a punto una polizza responsabilità civile professionale per i propri iscritti. Per altre figure pediatriche ci sono diverse polizze già in essere, anche se non con i requisiti che la nostra Fondazione ha richiesto. Puoi verificare i parametri delle polizze SIP e ClubMedici, per cominciare a farti un'idea.

 


164 - Salve.

sto per accettare un incarico provvisorio per la cpertura di una zone carente.

avendo un bimbo di nove mesi chiedo se posso usufruire di astensione facoltativa.

 

grazie millei


Cara Collega,

la convenzione per la Pediatria di Famiglia all'art. 18 prevede "Il pediatra di libera scelta ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell'attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell'arco di cinque anni, per:

a) allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;

b) adozione di minore nei primi 12 mesi dall'adozione;

c) assistenza a minori conviventi non autosufficienti;

d)assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento.

Grazie a tale articolo puoi, sempre a tue spese, provvedere ad una sostituzione part-time, che non rientra nel computo dei 30 giorni definiti per il riposo psico-fisico. E' sempre richiesto che il sostituto nominato non ricada nei motivi di incompatibilità di cui all'art.17

 

 


163 - salve, sono un neospecialista e vorrei avere informazioni circa il punteggio delle sostituzioni, in particolare :

sostituendo 2 pediatri nel medesimo periodo , ma con orari inversi, i certificati di sostituzioni sono validi per entrambi?

il minimo di giorni da poter certificare qual'e?

grazie e cordiali saluti

martina tetti


Gentile Collega,

se le sostituzioni avvengono in ambulatori diversi e in orari diversi è "teoricamente" possibile accumulare 2 certificati di sostituzione; nella realtà, siccome i due periodi si sovrappongono, è possibile utilizzarne uno solo. Certamente quello di durata maggiore, perchè ti servono almeno 16 giorni per costituire il mese che ti dà diritto a punteggio.

 


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